Premesso che non esiste una norma specifica che regoli questo caso (almeno per quanto ho potuto verificare),
procederei nel seguente modo:
1Delibera assembleare con il voto favorevole del 100% dei proprietari interessati dal distacco.
2Valutazione tecnico-economica, confrontando i costi prima e dopo l'intervento, per verificare l'effettivo risparmio (con l'obbligo di installare pompe di calore autonome in sostituzione dell'impianto centralizzato a metano).
3Presentazione della pratica al Comune, allegando un progetto tipo che illustri la modifica.
4Consulenza e confronto tecnico-legale per garantire la correttezza dell'iter e tutelarsi da eventuali rischi.
Post finalizzato a confronto tecnico grazie
La dismissione dell’impianto centralizzato e passaggio a termoautonomo >4UI
Re: La dismissione dell’impianto centralizzato e passaggio a termoautonomo >4UI
la 2 sinceramente non l'ho capita... perchè obbligo di pdc? 

Re: La dismissione dell’impianto centralizzato e passaggio a termoautonomo >4UI
La DGR 46-11968 del 4 agosto 2009 (Piemonte) dice che "1.4.10 Negli edifici di nuova costruzione di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita, in alternativa all’installazione dell’impianto termico centralizzato di cui al punto precedente, l’installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4."
Quindi, se tutti sono d'accordo, mi sembra possibile.
Visto anche che distaccarsi è consentito dal Codice Civile.
Ma, meglio sentire un legale.
Quindi, se tutti sono d'accordo, mi sembra possibile.
Visto anche che distaccarsi è consentito dal Codice Civile.
Ma, meglio sentire un legale.
Re: La dismissione dell’impianto centralizzato e passaggio a termoautonomo >4UI
OKEsa ha scritto: mar giu 03, 2025 20:00 La DGR 46-11968 del 4 agosto 2009 (Piemonte) dice che "1.4.10 Negli edifici di nuova costruzione di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita, in alternativa all’installazione dell’impianto termico centralizzato di cui al punto precedente, l’installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4."
Quindi, se tutti sono d'accordo, mi sembra possibile.
Visto anche che distaccarsi è consentito dal Codice Civile.
Ma, meglio sentire un legale.
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Re: La dismissione dell’impianto centralizzato e passaggio a termoautonomo >4UI
In realtà si deve leggere il punto 1.4.15 per gli edifici esistenti, ove si diche che:
"Negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 nell’ambito di attività di cui alla lettera o. (ristrutturazione impianto termico) non possono essere realizzati intervento finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. A tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o. che interessano locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l’installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4."
Esistono solo due casi nei quali ci si può staccare dal centralizzato in Piemonte:
- per i locali commerciali che installano PdC
- nel caso in qui: "a tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o, ivi compreso il distacco dall’impianto termico centralizzato anche di un solo utente/condomino, che interessano le unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio". Tale deroga è stata prevista a suo tempo per i casi di morosità, dove i condomini non pagano la bolletta del gas o del TLR e allora il fornitore del vettore sospende la fornitura stessa e lascia tutti la freddo....e anche in questo caso, la DGR prevede la diagnosi energetica. Inoltre, in ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento
al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.
"Negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 nell’ambito di attività di cui alla lettera o. (ristrutturazione impianto termico) non possono essere realizzati intervento finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa. A tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o. che interessano locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l’installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell’Allegato 4."
Esistono solo due casi nei quali ci si può staccare dal centralizzato in Piemonte:
- per i locali commerciali che installano PdC
- nel caso in qui: "a tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o, ivi compreso il distacco dall’impianto termico centralizzato anche di un solo utente/condomino, che interessano le unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio". Tale deroga è stata prevista a suo tempo per i casi di morosità, dove i condomini non pagano la bolletta del gas o del TLR e allora il fornitore del vettore sospende la fornitura stessa e lascia tutti la freddo....e anche in questo caso, la DGR prevede la diagnosi energetica. Inoltre, in ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento
al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.