Salve a tutti, ho questo dubbio riguardante il valore limite per la trasmittanza degli infissi (finestre e porte) per essere conforme ai requisiti del PNRR e quindi del DNSH.
La guida del PNRR, riguardo gli interventi di efficientamento energetico, dice di dover rispettare semplicemente i valori riportati nei requisiti minimi.
All'inizio della guida, però, dice di dover rispettare anche la tassonomia europea. Sfogliando il regolamento ue 2021/2139, sia nell'allegato I che nell'allegato II, al punto 3.5 "fabbricazione di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici" viene riportato testualmente: Fabbricazione di uno o più dei seguenti prodotti e componenti chiave ( 92 ) di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici:
(a) finestre con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,0 W/m2K;
(b) porte con coefficiente di trasmissione termica pari o inferiore a 1,2 W/m2K;
Tale valore è molto al di sotto dei limiti imposti dai requisiti minimi (per tutte le fasce tranne la F). Dal mio punto di vista i valori da rispettare sono quindi quelli più stringenti del regolamento europeo.
Chiedo come vi siete comportati e se avete usato i parametri dei requisiti minimi o quelli della tassonomia europea e perchè.
Grazie per le eventuali risposte e chiarimenti.
PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
Moderatore: Edilclima
Re: PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
Per quanto concerne l'italia, vale la normativa italiana. Devi rispettare i parametri del DM requisiti minimi.
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Re: PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
Grazie per la risposta. Secondo me, però, essendo un incentivo europeo bisogna soddisfare anche i requisiti europei, quindi il DNSH.
Purtroppo non c'è una indicazione od un punto dove viene specificato che valgono solamente i requisiti minimi o la normativa italiana, anzi viene più volte riportato di dover soddisfare anche i requisiti del DNSH.
Purtroppo non c'è una indicazione od un punto dove viene specificato che valgono solamente i requisiti minimi o la normativa italiana, anzi viene più volte riportato di dover soddisfare anche i requisiti del DNSH.
Re: PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
No. Devi prendere la guida operativa, identificare la scheda relativa al tipo di intervento, il regime in cui ricadi e seguire cosa ti viene chiesto per il rispetto del requisito, non devi usare le linee guida europee. Ad esempio per la costruzione di nuovi edifici prendi la scheda 1. Tra le altre cose, se sei in regime 1 devi avere il 20% di riduzione di EPgl,tot rispetto al valore per NZEB e non devi fare estrazione, stoccaggio o trasporto di combustibili fossili.
Se fossi in regime 2 devi rispettare la soglia NZEB e non devi fare estrazione, stoccaggio o trasporto di combustibili fossili.
La fabbricazione dei componenti non ti interessa.
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Re: PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
Nella guida operativa, nelle prime righe della prima pagina c'è scritto: "Il Regolamento (UE) 2021/2411, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/8522.".
Ma la sicurezza nella sua risposta mi lascia sperare che lei ci abbia capito più di me, la ringrazio e procederò verificando solamente i requisiti minimi.
Grazie.
Ma la sicurezza nella sua risposta mi lascia sperare che lei ci abbia capito più di me, la ringrazio e procederò verificando solamente i requisiti minimi.
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Re: PNRR - DNSH Trasmittanza infissi
In ogni norma o legge c'è una prima parte con indicazione di "VISTO" il regolamento, "VISTO" la legge....etc etc, e poi segue la parte "utile", che è il corpo del provvedimento con indicato cosa bisogna operativamente fare.
"Nella maggior parte dei casi, la normativa ambientale nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che
compongono la Guida."
"Nella maggior parte dei casi, la normativa ambientale nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che
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