Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
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Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Mi piacerebbe confrontarmi con voi su una questione che a quanto pare non tutti i tecnici interpretano allo stesso modo, e sarebbe questa:
L’argomento è “Ecobonus normale”, mediante la fruizione diretta della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Se prendiamo l'Allegato A del il Decreto Mi.SE del 6 Agosto 2020, notiamo che per tutti gli interventi elencati ci vuole l'Asseverazione tecnica.
Questa regola è da rispettare ad eccezione di alcuni casi più "semplici", per i quali ci viene detto che l’Asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore / installatore, e questi interventi in sintesi sono:
- Sostituzione degli infissi
- Schermature solari se non serve la Legge 10
- Sostituzione dei generatori di calore (caldaie, PDC, Sistemi Ibridi, Biomasse) di potenza < 100 kW
- Solare termico < 20 mq
- Scaldacqua a pompa di calore
- Building Automation in impianti < 100 kW
Per tutto il resto, come la Riqualificazione Globale Comma 344, isolamenti termici, cappotti, isolamento solai disperdenti o impianti di potenza > 100 kW, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato ci vuole, così come ci vuole anche l'attestazione di congruità delle spese.
Andando oltre, analizzando il Decreto Requisiti Ecobonus...
"13 - Limiti delle agevolazioni"
Sappiamo che il testo di quel paragrafo è stato sostituito dal Decreto Mi.TE del 14 Febbraio 2022 e qui ci viene detto che “il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici " per …
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;
(Quindi, il Superbonus)
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
(Quindi, tutto quello che NON è un Ecobonus semplice di cui sopra)
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio..
Inoltre, al punto 13.2 ci viene detto che “Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I”.
Ora, leggendo tutto questo io capisco che se viene portato a termine un intervento di riqualificazione energetica, indipendentemente che sia presente o meno una pratica edilizia, l'asseverazione tecnica per i casi semplici di Ecobonus (quelli sopra elencati) può essere prodotta da noi Tecnici oppure in alternativa ci pensano i fornitori / installatori, ma in ogni caso SENZA che venga elaborato un computo metrico con i prezzari, e la congruità della spesa, per questi casi, si limita solamente ad una mera verifica, condotta “esclusivamente” sulla base del Decreto Costi Massimi del Mi.TE.
In altri termini, se si ristruttura un edificio per cui si fa cappotto, infissi ed impianto termico completamente rinnovato… L’asseverazione tecnica corredata di computo metrico fatto con i prezzari, serve solamente per il cappotto mentre per gli infissi e per l’impianto termico nel suo complesso NON serve il computo metrico.
Questo modus operandi, rammento, si segue solo SE il cliente finale porta in detrazione diretta le spese sostenute.
Siete d’accordo?
Grazie a chiunque voglia dare un proprio parere!
L’argomento è “Ecobonus normale”, mediante la fruizione diretta della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.
Se prendiamo l'Allegato A del il Decreto Mi.SE del 6 Agosto 2020, notiamo che per tutti gli interventi elencati ci vuole l'Asseverazione tecnica.
Questa regola è da rispettare ad eccezione di alcuni casi più "semplici", per i quali ci viene detto che l’Asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore / installatore, e questi interventi in sintesi sono:
- Sostituzione degli infissi
- Schermature solari se non serve la Legge 10
- Sostituzione dei generatori di calore (caldaie, PDC, Sistemi Ibridi, Biomasse) di potenza < 100 kW
- Solare termico < 20 mq
- Scaldacqua a pompa di calore
- Building Automation in impianti < 100 kW
Per tutto il resto, come la Riqualificazione Globale Comma 344, isolamenti termici, cappotti, isolamento solai disperdenti o impianti di potenza > 100 kW, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato ci vuole, così come ci vuole anche l'attestazione di congruità delle spese.
Andando oltre, analizzando il Decreto Requisiti Ecobonus...
"13 - Limiti delle agevolazioni"
Sappiamo che il testo di quel paragrafo è stato sostituito dal Decreto Mi.TE del 14 Febbraio 2022 e qui ci viene detto che “il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici " per …
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;
(Quindi, il Superbonus)
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
(Quindi, tutto quello che NON è un Ecobonus semplice di cui sopra)
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio..
Inoltre, al punto 13.2 ci viene detto che “Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I”.
Ora, leggendo tutto questo io capisco che se viene portato a termine un intervento di riqualificazione energetica, indipendentemente che sia presente o meno una pratica edilizia, l'asseverazione tecnica per i casi semplici di Ecobonus (quelli sopra elencati) può essere prodotta da noi Tecnici oppure in alternativa ci pensano i fornitori / installatori, ma in ogni caso SENZA che venga elaborato un computo metrico con i prezzari, e la congruità della spesa, per questi casi, si limita solamente ad una mera verifica, condotta “esclusivamente” sulla base del Decreto Costi Massimi del Mi.TE.
In altri termini, se si ristruttura un edificio per cui si fa cappotto, infissi ed impianto termico completamente rinnovato… L’asseverazione tecnica corredata di computo metrico fatto con i prezzari, serve solamente per il cappotto mentre per gli infissi e per l’impianto termico nel suo complesso NON serve il computo metrico.
Questo modus operandi, rammento, si segue solo SE il cliente finale porta in detrazione diretta le spese sostenute.
Siete d’accordo?
Grazie a chiunque voglia dare un proprio parere!
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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Sono d'accordo in linea generale ma rilevo alcune differenze di dettaglio:
- Casi di ecobonus semplificato: ok per la "sola" verifica con allegato A del MISE, ma la valutazione dell'incidenza della manodopera come si fa? i casi sono due:
1) se la dichiarazione la fa l'installatore non è affar nostro (di tecnici)
2) se la dicharazione la fa il tecnico, CREDO che sia opportuno usare un computo con prezzario da cui estrapolare la quota parte congrua di manodopera da sommare al valore limite congruo dei materiali di cui all'allegato A; idem per eventuale accantieramento ove presente.
- caso di ecobonus non semplificato: intervento su involucro opaco + eventuali infissi.
In questo caso se gli infissi rientrano nell'intervento, a mio avviso è necessario predisporre il computo con prezzario per tutto, inclusi infissi, in quanto parte di un intervento che appunto usufruisce di un ecobonus non semplificato.
- Casi di ecobonus semplificato: ok per la "sola" verifica con allegato A del MISE, ma la valutazione dell'incidenza della manodopera come si fa? i casi sono due:
1) se la dichiarazione la fa l'installatore non è affar nostro (di tecnici)
2) se la dicharazione la fa il tecnico, CREDO che sia opportuno usare un computo con prezzario da cui estrapolare la quota parte congrua di manodopera da sommare al valore limite congruo dei materiali di cui all'allegato A; idem per eventuale accantieramento ove presente.
- caso di ecobonus non semplificato: intervento su involucro opaco + eventuali infissi.
