Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
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Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Non riesco a trovare un riferimento esplicito nel decreto requisiti minimi (D.I. 26 giugno 2015) e nel D.Lgs. 192/2005 riguardo l'esclusione dell'obbligo di relazione tecnica ex legge 10/91 per un nuovo impianto (intervento di riqualificazione energetica) con PDC di potenza inferiore a 15 kw.
Grazie in anticipo a chi voglia indicarmelo.
Grazie in anticipo a chi voglia indicarmelo.
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Non c'è nessuna deroga per il caso citato, per questo non trovi nessun riferimento esplicito 

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Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
https://www.cubeingegneria.it/2018/04/1 ... -legge-10/
Ecco uno degli articoli che riportano questa informazione, ma ce ne sono anche altri in rete.
Non trovo però corrispondenza con l' articolo 8 del D.Lgs. 192/2005
Ecco uno degli articoli che riportano questa informazione, ma ce ne sono anche altri in rete.
Non trovo però corrispondenza con l' articolo 8 del D.Lgs. 192/2005
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Ma tu fai un cambio di combustibile (e questo da solo basterebbe per l'obbligo di relazione tecnica), ma in più ristrutturi completamente l'impianto (generazione + distribuzione + emissione). Quindi ricadi nel capitolo 2 comma 2.2 del DM 26 giugno 2015 (--> Legge 10).
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Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
art. 8 "Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW"MechanicResurrection ha scritto: mar ago 12, 2025 18:57
Non trovo però corrispondenza con l' articolo 8 del D.Lgs. 192/2005
Comunque nuovo impianto obbligo relazione L10
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
il tuo comunquemarcoaroma ha scritto: mar ago 12, 2025 20:33art. 8 "Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW"MechanicResurrection ha scritto: mar ago 12, 2025 18:57
Non trovo però corrispondenza con l' articolo 8 del D.Lgs. 192/2005
Comunque nuovo impianto obbligo relazione L10
lo considero soggettivo
cosa volessero scirvere con quella "isntallazioni " no lo ho mai capito
infatti siamo ancora qui a farci sta domanda
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Non propriamente è vero quello che scrivi, ne abbiamo discusso mille volte.Lurensh ha scritto: mar ago 12, 2025 17:48 Non c'è nessuna deroga per il caso citato, per questo non trovi nessun riferimento esplicito![]()
Tutto nasce dalla Legge 90/13 e da un decreto del 2014 (appena posso lo ricerco)
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Mi avventuro in un terreno non mio. Non massacratemi!
Per quanto riguarda il DLgs 192/2005 e s.m.i. l'osservazione parrebbe assolutamente corretta. Questo, però si scontra con un altro problema: il DM 26/06/2015 chiede il rispetto dei requisiti minimi degli edifici e mi sembra che non indichi limitazioni quali quella citata. Quindi come fai a dimostrare il rispetto dei requisiti minimi degli edifici se non fai la legge 10?
Peraltro il DM dice "Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo." Cioè si devono inserire i calcoli previsti dal DM ma conformemente alle disposizioni del comma 1 dell'art. 8 del DLgs.
Quando si presenta una pratica si potrebbe provare a mettere in difficoltà gli uffici tecnici comunali per vedere come ne escono?
C'è anche da dire che secondo la gerarchia delle fonti del diritto il DLgs è una fonte primaria quindi di maggiore validità rispetto al DM che è una fonte secondaria il quale, in caso di contrasto, è da ritenersi invalidato.
Conclusione: "ai posteri l'ardua sentenza".
Per quanto riguarda il DLgs 192/2005 e s.m.i. l'osservazione parrebbe assolutamente corretta. Questo, però si scontra con un altro problema: il DM 26/06/2015 chiede il rispetto dei requisiti minimi degli edifici e mi sembra che non indichi limitazioni quali quella citata. Quindi come fai a dimostrare il rispetto dei requisiti minimi degli edifici se non fai la legge 10?
Peraltro il DM dice "Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo." Cioè si devono inserire i calcoli previsti dal DM ma conformemente alle disposizioni del comma 1 dell'art. 8 del DLgs.
Quando si presenta una pratica si potrebbe provare a mettere in difficoltà gli uffici tecnici comunali per vedere come ne escono?
C'è anche da dire che secondo la gerarchia delle fonti del diritto il DLgs è una fonte primaria quindi di maggiore validità rispetto al DM che è una fonte secondaria il quale, in caso di contrasto, è da ritenersi invalidato.
Conclusione: "ai posteri l'ardua sentenza".
