Ciao, ti dico il mio pensiero.
1. Reazione al fuoco: la V6 dice che non è ammesso LP I mentre la RTO per rischio vita A2 mi dice che LPI è ammissibile. Dal momento che V6 non dice nient'altro sinceramente si rimane un po' interdetti, come bisognerebbe procedere?
Siccome la RTV da indicazioni complementari o sostitutive, all'interno dell'autorimessa bisognerebbe installare materiali appartenenti almeno al gruppo GM3 - Livello di prestazione II (ad eccezione della pavimentazione).
Da qui la famosa richiesta di avere canalizzazioni e cavi per energia certificati per reazione al fuoco.
2. Controllo fumo e calore: ho delle aperture che ventilano, tramite la corsia di manovra, i box che sono dotati di basculanti grigliate. Alcuni box perimetrali però, oltre a quanto sopra, hanno anche dal lato opposto delle ventilazioni dedicate con bocche di lupo che danno su strada (in altre parole solo alcuni box hanno l'aggiunta di avere ulteriore ventilazione specifica). Pertanto, tramite le bocche di lupo ventilo il box che ce l'ha e questo può ventilare a sua volta la corsia di manovra tramite la basculante grigliata. Sembrerebbe quindi che le bocche di lupo potrebbero rientrare nel conteggio generale delle superfici ventilanti, tuttavia ho la sensazione che sarebbe un po' a sfavore della sicurezza conteggiarle perchè non ventilano direttamente le aree comuni ma indirettamente passando prima per l'interno dei box (in cui non sai mai bene cosa c'è...

). Cosa ne pensate?
In pratica tu hai la basculante dei box tutta grigliata e all'interno di alcuni hai delle bocche di lupo, e ti preoccupi che il box possa essere pieno di roba tale da impedire la corretta ventilazione, capisco bene?
Ovviamente suppongo che le bocche di lupo presenti nei box siano necessari per raggiungere la superficie di aerazione minima pari a 1/40...
Il Box è per definizione un'area TA, quindi destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di autoveicoli. Il singolo Box non potrebbe essere utilizzato come deposito (come spesso accade). Potresti inserire nel capitolo S.5, alla voce GSA in esercizio tale indicazione, ovvero che per rispettare la superficie di aerazione minima di 1/40 di tutta l'autorimessa è necessario utilizzare anche le aperture presenti in alcuni posti auto privati. Per tale ragione si rende necessario non depositare all'interno dei singoli posti auto materiali che possano inficiare la superficie netta di passaggio di aria pari alla dimensione della bocca di lupo.
Quello che chiedi è supportato anche da questo chiarimento, scritto per il DM dell''86 ma che come logica è tutt'ora attuale.
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... _22_19.pdf
3. Comunicazioni tra autorimessa ed edificio civile (ved. immagine sotto): sta benedetta tabella V.6-2 cosa intende con la parola attività? Qualsiasi altra attività "umana"? Un'attività soggetta? L'art. G.1.5.1 sembra propendere per la prima. Io ho un'autorimessa SA, AB, HB sotto edificio civile >24 quindi:
- sembra che debba usare la seconda riga (la prima potevo usarla se il condominio era <24 m), giusto?
- verso altri compartimenti (condominio) basterebbe filtro senza requisito Sa ma dal momento che la comunicazione immette su una via di esodo comune (in questo caso con quella del condominio) devo addirittura avere via di esodo a prova di fumo e con porte Sa?

L'altezza antincendio in questo caso a cosa farebbe riferimento? al DM 30-11-1983 oppure al codice? Io sarai tentato di dire Codice. Per l'assoggettabilità guardo il DM dell'83 (quindi almeno att. 77.1.A), mentre la progettazione dell'autorimessa visto che utilizzi il Codice di Prevenzione Incendi farei riferimento alla nuova definizione.
Ora non conosco la tua altezza antincendio, ma se sei al limite magari applicando la nuova definizione risulta H< 24m, ricadendo nella prima riga sesta colonna e quindi filtro senza requisito Sa.