In questo caso se gli infissi rientrano nell'intervento, a mio avviso è necessario predisporre il computo con prezzario per tutto, inclusi infissi, in quanto parte di un intervento che appunto usufruisce di un ecobonus non semplificato.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Per quanto riguarda l'impianto termico, io il CME con prezzario lo faccio a prescindere, anche perchè non ho mai visto farlo dall'installatore, e tanto meno dal fornitore dei componenti dell'impianto.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Buongiorno,
mi inserisco in questa discussione per chiedere un chiarimento.
Devo redigere pratica ENEA per un intervento di riqualificazione energetica con sostituzione infissi e contestuale sostituzione chiusure oscuranti E sostituzione generatore per riscaldamento e relativo sistema di emissione (sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore aria/acqua + fancoil) per cui è stata aperta una CILA. Il cliente porta in detrazione diretta le spese sostenute.
La mie domande sono:
1. vanno redatte due pratica separate, una per comma 345 e una per 347?
2. sono due casi di ecobonus semplificato per cui, nonostante la detrazione diretta, va comunque effettuata la verifica dei costi massimi (come da risposta alla FAQ 6 di ENEA), corretto?
3. Nel caso fosse così, avendo l'impresa esecutrice fatturato per la sostituzione infissi un importo più alto rispetto a quello rientrante in verifica, posso semplicemente inserire nel portale l'importo "congruo"?
4. va fatta qualche dichiarazione/asseverazione? specifico che il cliente ha delegato a me l'invio della pratica ENEA.
Sono alle prese con la mia prima pratica ENEA di ecobonus, abbiate pietà di me
Grazie mille
mi inserisco in questa discussione per chiedere un chiarimento.
Devo redigere pratica ENEA per un intervento di riqualificazione energetica con sostituzione infissi e contestuale sostituzione chiusure oscuranti E sostituzione generatore per riscaldamento e relativo sistema di emissione (sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore aria/acqua + fancoil) per cui è stata aperta una CILA. Il cliente porta in detrazione diretta le spese sostenute.
La mie domande sono:
1. vanno redatte due pratica separate, una per comma 345 e una per 347?
2. sono due casi di ecobonus semplificato per cui, nonostante la detrazione diretta, va comunque effettuata la verifica dei costi massimi (come da risposta alla FAQ 6 di ENEA), corretto?
3. Nel caso fosse così, avendo l'impresa esecutrice fatturato per la sostituzione infissi un importo più alto rispetto a quello rientrante in verifica, posso semplicemente inserire nel portale l'importo "congruo"?
4. va fatta qualche dichiarazione/asseverazione? specifico che il cliente ha delegato a me l'invio della pratica ENEA.
Sono alle prese con la mia prima pratica ENEA di ecobonus, abbiate pietà di me

Grazie mille
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
premesso che il "per cui è stata aperta una CILA" è irrilevante:angela.3 ha scritto: lun mag 20, 2024 11:14 Buongiorno,
mi inserisco in questa discussione per chiedere un chiarimento.
Devo redigere pratica ENEA per un intervento di riqualificazione energetica con sostituzione infissi e contestuale sostituzione chiusure oscuranti E sostituzione generatore per riscaldamento e relativo sistema di emissione (sostituzione della vecchia caldaia a gasolio con pompa di calore aria/acqua + fancoil) per cui è stata aperta una CILA. Il cliente porta in detrazione diretta le spese sostenute.
La mie domande sono:
1. vanno redatte due pratica separate, una per comma 345 e una per 347?
2. sono due casi di ecobonus semplificato per cui, nonostante la detrazione diretta, va comunque effettuata la verifica dei costi massimi (come da risposta alla FAQ 6 di ENEA), corretto?
3. Nel caso fosse così, avendo l'impresa esecutrice fatturato per la sostituzione infissi un importo più alto rispetto a quello rientrante in verifica, posso semplicemente inserire nel portale l'importo "congruo"?
4. va fatta qualche dichiarazione/asseverazione? specifico che il cliente ha delegato a me l'invio della pratica ENEA.
Sono alle prese con la mia prima pratica ENEA di ecobonus, abbiate pietà di me![]()
Grazie mille
1) commi separati, pratiche ENEA distinte
2) la verifica di congruità va elaborata a prescindere: sulla modalità occorre distinguere "bonus ordinario" e "bonus semplificato"
3) va inserito SOLO l'importo congruo
4) l'asseverazione richiesta nei casi previsti è "cumulativa" alla pratica ENEA
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Grazie per la risposta, molto gentile.
Preciso che io ho già redatto computo metrico con prezzari regionali/DEI e fatto la verifica con l'allegato A, si tratta solo di capire cosa consegnare al cliente.
Grazie per la pazienza
Per quanto riguarda la verifica di congruità dei prezzi, mi sembra di aver capito che l'asseverazione non sia obbligatoria nel caso di ecobonus semplificato (caso in cui mi trovo) ma sia comunque necessario il controllo dei costi massimi specifici con l'allegato A. Mi sorge il dubbio solo perché sto trattando due casi di ecobonus semplificato simultaneamente. Cambia qualcosa?archspf ha scritto: mar mag 21, 2024 08:36
2) la verifica di congruità va elaborata a prescindere: sulla modalità occorre distinguere "bonus ordinario" e "bonus semplificato"
Preciso che io ho già redatto computo metrico con prezzari regionali/DEI e fatto la verifica con l'allegato A, si tratta solo di capire cosa consegnare al cliente.
Cosa intendi per cumulativa? Che non è necessaria l'asseverazione dei requisiti tecnici poiché già "inclusa" nella pratica ENEA?archspf ha scritto: mar mag 21, 2024 08:36
4) l'asseverazione richiesta nei casi previsti è "cumulativa" alla pratica ENEA
Grazie per la pazienza

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Secondo me, da FAQ 6, la verifica è da fare solo per il bene oggetto di riqualificazione secondo l’Allegato A, la manodopera, spese professionali etc sono da sommare ma senza calcolo di congruitàmarcello60 ha scritto: ven mag 17, 2024 09:15 - Casi di ecobonus semplificato: ok per la "sola" verifica con allegato A del MISE, ma la valutazione dell'incidenza della manodopera come si fa? i casi sono due:
1) se la dichiarazione la fa l'installatore non è affar nostro (di tecnici)
2) se la dicharazione la fa il tecnico, CREDO che sia opportuno usare un computo con prezzario da cui estrapolare la quota parte congrua di manodopera da sommare al valore limite congruo dei materiali di cui all'allegato A; idem per eventuale accantieramento ove presente.
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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Son d'accordo sul fatto che non è specificato esplicitamente nella FAQ 6.
In questo caso la manodopera è quella indicata in fattura (ci dovrebbe essere).
