Cessione per acquisto immobili ristrutturati

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Coin Mattia
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Cessione per acquisto immobili ristrutturati

Messaggio da Coin Mattia »

premesso che la cessione del credito ha rotto il c.....

Ho un intervento di demo-ricostruzione (da unifamiliare a palazzina da 5 unità) su cui una delle acquirenti vuole usufruire della cessione del credito derivante dalla detrazione cui comma 3 dell'art. 16-bis del TUIR, nello specifico:
"3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro."
Purtroppo l'Agenzia delle entrate, in varie risposte di Fisco Oggi e nella circolare 30 del 2020, punto 5.1.4 (https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 44f6175fa4) ha confermato la possibilità di cessione del credito:
La medesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell’Edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir. Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 16-bis.
Fin qua nessun problema, se non fosse che ovviamente, causa Decreto Anti-Frode, presumo che per la cessione di tale credito sia necessaria l'asseverazione di congruità dei prezzi, ergo un computo metrico sull'intera unità abitativa, fatto con i prezzari DEI e regionali, lavoro di una lunghezza fotonica, dato che tale detrazione spetta a partire dal costo totale dell'appartamento.

Premesso che con tutta probabilità, non avendo alcun obbligo di fare l'asseverazione, lascerò alla cliente e al suo commercialista l'onere di trovarsi un computista/asseveratore; mi chiedevo solo se in questo caso, per un qualunque strano inghippo burocratico, non fosse possibile asseverare la congruità dei prezzi senza dover fare il computo come nel caso del sismabonus acquisti, per il quale appunto il computo non è necessario.
Coin Mattia
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Re: Cessione per acquisto immobili ristrutturati

Messaggio da Coin Mattia »

Mi rispondo da solo dopo un approfondimento, che può essere d'interesse anche per altri:
l'Agenzia delle Entrate ha confermato la NON necessità di computo metrico nella risposta n. 366/2021, rimandando alla "Commissione Consultiva per il Monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate", nel quesito 4 riporta:
La Commissione ritiene corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei
lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento.
Infatti il comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, [...] determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di
interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
Per analogia, dato che il comma 3 dell'art. 16-bis del TUIR recita:
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
posso presupporre la non necessità di un computo metrico degli interventi in quanto il valore degli stessi è "presumibilmente" pari al 25% del prezzo dell'unità (sembra un po' il ragionamento delle tasse sul forfettario).

Ergo, se compro un'unità a 300'000 €, posso presupporre che il valore degli interventi sia 75'000 € (inferiore a 96mila € se posso tener conto dell'aggiornamento cui art. 16 del D.L. 63/2013, altrimenti dovrei tener conto di 48'000€ come valore massimo di interventi);
di questi potrò portare in detrazione il 36% (o il 50% se come sopra).

Il mio dubbio sulla questione 96000 o 48000 deriva dal fatto che l'art. 16 del D.L. 63/2013, al comma 1 recita:
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del
citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro
per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.
ovvero fa riferimento solo al comma 1 e non al comma 3, il quale purtroppo ha indicato dei propri massimali e non si rifà invece a quelli del comma 1.
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