ponca ha scritto: mer nov 09, 2022 17:18
a me questa cosa sembra interessante, ma va un po' a scombinare quanto dicevamo?
Superbonus 110% e cessione del credito, la Cassazione sul delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti
con la sentenza n. 42012/2022 depositata ieri 8 novembre, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che integra il “fumus” del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire del Superbonus 110% mediante la sua cessione o lo sconto in fattura (ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77), effettui la fatturazione in acconto di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno stato di avanzamento lavori attestante l’esecuzione di una porzione dell’intervento agevolabile e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l’emissione di tali fatture mira a simulare l’esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione
https://www.casaeclima.com/italia/sente ... tenti.html
Questa sentenza parla di crediti ceduti. E dice (giustamente) che non si possono mettere in cessione crediti maturati sulla base di fatture relative a lavori non eseguiti.
Nel caso delle fatture di acconto, nulla vieta secondo me di "pagare" in anticipo una fattura di acconto su lavori non eseguiti, ma ovviamente questi importi non potranno essere messi in cessione del credito finchè tali lavori non saranno conclusi (e a fronte di SAL finale a ENEA), per tanto ribadisco che la scadenza del 31.12 non è una scadenza per i lavori, ma per i pagamenti, e che il SAL finale si potrà fare solo quando tutti i lavori saranno finiti, quindi anche dopo il 31.12. Non vedo necessità di concludere i lavori, nè di fare asseverare al DL entro il 31.12 che i lavori sono conclusi (a parte che sarebbe dichiarare il falso, ma comunque non è richiesta questa cosa, perchè è una situazione diversa da quella del 30 settembre). Per altro, stanno già dicendo che le spese sostenute DOPO possono entrare negli altri bonus, (e ci diranno come), il che significa che già si da per scontato che i lavori potrebbero anche non terminare necessariamente entro l'anno.
L'osservazione di giotisi è relativa al fatto che non sarebbe possibile per le imprese fare fatture di saldo su lavori non conclusi, per tanto in tal caso le spese sostenute entro il 31.12 dovranno essere necessariamente "acconti", per quanto corrispondenti all'importo totale, o al 99,9% del totale, (dato che dovrà esserci un saldo maggiore di zero alla fine dei lavori), e a quel punto se il saldo sarà emesso nel 2023 non potrà essere inserito nel 110%, ma sarà una perdita trascurabile.
A mio avviso non conta il fatto che le fatture del GC siano pagate direttamente con bonifico entro il 31.12, o siano fatture con sconto in fattura emesse entro tale data (quindi senza bonifico), perchè in entrambi i casi, sia la detrazione diretta, sia la cessione del credito del GC che fa sconto in fattura, si potranno maturare solo DOPO che sono conclusi i lavori, e non prima.