Tuttavia in questo modo è facile far rientrare qualunque richiesta come detraibile, ad esempio chiedere in fattura 100 di materiale e 1000 di manodopera, e applicare la detrazione su 1100 ... ma temo che ADE avrebbe qualcosa da rilevare in merito.
Poi, ripeto, se la dichiarazione la fa l'installatore no problem, ma se tocca a me, tecnico, fare questo "sporco lavoro", allora qualche domanda me la faccio.
Devo dire che finora non ho avuto problemi, perlomeno con caldaie di piccola taglia, che spesso rientrano nel limite anche senza considerare alcuna manodopera.
Discorso analogo (a mio avviso) per le spese professionali.
In questo caso la manodopera è quella indicata in fattura (ci dovrebbe essere).
Tuttavia in questo modo è facile far rientrare qualunque richiesta come detraibile, ad esempio chiedere in fattura 100 di materiale e 1000 di manodopera, e applicare la detrazione su 1100 ... ma temo che ADE avrebbe qualcosa da rilevare in merito.
Poi, ripeto, se la dichiarazione la fa l'installatore no problem, ma se tocca a me, tecnico, fare questo "sporco lavoro", allora qualche domanda me la faccio.
Devo dire che finora non ho avuto problemi, perlomeno con caldaie di piccola taglia, che spesso rientrano nel limite anche senza considerare alcuna manodopera.
Discorso analogo (a mio avviso) per le spese professionali.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
-'Quanto fa il caffè?
-Uno e venti, grazie.
-E lo zucchero?
-Gratis, ovviamente.
-Allora me ne dia due kili.
-Uno e venti, grazie.
-E lo zucchero?
-Gratis, ovviamente.
-Allora me ne dia due kili.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Concordo se non fa la dichiarazione l’instasllatore e faccio tutto io come tecnico. Se però la verifica risulta a nome del committente (e viene ovviamente fatta solo sull’allegato A, io come tecnico che mando via solo la pratica Enea prendo il dato compresa la manodopera e invio. Poi spesso la verifica viene già verificata anche con la manodoperamarcello60 ha scritto: mar mag 21, 2024 11:12 Son d'accordo sul fatto che non è specificato esplicitamente nella FAQ 6.
In questo caso la manodopera è quella indicata in fattura (ci dovrebbe essere).
Tuttavia in questo modo è facile far rientrare qualunque richiesta come detraibile, ad esempio chiedere in fattura 100 di materiale e 1000 di manodopera, e applicare la detrazione su 1100 ... ma temo che ADE avrebbe qualcosa da rilevare in merito.
Poi, ripeto, se la dichiarazione la fa l'installatore no problem, ma se tocca a me, tecnico, fare questo "sporco lavoro", allora qualche domanda me la faccio.
Devo dire che finora non ho avuto problemi, perlomeno con caldaie di piccola taglia, che spesso rientrano nel limite anche senza considerare alcuna manodopera.
Discorso analogo (a mio avviso) per le spese professionali.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Nei casi di "ecobonus semplice" il problema nasce quando la verifica di congruità della spesa secondo l'allegato A non torna..in questi casi occorre trovare il valore massimo di spesa congrua per il bene, fare un computo per la congruità della manodopera e verificare se il totale è congruo...insomma il semplice invio all'enea si complica parecchio..
FAQ n. 3 del MITE
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
FAQ n. 3 del MITE
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Secondo me quanto citi (faq3) vale per gli Ecobonus "ordinari", per quelli "semplificati" vale la faq6 con sola verifica dell'allegatoASimo06 ha scritto: gio mag 23, 2024 16:10 Nei casi di "ecobonus semplice" il problema nasce quando la verifica di congruità della spesa secondo l'allegato A non torna..in questi casi occorre trovare il valore massimo di spesa congrua per il bene, fare un computo per la congruità della manodopera e verificare se il totale è congruo...insomma il semplice invio all'enea si complica parecchio..
FAQ n. 3 del MITE
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Non penso perché parla nell'ambito del DM costi massimi.. e comunque per gli ecobonus ordinari serve sempre computo metrico.picchio70 ha scritto: gio mag 23, 2024 16:27Secondo me quanto citi (faq3) vale per gli Ecobonus "ordinari", per quelli "semplificati" vale la faq6 con sola verifica dell'allegatoASimo06 ha scritto: gio mag 23, 2024 16:10 Nei casi di "ecobonus semplice" il problema nasce quando la verifica di congruità della spesa secondo l'allegato A non torna..in questi casi occorre trovare il valore massimo di spesa congrua per il bene, fare un computo per la congruità della manodopera e verificare se il totale è congruo...insomma il semplice invio all'enea si complica parecchio..
FAQ n. 3 del MITE
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
esattopicchio70 ha scritto: gio mag 23, 2024 16:27Secondo me quanto citi (faq3) vale per gli Ecobonus "ordinari", per quelli "semplificati" vale la faq6 con sola verifica dell'allegatoASimo06 ha scritto: gio mag 23, 2024 16:10 Nei casi di "ecobonus semplice" il problema nasce quando la verifica di congruità della spesa secondo l'allegato A non torna..in questi casi occorre trovare il valore massimo di spesa congrua per il bene, fare un computo per la congruità della manodopera e verificare se il totale è congruo...insomma il semplice invio all'enea si complica parecchio..
FAQ n. 3 del MITE
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016. I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con
riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
semplificato= non dei no computi no prezzari ma all I/A ( passatemi il nome)
poi la legge non ha mai detto chi deve firmare la cosa
solo il vademecum dice "fornitore" che poi magari sono più di uno e via di casino
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
si
ma la manodopera la dichiara l'installatore in fattura e il tecnico si attiene a quella?
e se non è riportata in fattura?
la stima il tecnico con i prezzari o altri riferimenti oggettivi?
ma la manodopera la dichiara l'installatore in fattura e il tecnico si attiene a quella?
e se non è riportata in fattura?
la stima il tecnico con i prezzari o altri riferimenti oggettivi?
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Si ma se il prezzo bene + manodopera non è congruo secondo Allegato A (che prevede massimali specifici del solo bene) cosa fai?girondone ha scritto: gio mag 23, 2024 18:25 esatto
semplificato= non dei no computi no prezzari ma all I/A ( passatemi il nome)
poi la legge non ha mai detto chi deve firmare la cosa
solo il vademecum dice "fornitore" che poi magari sono più di uno e via di casino
Occorre verificare anche il costo della manodopera che spesso non è esplicitato in fattura..
E come si fa? Secondo la FAQ 3 occorre fare riferimento ai prezzari, quindi il semplificato diventa complicato, se si vogliono fare le cose fatte bene serve computo per verifica congruità della manodopera.