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Sarà una mia mancanza, ma non conosco nessuna legge o decreto che permetta di derogare dalla relazione tecnica in caso di:simcat ha scritto: lun set 01, 2025 18:15Non propriamente è vero quello che scrivi, ne abbiamo discusso mille volte.Lurensh ha scritto: mar ago 12, 2025 17:48 Non c'è nessuna deroga per il caso citato, per questo non trovi nessun riferimento esplicito![]()
Tutto nasce dalla Legge 90/13 e da un decreto del 2014 (appena posso lo ricerco)
Fosse anche solo per dimostrare il rispetto dei rendimenti
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
viewtopic.php?t=28773
Date una lettura qua, e partecipava anche il mitico salvo118....chi se lo ricorda?
Questo è quello che avevo trovato sull'argomento (mi ricordavo male della Legge 90/2013):
1) In caso di edificio di nuova costruzione con installazione di pompa di calore
inferiore a 15 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune
competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO
18546/2019)?
Si. Secondo quanto previsto nel punto 4.11 dell’Allegato al DDUO 18546/2019, la
presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO
18546/2019) può essere omessa quando l'intervento riguardi esclusivamente la
“nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15
kW” ovvero la “sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente
potenza termica non superiore a 15 kW”; senza prevedere, quindi, altri interventi che
si riflettano sulla prestazione energetica dell’edificio.
questa è la FAQ del Cened
2) Sopra a tutto, poi, ci starebbe questo:
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
2-quinquies. All’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
Date una lettura qua, e partecipava anche il mitico salvo118....chi se lo ricorda?
Questo è quello che avevo trovato sull'argomento (mi ricordavo male della Legge 90/2013):
1) In caso di edificio di nuova costruzione con installazione di pompa di calore
inferiore a 15 kW, è obbligatorio predisporre, e depositare presso il Comune
competente, la Relazione Tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO
18546/2019)?
Si. Secondo quanto previsto nel punto 4.11 dell’Allegato al DDUO 18546/2019, la
presentazione della relazione tecnica (di cui al punto 4.8 dell’Allegato al DDUO
18546/2019) può essere omessa quando l'intervento riguardi esclusivamente la
“nuova installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15
kW” ovvero la “sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore avente
potenza termica non superiore a 15 kW”; senza prevedere, quindi, altri interventi che
si riflettano sulla prestazione energetica dell’edificio.
questa è la FAQ del Cened
2) Sopra a tutto, poi, ci starebbe questo:
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91:
2-quinquies. All’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" sono inserite le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di".
Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Io continuo a interpretare "l'installazione PDC" come equivalente a "se installi un impianto integrativo in pompa di calore senza sostituire quello esistente" (es. installi una pompa di caloria aria/aria per fare raffrescamento).
Pertanto per me ci vuole sempre quando cambi combustibile o rifai un impianto.
Magari sarò troppo prudente, ma credo sia l'interpretazione più corretta e il miglior consiglio professionale che posso dare a un cliente.
Pertanto per me ci vuole sempre quando cambi combustibile o rifai un impianto.
Magari sarò troppo prudente, ma credo sia l'interpretazione più corretta e il miglior consiglio professionale che posso dare a un cliente.
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Re: Legge 10 non obbligatoria per impianto PDC inferiore a 15kw
Il testo aggiornato dell’art. 8, comma 1, recita: “Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di…”.
Quindi, in teoria, se si installa solo una PDC ≤15 kW, senza altri interventi sull’impianto o sull’edificio, la relazione tecnica non è richiesta.
la deroga NON si applica:
Quella frase così sfortunata era probabilmente stata introdotta per evitare di dover redigere una legge 10 ogniqualvolta si installasse uno split o multisplit.
Quindi, in teoria, se si installa solo una PDC ≤15 kW, senza altri interventi sull’impianto o sull’edificio, la relazione tecnica non è richiesta.
la deroga NON si applica:
- Se si tratta di nuova costruzione: la relazione è sempre obbligatoria.
- Se si fa riqualificazione energetica più ampia (es. sostituzione generatore + distribuzione + emissione).
- Se si cambia tipo di combustibile (es. da caldaia a gas a PDC elettrica).
- Se si devono dimostrare i requisiti minimi energetici previsti dal DM 26/06/2015.
- Se si vuole accedere a conto termico o ecobonus (che ovviamente richiedono il rispetto dei requisiti o prestazioni e conformità).
Quella frase così sfortunata era probabilmente stata introdotta per evitare di dover redigere una legge 10 ogniqualvolta si installasse uno split o multisplit.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”