Ho un intervento di demo-ricostruzione (da unifamiliare a palazzina da 5 unità) su cui una delle acquirenti vuole usufruire della cessione del credito derivante dalla detrazione cui comma 3 dell'art. 16-bis del TUIR, nello specifico:
Purtroppo l'Agenzia delle entrate, in varie risposte di Fisco Oggi e nella circolare 30 del 2020, punto 5.1.4 (https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 44f6175fa4) ha confermato la possibilità di cessione del credito:"3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro."
Fin qua nessun problema, se non fosse che ovviamente, causa Decreto Anti-Frode, presumo che per la cessione di tale credito sia necessaria l'asseverazione di congruità dei prezzi, ergo un computo metrico sull'intera unità abitativa, fatto con i prezzari DEI e regionali, lavoro di una lunghezza fotonica, dato che tale detrazione spetta a partire dal costo totale dell'appartamento.La medesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell’Edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir. Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle predette imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 16-bis.
Premesso che con tutta probabilità, non avendo alcun obbligo di fare l'asseverazione, lascerò alla cliente e al suo commercialista l'onere di trovarsi un computista/asseveratore; mi chiedevo solo se in questo caso, per un qualunque strano inghippo burocratico, non fosse possibile asseverare la congruità dei prezzi senza dover fare il computo come nel caso del sismabonus acquisti, per il quale appunto il computo non è necessario.