Ovvio che non è più un semplice invio all'ENEA.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
salve a tutti, mi ricollego a questo post perchè sono preso dall'ansia della compilazione del mio primo 65%
ho predisposto una SCIA per sostituzione di caldaia a gasolio con una a condensazione (sempre gasolio) con tutti i crismi e l'installazione di un impianto solare termico comune a due appartamenti e la sostituzione dei serramenti di una sola U.I. ora, dovrei iniziare a predisporre l'enea per entrambe le sostituzioni al 65 ma solo per il condomino che cambia le finestre. L'altro è estero e paga fatture normalmente.
in sintesi il sistema da preventivi è questo:
impianti: preventivo di 25000 complessivi di cui
2500 manodopera
caldaia 8800
bollitore 2500
pannelli 2500
il resto è dato dalle altre componenti.
caldaia e impianti sono divisi e pagati in quota millesimale, 55% e 45% per l'estero che non detrae.
finestre:
9000 + 3000 di montaggio
ecco quindi in linea di massima qualcuno anche privatamente e sotto compenso mi spiega un momento come procedere? ho sottovalutato la questione, me ne rendo conto ma vorrei uscirne, posso uscirne?
quante dichiarazioni enea conviene che faccio?
serve la congruità dei prezzi? per quali parti?
i serramenti andranno al 50% ma il resto vorrei portarlo al 65!
grazie a chi risponderà alla mia richiesta d'aiuto possibilmente in maniera consona perchè le "improperie" me le dico già da solo!!
ho predisposto una SCIA per sostituzione di caldaia a gasolio con una a condensazione (sempre gasolio) con tutti i crismi e l'installazione di un impianto solare termico comune a due appartamenti e la sostituzione dei serramenti di una sola U.I. ora, dovrei iniziare a predisporre l'enea per entrambe le sostituzioni al 65 ma solo per il condomino che cambia le finestre. L'altro è estero e paga fatture normalmente.
in sintesi il sistema da preventivi è questo:
impianti: preventivo di 25000 complessivi di cui
2500 manodopera
caldaia 8800
bollitore 2500
pannelli 2500
il resto è dato dalle altre componenti.
caldaia e impianti sono divisi e pagati in quota millesimale, 55% e 45% per l'estero che non detrae.
finestre:
9000 + 3000 di montaggio
ecco quindi in linea di massima qualcuno anche privatamente e sotto compenso mi spiega un momento come procedere? ho sottovalutato la questione, me ne rendo conto ma vorrei uscirne, posso uscirne?
quante dichiarazioni enea conviene che faccio?
serve la congruità dei prezzi? per quali parti?
i serramenti andranno al 50% ma il resto vorrei portarlo al 65!
grazie a chi risponderà alla mia richiesta d'aiuto possibilmente in maniera consona perchè le "improperie" me le dico già da solo!!
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Mi permetto di sollevare dubbi in primis sul fatto che per un mero intervento impiantistico e di sostituzione serramenti (immaginando di medesime caratteristiche) si sia presentata una pratica edilizia, per di più una SCIA (sempreché la stessa non riguardi in primis altri interventi assorbenti di rango superiore alla M.S. Leggera ed in ogni caso che preveda trasformazioni urbanisticamente rilevanti), che potrebbe esporre anche a criticità di carattere fiscale (rif. edilizia libera e bonus casa; parti private; parti comuni ecc.).ANSODOL ha scritto: mer giu 19, 2024 16:18 salve a tutti, mi ricollego a questo post perchè sono preso dall'ansia della compilazione del mio primo 65%
ho predisposto una SCIA per sostituzione di caldaia a gasolio con una a condensazione (sempre gasolio) con tutti i crismi e l'installazione di un impianto solare termico comune a due appartamenti e la sostituzione dei serramenti di una sola U.I. ora, dovrei iniziare a predisporre l'enea per entrambe le sostituzioni al 65 ma solo per il condomino che cambia le finestre. L'altro è estero e paga fatture normalmente.
in sintesi il sistema da preventivi è questo:
impianti: preventivo di 25000 complessivi di cui
2500 manodopera
caldaia 8800
bollitore 2500
pannelli 2500
il resto è dato dalle altre componenti.
caldaia e impianti sono divisi e pagati in quota millesimale, 55% e 45% per l'estero che non detrae.
finestre:
9000 + 3000 di montaggio
ecco quindi in linea di massima qualcuno anche privatamente e sotto compenso mi spiega un momento come procedere? ho sottovalutato la questione, me ne rendo conto ma vorrei uscirne, posso uscirne?
quante dichiarazioni enea conviene che faccio?
serve la congruità dei prezzi? per quali parti?
i serramenti andranno al 50% ma il resto vorrei portarlo al 65!
grazie a chi risponderà alla mia richiesta d'aiuto possibilmente in maniera consona perchè le "improperie" me le dico già da solo!!
Venendo alla questione specifica, il concetto di convenienza non è ammesso: esiste solo la prassi e le modalità stabilite dalle norme/regolamenti che nel caso prevedono pratiche separate in base alla tipologia di soggetto beneficiario (privato; condominio) e all'intervento (commi 345; 346; 347...)
Per gli interventi di Ecobonus serve comunque la congruità dei prezzi, differenziata a seconda dei casi:
a) eco semplificato > dichiarazione del fornitore > rispetto allegato A;
b) eco ordinario > asseverazione > doppia verifica (computo ed allegato A);
Occorre in ogni caso consultare un fiscalista (v. compresenza contribuente nazionale ed estero)
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
la scia me l'ha indicata al tempo il tecnico comunale perchè mi trovo in fascia di rispetto fluviale per i pannelli solari ed anche per i serramenti per i quali vale comunque all.A 31/2017archspf ha scritto: mer giu 19, 2024 16:46Mi permetto di sollevare dubbi in primis sul fatto che per un mero intervento impiantistico e di sostituzione serramenti (immaginando di medesime caratteristiche) si sia presentata una pratica edilizia, per di più una SCIA (sempreché la stessa non riguardi in primis altri interventi assorbenti di rango superiore alla M.S. Leggera ed in ogni caso che preveda trasformazioni urbanisticamente rilevanti), che potrebbe esporre anche a criticità di carattere fiscale (rif. edilizia libera e bonus casa; parti private; parti comuni ecc.).ANSODOL ha scritto: mer giu 19, 2024 16:18 salve a tutti, mi ricollego a questo post perchè sono preso dall'ansia della compilazione del mio primo 65%
ho predisposto una SCIA per sostituzione di caldaia a gasolio con una a condensazione (sempre gasolio) con tutti i crismi e l'installazione di un impianto solare termico comune a due appartamenti e la sostituzione dei serramenti di una sola U.I. ora, dovrei iniziare a predisporre l'enea per entrambe le sostituzioni al 65 ma solo per il condomino che cambia le finestre. L'altro è estero e paga fatture normalmente.
in sintesi il sistema da preventivi è questo:
impianti: preventivo di 25000 complessivi di cui
2500 manodopera
caldaia 8800
bollitore 2500
pannelli 2500
il resto è dato dalle altre componenti.
caldaia e impianti sono divisi e pagati in quota millesimale, 55% e 45% per l'estero che non detrae.
finestre:
9000 + 3000 di montaggio
ecco quindi in linea di massima qualcuno anche privatamente e sotto compenso mi spiega un momento come procedere? ho sottovalutato la questione, me ne rendo conto ma vorrei uscirne, posso uscirne?
quante dichiarazioni enea conviene che faccio?
serve la congruità dei prezzi? per quali parti?
i serramenti andranno al 50% ma il resto vorrei portarlo al 65!
grazie a chi risponderà alla mia richiesta d'aiuto possibilmente in maniera consona perchè le "improperie" me le dico già da solo!!
