Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui all'art.1 del D.M. 19/8/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Grazie.
Trattenimento e sport
Moderatore: Edilclima
Re: Trattenimento e sport
Una piscina con spalti non rientra nel DM 19 agosto 1996, ma nel DM 18 marzo 1996 (impianti sportivi), e non è da considerare un locale di spettacolo o trattenimento. Quindi, per me, niente idoneità tecnica, ma solo formazione addetti di livello 2.weareblind ha scritto: mer lug 02, 2025 19:16 Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui all'art.1 del D.M. 19/8/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Grazie.
Re: Trattenimento e sport
Credo che weare si riferisse a questocmorante ha scritto: mar lug 08, 2025 10:38Una piscina con spalti non rientra nel DM 19 agosto 1996, ma nel DM 18 marzo 1996 (impianti sportivi), e non è da considerare un locale di spettacolo o trattenimento. Quindi, per me, niente idoneità tecnica, ma solo formazione addetti di livello 2.weareblind ha scritto: mer lug 02, 2025 19:16 Ho un vuoto: piscina soggetta, oltre 100 persone sugli spalti anche per gare. E' una attività di spettacolo e trattenimento, per cui, ai sensi del D.M. 2/9/2021 Allegato IV punto 4.1 lettera n) serve idoneità tecnica anche se di livello 2?
Ritengo di sì, ma non rientra nella definizione di cui all'art.1 del D.M. 19/8/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
Grazie.
https://www.senato.it/application/xmana ... _-_CNI.PDF
"Sono considerati “trattenimenti” le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park, mentre le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive e circhi sono considerate “spettacoli”.