Venendo alla questione specifica, il concetto di convenienza non è ammesso: esiste solo la prassi e le modalità stabilite dalle norme/regolamenti che nel caso prevedono pratiche separate in base alla tipologia di soggetto beneficiario (privato; condominio) e all'intervento (commi 345; 346; 347...)
Per gli interventi di Ecobonus serve comunque la congruità dei prezzi, differenziata a seconda dei casi:
a) eco semplificato > dichiarazione del fornitore > rispetto allegato A;
b) eco ordinario > asseverazione > doppia verifica (computo ed allegato A);
Occorre in ogni caso consultare un fiscalista (v. compresenza contribuente nazionale ed estero)
ma cosa intendi per criticità a carattere fiscale?? ho impostato una pratica mica incentivato l'abuso...
per la congruità invece vorrei delle delucidazioni in più. ho letto che si richiede in caso di caldaia superiore ai 35kW? e però poi si parla di un valore massimo di spesa pari a 10000? io avendo installato semplicemente dei prodotti non penso di necessitare di un computo vero e proprio.. non avrebbe senso!
scusa ma sono un po' combattuto da internet, dalle norme e da tutte queste cose che si trovano in rete che sono anche spesso vecchie ma contribuiscono a non fare chiarezza.
per l'estero, lui paga il suo semplicemente e lei detrae quello che può riferito alla sua porzione di spesa.
grazie!!
EDIT: ricordavo bagliato, ho compilato una CILA!!!! ma ieri sera ho guardato e ho visto che si trattava di una CILA
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Scusate mi inserisco nella discussione.
Dovrei fare una dichiarazione all'ENEA per la sostituzione di un caldaia tradizionale con una pompa di calore. L'intervento è sotto i 10.000€. Sul vademecum dell'ENEA si riporta che serve l'asseverazione di un tecnico abilitato. Ma questo vale anche per interventi con costo globale sotto i 10.000€?
Per asseverazione si intende anche la verifica della congruità dei prezzi.
Grazie mille per l'aiuto.
Dovrei fare una dichiarazione all'ENEA per la sostituzione di un caldaia tradizionale con una pompa di calore. L'intervento è sotto i 10.000€. Sul vademecum dell'ENEA si riporta che serve l'asseverazione di un tecnico abilitato. Ma questo vale anche per interventi con costo globale sotto i 10.000€?
Per asseverazione si intende anche la verifica della congruità dei prezzi.
Grazie mille per l'aiuto.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Considerato che la confusione regna sovrana, io ho fatto così (sono nel caso di pdc da 33,6 kw<100kw):
1. computo (con analisi prezzi ove necessario), per determinare l'incidenza della manodopera, incidenza che, considerando i costi per lo smontaggio, le verifiche finali e il collaudo (tutte lavorazioni con sola manodopera) si attesa attorno al 20%;
2. 33,6x720+incidenza manodopera (20%)+costi della sicurezza+spese professionali+iva= importo massimo su cui calcolare la detrazione;
3. dichiaro e assevero la spesa massima ammissibile a detrazione (secondo il calcolo di cui innanzi) e il rispetto dei requisiti tecnici.
il cme me lo tengo io, come promemoria in caso di verifica per dimostrare il calcolo dell'incidenza della manodopera.
a tal proposito faccio notare che i soli prezzari pubblici non sono sufficienti, perchè spesso non riportano tutte le voci, ed in particolare non riportano i costi per lo smontaggio di un impianto più complesso della semplice caldaia.
suggerimenti?
1. computo (con analisi prezzi ove necessario), per determinare l'incidenza della manodopera, incidenza che, considerando i costi per lo smontaggio, le verifiche finali e il collaudo (tutte lavorazioni con sola manodopera) si attesa attorno al 20%;
2. 33,6x720+incidenza manodopera (20%)+costi della sicurezza+spese professionali+iva= importo massimo su cui calcolare la detrazione;
3. dichiaro e assevero la spesa massima ammissibile a detrazione (secondo il calcolo di cui innanzi) e il rispetto dei requisiti tecnici.
il cme me lo tengo io, come promemoria in caso di verifica per dimostrare il calcolo dell'incidenza della manodopera.
a tal proposito faccio notare che i soli prezzari pubblici non sono sufficienti, perchè spesso non riportano tutte le voci, ed in particolare non riportano i costi per lo smontaggio di un impianto più complesso della semplice caldaia.
suggerimenti?
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
nel caso di pdc da 33,6 kw<100kw
ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
..per il decreto requisiti minimi, giugno 2015, mica l'altroieri, una asseverazione tecnica che dimostri il rispetto della normativa energetica è SEMPRE necessaria, eccetto il caso di mera sostituzione della caldaia con altra di medesima tecnologia.moio.aa ha scritto: mer giu 26, 2024 17:44 Scusate mi inserisco nella discussione.
Dovrei fare una dichiarazione all'ENEA per la sostituzione di un caldaia tradizionale con una pompa di calore. L'intervento è sotto i 10.000€. Sul vademecum dell'ENEA si riporta che serve l'asseverazione di un tecnico abilitato. Ma questo vale anche per interventi con costo globale sotto i 10.000€?
Per asseverazione si intende anche la verifica della congruità dei prezzi.
Grazie mille per l'aiuto.
INDIPENDENTEMENTE DALL'ACCESSO A QUALCHE FORMA DI INCENTIVO.
Poi hanno specificato che 'pari tecnologia' vale anche per le condensazione.
Poi hanno specificato che, a certe condizioni, per i soli serramenti, può bastare una dichiarazione sostitutiva della DL o del fornitore.
Tutto questo, ANTE 110, anche senza incentivi. (E, nella maggior parte dei casi, per gli interventi minimi, se ne sono sbattuti tutti le orecchie)
Poi, a ottobre 2020, sono arrivati i 'prezzi massimi per tipologia' e quindi il punto 13.2 del DM requisiti ecobonus, con la conseguente verifica dei prezzi massimi. Risulta abbastanza normale (anche se non è scritto) che l'asseverazione tecnica riporti anche la verifica del rispetto dei massimali.
Poi, lo si chiami 'computo metrico', lo si chiami tabellina con ( xxx mq per yyy euro al mq), ma qualcuno DIVERSO DAL CLIENTE FINALE, deve assicurare l'Erario che la cifra portata in detrazione è congrua.
Per le altre forme di incentivo, il calcolo dei prezzi massimi è richiesto (era richiesto) solo per lavori sopra i 10mila o in presenza di cessione del credito.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
secondo me la congruità non può essere dichiarata dal fornitore/idraulico. al massimo il rispetto dei requisiti tecnici, ma non la congruità. o sbaglio?L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 10:18 nel caso di pdc da 33,6 kw<100kw
ok tutto, ma può essere anche semplificato con Allegato A ecc facendo dichiarare al fornitore/idraulico la congruità essendo sotto i 100 KW, vedi vademecum enea
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
EPPURE IL VADEMECUM ENEA PAG 6/7 DICE CHE
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?!
:)
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?!

Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
vediamo di capirci: secondo te, metriquadri x tot al mq, o kw x tot al kw, non è un 'computo metrico'? L'avrà fatto il fornitore, l'avrà fatto il commercialista, ma un prodotto tra quantità e prezzi è un computo. Metrato.L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 11:15 EPPURE IL VADEMECUM ENEA PAG 6/7 DICE CHE
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?!:)
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
esatto, ma non ho scritto il contrario, avevo semplicemente indicato IL CHI PUO come hai scritto tu ora
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
e cosa c'entra?L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 11:15 EPPURE IL VADEMECUM ENEA PAG 6/7 DICE CHE
"(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
ma non li avete manco letti ?!:)
può l'installatore asseverare la congruità?
secondo me no.
5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.
poi la congruità la si può asseverare con o senza cme, secondo i casi: NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico se c'è asseverazione tecnica del fornitore, ma ciò non signfica che non debba essere asseverata la congruità con tabella del decerto prezzi.
anzi il decreto prezzi dice esplicitamente: Art. 3. Costi massimi ammissibili 1. Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
quindi può il tecnico abilitato non il fornitore.
ma non li avevi manco letti i decreti?!






Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
(*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
Dal decreto poi ci sono le eccezioni.
Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale
Ecc...
Dal decreto poi ci sono le eccezioni.
Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale
Ecc...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
non redigere il computo non significa non dover asseverare la congruità dei costi. il decreto prezzi dice che i costi vanno asseverati da un tecnico abilitato e dice di farlo nel rispetto dell'allegato A, e ove occorra con il computo metrico "classico" (quando serve la doppia verifica).L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 13:04 (*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
e cmq la questione posta è un'altra: chi può farlo? enea non dice affatto che possa asseverare il fornitore, ma solo che se i requisiti TECNICI li dichiara il fornitore non serve produrre il computo, a ciò non esclude che debba esserci l'asseverazione dei costi da parte di tecnico abilitato.
Poi francamente io ho riportato un decreto che dice esplicitamente che il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese, che è legge. ENEA no, ENEA al più è prassi, e comunque non dice mai (così come non lo dice il decreto) che i prezzi possono essere asseverati dai fornitori o installatori.
che poi così facciano tutti...non credo faccia giurisprudenza
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Il dubbio nome più azzeccato non c'è.
Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....
Non c'è alcun dubbio
Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....
Non c'è alcun dubbio
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
questi si riferisce all'asseverazione tecnica, non alle spese!L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 16:53 Ma nel momento in cui enea, con un documento consolidato da tanti anni, ti dice che l'asseverazione può essere sostituita da....
a mio avviso tu mischi l'asseverazione tecnica con l'asseverazione di congruità delle spese. che sono cose diverse
e insisti tra l'altro a dire che ENEA dice da qualche parte che l'asseverazione di congruità delle spese può essere sostituta da... cosa che semplicemente non sta scritta da nessuna parte. ENEA non è (come in effetti non è) al di sopra della legge.
io ti ho riportato i due passaggi dei decreti:
decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”
allegato A punto 5. mai si parla di prezzi, ma di aspetti tecnici.
art. 3 del decreto 14 febbraio 2022 recante “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, dove è scritto a chiare lettere "il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese"
ed ENEA non dice nulla ma nulla di diverso (e anche se lo dicesse sarebbe contro legge)
trovami dove i decreti dicono che la congruità delle spese può essere asseverata dai fornitori...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
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poi mi arrendo
poi mi arrendo

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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
va be non se ne esce. questo non è il decreto.
ammetto che è scritto malissimo da enea, ma per comprendere meglio ti consiglio di leggere i decreti (che sono legge!), senza fermarti a ENEA.
e cmq se leggi bene sotto i 100 kw i fornitori possono attestare i requisiti tecnici, non i prezzi.
e prima di arrenderti, leggiti i decreti, dove è scritto meglio, ed è scritto (senza dubbio) che l'asseverazione dei costi deve farla un tecnico abilitato.
poi sperando che ti venga qualche dubbio, ti faccio notare che la tua fonte (ENEA) è aggiornato al 25/01/2021, il decreto prezzi è del 14/2/2022...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
FAQ enea proprio del decreto 14/02/22
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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
..tutti quelli che lo sanno, che è cosa diversa.L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 13:04 (*) Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico."
Dal decreto poi ci sono le eccezioni.
Serramentisti fanno TUTTI così.
Per le tende uguale.
Per la caldaie uguale
Ecc...
C'è ancora gente che è convinta che i prezzi massimi siano 'per il 110' (dove, al contrario, servivano solo per il doppio controllo)
E, comunque, solo da questo ultimo anno i CAAF hanno cominciato a chiedere la verifica (anche loro ignari fino l'anno scorso?); e non ti dico di casi in cui i lavori sono finiti a cavallo d'anno, quando si sono accorti solo alla fine che le detrazioni applicate ai lavori ancora in corso superavano i massimali.
Questo per dire che 'la confusione è grande sotto il cielo', con leggi e decreti scritti in tutta fretta e mai chiariti fino in fondo. Anche l'ultima FAQ che riporti nel momento in cui afferma '...per cui non è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico', NON DICE CHI LA DEVE FARE.
E, se permetti, io fornitore NON POSSO IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI UNA DICHIARAZIONE DEI REDDITI e posso tranquillamente rifiutarmi di farla.
Invece, siamo all'assurdo per cui ANCHE IN PRESENZA DEL TECNICO, questi pretende che la verifica sia fatta dal fornitore.
PS. non parliamo poi dei requisiti tecnici, che nessun fornitore/installatore verifica o sottoscrive di aver verificato. Tutti si limitano alla trasmittanza degli infissi o al gtot degli oscuranti...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Il Decreto specifica che, nel caso di Ecobonus, serve sempre l'asseverazione, la quale è sia tecnica che di congruità, e qui nessuno può avere dubbi, ormai.ildubbio ha scritto: ven ago 09, 2024 17:52va be non se ne esce. questo non è il decreto.
ammetto che è scritto malissimo da enea, ma per comprendere meglio ti consiglio di leggere i decreti (che sono legge!), senza fermarti a ENEA.
e cmq se leggi bene sotto i 100 kw i fornitori possono attestare i requisiti tecnici, non i prezzi.
e prima di arrenderti, leggiti i decreti, dove è scritto meglio, ed è scritto (senza dubbio) che l'asseverazione dei costi deve farla un tecnico abilitato.
poi sperando che ti venga qualche dubbio, ti faccio notare che la tua fonte (ENEA) è aggiornato al 25/01/2021, il decreto prezzi è del 14/2/2022...
La "parte" relativa alla congruità, potrà essere:
a) dei costi omnicomprensivi, mediante computo metrico dell'opera compiuta
b) dei massimali di costo per tipologia di intervento, mediante verifica dell'Allegato A (ivi compresi manodopera ed opere accessorie)
Rispetto all'ecobonus abbiamo due casi:
a) ordinario
b) semplificato
Conformemente a questi due casi:
a) è sempre il tecnico ad occuparsi dell'asseverazione
b) l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
che è quello che ho scritto e documentato nei commenti precedenti
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Secondo me questa FAQ Enea dell'Aprile 2022, successiva al Vademecum attualmente in vigore, può anche non obbligarti a presentare un computo metrico al cliente o al CAF timbrato e firmato, ma di certo non dice che è accettabile qualsiasi manodopera esposta in fattura dal fornitore/installatore.
Nella pratica ENEA, sono io tecnico, che inserisco le spese congrue sostenute e quindi mi faccio carico di averne verificato la correttezza in riferimento al tipo e alla consistenza dell'intervento e questa posso valutarla solo attraverso un computo metrico.
Se la congruità dei materiali, mi copre anche la manodopera, ok, probabilmente posso evitare di farlo, ma altrimenti la devo calcolare.
Se mi trovo una fattura di sostituzione caldaia con:
caldaia 20 kW € 4.000 + iva (materiale congruo)
Manodopera € 8.000 + iva
Se inserisco in ENEA € 12.000 + iva di spese congrue sostenute, ho disatteso il decreto DM costi massimi e le FAQ Enea, magari in prima battuta il cliente è contento perché detrae tutto, ma di fronte a una contestazione per un controllo futuro, da professionista, bene che vada, ci faccio una pessima figura.
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Secondo me questa FAQ Enea dell'Aprile 2022, successiva al Vademecum attualmente in vigore, può anche non obbligarti a presentare un computo metrico al cliente o al CAF timbrato e firmato, ma di certo non dice che è accettabile qualsiasi manodopera esposta in fattura dal fornitore/installatore.
Nella pratica ENEA, sono io tecnico, che inserisco le spese congrue sostenute e quindi mi faccio carico di averne verificato la correttezza in riferimento al tipo e alla consistenza dell'intervento e questa posso valutarla solo attraverso un computo metrico.
Se la congruità dei materiali, mi copre anche la manodopera, ok, probabilmente posso evitare di farlo, ma altrimenti la devo calcolare.
Se mi trovo una fattura di sostituzione caldaia con:
caldaia 20 kW € 4.000 + iva (materiale congruo)
Manodopera € 8.000 + iva
Se inserisco in ENEA € 12.000 + iva di spese congrue sostenute, ho disatteso il decreto DM costi massimi e le FAQ Enea, magari in prima battuta il cliente è contento perché detrae tutto, ma di fronte a una contestazione per un controllo futuro, da professionista, bene che vada, ci faccio una pessima figura.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
dipende anche se è una pratica in cui devi firmare l allegato enea o noneni ha scritto: mer ago 21, 2024 11:55 3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?
R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.
Secondo me questa FAQ Enea dell'Aprile 2022, successiva al Vademecum attualmente in vigore, può anche non obbligarti a presentare un computo metrico al cliente o al CAF timbrato e firmato, ma di certo non dice che è accettabile qualsiasi manodopera esposta in fattura dal fornitore/installatore.
Nella pratica ENEA, sono io tecnico, che inserisco le spese congrue sostenute e quindi mi faccio carico di averne verificato la correttezza in riferimento al tipo e alla consistenza dell'intervento e questa posso valutarla solo attraverso un computo metrico.
Se la congruità dei materiali, mi copre anche la manodopera, ok, probabilmente posso evitare di farlo, ma altrimenti la devo calcolare.
Se mi trovo una fattura di sostituzione caldaia con:
caldaia 20 kW € 4.000 + iva (materiale congruo)
Manodopera € 8.000 + iva
Se inserisco in ENEA € 12.000 + iva di spese congrue sostenute, ho disatteso il decreto DM costi massimi e le FAQ Enea, magari in prima battuta il cliente è contento perché detrae tutto, ma di fronte a una contestazione per un controllo futuro, da professionista, bene che vada, ci faccio una pessima figura.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
ok, ammetto che ho più confusione in testa di prima.
nel mio caso quindi visto che non l'ho mai fatto dovrei trovarmi un tecnico che sulle fatture rilasciate, con riferimento al DEI, esegua il confronto tra le spese sostenute e quelle da computo e l'asseverazione di quanto detto. quanto può essere complesso farlo per una caldaia? serve anche l'assicurazione o siamo coperti con quella professionale? mi viene in mente per il discorso 110%
posso chiedervi visto che ci siamo, in linea di massima quanto potrebbe essere costosa questa cosa così da avere un termine di paragone minimo! in Veneto possibilmente!
grazie
nel mio caso quindi visto che non l'ho mai fatto dovrei trovarmi un tecnico che sulle fatture rilasciate, con riferimento al DEI, esegua il confronto tra le spese sostenute e quelle da computo e l'asseverazione di quanto detto. quanto può essere complesso farlo per una caldaia? serve anche l'assicurazione o siamo coperti con quella professionale? mi viene in mente per il discorso 110%
posso chiedervi visto che ci siamo, in linea di massima quanto potrebbe essere costosa questa cosa così da avere un termine di paragone minimo! in Veneto possibilmente!
grazie
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Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Scusatemi, io da qui capisco che nei casi semplificati (no sconto in fattura o cessione credito, spesa inferiore a 10000€, etc etc...) è necessario verificare che le spese rientrino nei massimali, ma NON deve farlo un tecnico. È corretto? Viene proprio specificato che NON debba farlo un tecnico...L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 18:17 FAQ enea proprio del decreto 14/02/22
Screenshot_2024-08-09-18-15-52-09_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Leggendo, in italiano, mi pare di capire così...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
può non doverlo fare se c'è il fornitore che elabora la dichiarazione, diversamente il cliente deve incaricare un asseveratore.Silvia_forum ha scritto: ven ago 23, 2024 17:54Scusatemi, io da qui capisco che nei casi semplificati (no sconto in fattura o cessione credito, spesa inferiore a 10000€, etc etc...) è necessario verificare che le spese rientrino nei massimali, ma NON deve farlo un tecnico. È corretto? Viene proprio specificato che NON debba farlo un tecnico...L'Enzo ha scritto: ven ago 09, 2024 18:17 FAQ enea proprio del decreto 14/02/22
Screenshot_2024-08-09-18-15-52-09_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Leggendo, in italiano, mi pare di capire così...
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
In italiano c'è scritto che 'non è necessaria' la presenza del tecnico. Che non è quello che scrivi tu.Silvia_forum ha scritto: ven ago 23, 2024 17:54 .. è necessario verificare che le spese rientrino nei massimali, ma NON deve farlo un tecnico. È corretto? Viene proprio specificato che NON debba farlo un tecnico...
Leggendo, in italiano, mi pare di capire così...
Non vi è alcuna esclusione a che il tecnico la faccia; semplicemente IL CLIENTE può anche optare per farla fare a qualcun altro.
Non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di cosa debba fare UN CONTRIBENTE FINALE, per esercitare il suo diritto.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
un paio di provocazioni:archspf ha scritto: lun ago 19, 2024 10:33 Rispetto all'ecobonus abbiamo due casi:
a) ordinario
b) semplificato
Conformemente a questi due casi:
a) è sempre il tecnico ad occuparsi dell'asseverazione
b) l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore
1. l'allegato A, prevede che (ad esempio per le pdc) anche sopra i 100 kW l'asseverazione potrebbe essere sostituita da "idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi".
In questo caso che si fa? visto che l'asseverazione non c'è, la congruità chi la attesta? Saremmo nello stesso caso del punto 5.2 dell'allegato A.
2. un fornitore ha le competenze per asseverare/dichiarare la congruità della manodopera? D'altra parte un impianto da 99,99 kw, non costa mica poco, davvero possiamo pensare che il legislatore possa lasciare che la congruità delle spese non venga asseverata?
Io leggo e rileggo le due norme che regolamentano il tema, e in tema di congruità della spesa, leggo sempre e solo che la deve fare il tecnico, salvo i casi in cui la congruità della spesa non serve proprio.
E la norma lo fa in modo chiaro ed esplicito all'art. 3 del decreto prezzi.
Al punto 5.2 dell'allegato A non si dice che l'asseverazione non è dovuta, ma che il rispetto dei requisiti tecnici può essere dichiarata dal fornitore, esattamente la stessa cosa indicata al punto 5.1 laddove è prevista l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato "o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi"
Ciò detto, io ai miei clienti produco e documento e assevero la congruità dei prezzi, che poi andrò ad indicare su ENEA.
Credo sia giusto così, e credo rientri nelle mie competenze.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Se è data la possibilità che sia il fornitore a fare la dichiarazione (non asseverazione) chi siamo noi a impedirlo? chi farà degli errori o peggio "tornare i conti" per far contento il cliente, se la vedrà con gli enti di controllo.ildubbio ha scritto: mer ago 28, 2024 19:28un paio di provocazioni:archspf ha scritto: lun ago 19, 2024 10:33 Rispetto all'ecobonus abbiamo due casi:
a) ordinario
b) semplificato
Conformemente a questi due casi:
a) è sempre il tecnico ad occuparsi dell'asseverazione
b) l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore
1. l'allegato A, prevede che (ad esempio per le pdc) anche sopra i 100 kW l'asseverazione potrebbe essere sostituita da "idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi".
In questo caso che si fa? visto che l'asseverazione non c'è, la congruità chi la attesta? Saremmo nello stesso caso del punto 5.2 dell'allegato A.
2. un fornitore ha le competenze per asseverare/dichiarare la congruità della manodopera? D'altra parte un impianto da 99,99 kw, non costa mica poco, davvero possiamo pensare che il legislatore possa lasciare che la congruità delle spese non venga asseverata?
Io leggo e rileggo le due norme che regolamentano il tema, e in tema di congruità della spesa, leggo sempre e solo che la deve fare il tecnico, salvo i casi in cui la congruità della spesa non serve proprio.
E la norma lo fa in modo chiaro ed esplicito all'art. 3 del decreto prezzi.
Al punto 5.2 dell'allegato A non si dice che l'asseverazione non è dovuta, ma che il rispetto dei requisiti tecnici può essere dichiarata dal fornitore, esattamente la stessa cosa indicata al punto 5.1 laddove è prevista l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato "o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi"
Ciò detto, io ai miei clienti produco e documento e assevero la congruità dei prezzi, che poi andrò ad indicare su ENEA.
Credo sia giusto così, e credo rientri nelle mie competenze.
Per quel che vale io non presento mai pratiche Enea con congruità fatte da altri (tecnici o meno).
Si è nelle tue competenze ma soprattutto nel diritto del cliente scegliere a chi affidare la redazione.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
e su questo che io ho un punto di vista diverso. la dichiarazione TECNICA la può fare il fornitore (e, per così dire, è ragionevole, trattandosi di dati tecnici "di fabbrica"). Ma la norma in nessun punto dice che la congruità la possono "dichiarare" i fornitori (e nemmeno le faq affermano mai una cosa del genere).archspf ha scritto: gio ago 29, 2024 07:25 Se è data la possibilità che sia il fornitore a fare la dichiarazione (non asseverazione) chi siamo noi a impedirlo?
La dichiarazione dei requisti tecnici e la congruità sono due cose diverse, trattate diversamente dal legislatore.
Sono d'accordo. Direi che il cliente si fida del tecnico, e di quello che gli suggerirà lui, circa chi debba "dichiarare" la congruità.archspf ha scritto: gio ago 29, 2024 07:25 Per quel che vale io non presento mai pratiche Enea con congruità fatte da altri (tecnici o meno).
Si è nelle tue competenze ma soprattutto nel diritto del cliente scegliere a chi affidare la redazione.
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
..è vero; ma tale possibilità è richiamata nella tabella degli 'adempimenti' nel vademecum ENEA e questo è bastato perchè si instaurasse l'andazzo che 'la deve fare il fornitore'. (Confondendo il PUO' col DEVE e dando per scontato che un vademecum valga come legge).ildubbio ha scritto: gio ago 29, 2024 09:18 Ma la norma in nessun punto dice che la congruità la possono "dichiarare" i fornitori (e nemmeno le faq affermano mai una cosa del genere).
(In realtà, ho poi visto schiere di fornitori correre a fare dichiarazioni, ad acquistare software specifici di fatturazione 'smart' per 'ottimizzare' il recupero fiscale dei loro adorati clienti. Ottimizzazioni che considerano 'spese professionali' il rilievo misure e altre castronerie simili)