Va indicata la prima in ordine cronologico.
[Fonte: risposta ENEA a mio quesito]
Moderatore: Edilclima
Va indicata la prima in ordine cronologico.
> Salve, in merito alla compilazione dell'asseverazione sul portale
Qualcuno ha ulteriormente approfondito la questione, ci rientra insieme al cambio tapparelle la motorizzazione elettrica e le opere accessorie per elettrificarla?marcello60 ha scritto: ↑mer mar 17, 2021 16:57 > Buongiorno,
> nell'ambito di un intervento trainato di superbonus 110 ritenete che
>sia possibile comprendere nella detrazione anche l'eventuale
>motorizzazione degli avvolgibili in caso di sostituzione degli
>avvolgibili stessi?
> In caso di risposta positiva, ritenete che sia possibile comprendere
>nella detrazione anche l'eventuale azionamento wireless dei motori
>(anche se non consistente in una vera e propria building automation)?
> Grazie
Buongiorno
per la motorizzazione degli avvolgibili riteniamo che non ci siano
problemi, per il wireless ce ne potrebbero essere...
Senza varianti non ti fà cambiare l importo di progetto precedente dei vari interventi, con variante senza depositonuova L10 cambi gli importi di progetto… con variante e deposito L10 ti fà inserire il nuovo protocollo…ecoing ha scritto: ↑mer ott 06, 2021 11:46 Qualcuno ha provato sulla sua pelle cosa cambia esattamente tra:
fare asseverazione dichiarando che c'è stata una variante dalla precedente asseverazione di SAL
fare asseverazione dichiarando che c'è stata una variante con rideposito L10
non c'è alcuna variante?
Cosa viene dato possibile di modificare dal sistema in funzione delle tre scelte che si possono fare?
Ad esempio se dichiaro che non ci sono varianti, poi non posso ricaricare l'APE e il computo? e non posso nemmeno cambiare le trasmittanze o le superfici di intervento?
qualcuno ha già provato tutte le possibilità?
Non ho fatto ulteriori domande su questo argomento ma abbiamo deciso di portare in detrazione anche le opere accessorie.marcoaroma ha scritto: ↑ven dic 17, 2021 19:06Qualcuno ha ulteriormente approfondito la questione, ci rientra insieme al cambio tapparelle la motorizzazione elettrica e le opere accessorie per elettrificarla?marcello60 ha scritto: ↑mer mar 17, 2021 16:57 > Buongiorno,
> nell'ambito di un intervento trainato di superbonus 110 ritenete che
>sia possibile comprendere nella detrazione anche l'eventuale
>motorizzazione degli avvolgibili in caso di sostituzione degli
>avvolgibili stessi?
> In caso di risposta positiva, ritenete che sia possibile comprendere
>nella detrazione anche l'eventuale azionamento wireless dei motori
>(anche se non consistente in una vera e propria building automation)?
> Grazie
Buongiorno
per la motorizzazione degli avvolgibili riteniamo che non ci siano
problemi, per il wireless ce ne potrebbero essere...
La risposta di Enea è un parere spassionato. Non ha nessun valore.Alessandromaggiani ha scritto: ↑sab gen 01, 2022 12:17 Vorrei chiederti come potrei dare un "valore ufficiale" alla risposta di Enea a cui fai riferimento
Mi piace che non ti hanno risposto, ma solo copiato la solita frasetta a riguardo. Comunque alla fine il computo metrico deve avere le cifre delle lavorazioni che si portano in lavorazione (al netto di iva e spese tecniche); dunque non si può fare solo con i prezzi DEI; la soluzione migliore resta quella delle 2 colonne, io personalmente (usando un programma che non mi permette di fare le 2 colonne) faccio il computo con i prezzi DEI e poi aggiungo una voce che ho denominato SCONTO APPLICATO DALLA DITTA e faccio tornare i conti.vinz75 ha scritto: ↑mar gen 04, 2022 11:15 QUESITO
Buongiorno. Il mio quesito riguarda i prezzi unitari da inserire nel computo metrico da allegare al portale Enea per l'asseverazione. La mia domanda è: i prezzi devono essere quelli reali dell'impresa oppure quelli dei prezzari?
RISPOSTA ENEA
Buongiorno,
I prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Ciò premesso, per gli interventi di efficienza energetica di cui al SuperEcobonus, occorre fare le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo metrico, ed una volta compilati, verificare che i prezzi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali (relativi alla regione in cui insiste l’immobile se scelto come prezzario principale), o della DEI, presi a riferimento.
In alternativa al prezziario regionale, se non è presente l’opera, si può utilizzare esclusivamente il prezzario della DEI o viceversa.
Se in entrambi i prezzari non sono presenti le lavorazioni, allora si può procedere alla formazione di "nuovi prezzi" con il metodo analitico, anche avvalendosi dell'allegato I al DM 06/08/2020.
Naturalmente si ritiene che il professionista possa applicare anche dei metodi "misti" per la composizione del prezzo finale dell'intervento, prendendo i prezzi dei vari elementi costruttivi che compongono l'intervento tra i vari prezzari presi a riferimento e le analisi effettuate, sempre specificando il prezzario di riferimento.
Cordiali saluti
e lo sconto lo applichi voce per voce? o capitolo per capitolo?Coin Mattia ha scritto: ↑mar gen 04, 2022 20:35Mi piace che non ti hanno risposto, ma solo copiato la solita frasetta a riguardo. Comunque alla fine il computo metrico deve avere le cifre delle lavorazioni che si portano in lavorazione (al netto di iva e spese tecniche); dunque non si può fare solo con i prezzi DEI; la soluzione migliore resta quella delle 2 colonne, io personalmente (usando un programma che non mi permette di fare le 2 colonne) faccio il computo con i prezzi DEI e poi aggiungo una voce che ho denominato SCONTO APPLICATO DALLA DITTA e faccio tornare i conti.vinz75 ha scritto: ↑mar gen 04, 2022 11:15 QUESITO
Buongiorno. Il mio quesito riguarda i prezzi unitari da inserire nel computo metrico da allegare al portale Enea per l'asseverazione. La mia domanda è: i prezzi devono essere quelli reali dell'impresa oppure quelli dei prezzari?
RISPOSTA ENEA
Buongiorno,
I prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Ciò premesso, per gli interventi di efficienza energetica di cui al SuperEcobonus, occorre fare le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo metrico, ed una volta compilati, verificare che i prezzi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali (relativi alla regione in cui insiste l’immobile se scelto come prezzario principale), o della DEI, presi a riferimento.
In alternativa al prezziario regionale, se non è presente l’opera, si può utilizzare esclusivamente il prezzario della DEI o viceversa.
Se in entrambi i prezzari non sono presenti le lavorazioni, allora si può procedere alla formazione di "nuovi prezzi" con il metodo analitico, anche avvalendosi dell'allegato I al DM 06/08/2020.
Naturalmente si ritiene che il professionista possa applicare anche dei metodi "misti" per la composizione del prezzo finale dell'intervento, prendendo i prezzi dei vari elementi costruttivi che compongono l'intervento tra i vari prezzari presi a riferimento e le analisi effettuate, sempre specificando il prezzario di riferimento.
Cordiali saluti
Per categoria o sottocategoria (se ci sono più ditte sullo stesso intervento), in modo che la cifra finale sia uguale alla somma delle fatture (o al preventivo).
Faccio così anche ioCoin Mattia ha scritto: ↑mar gen 04, 2022 21:00Per categoria o sottocategoria (se ci sono più ditte sullo stesso intervento), in modo che la cifra finale sia uguale alla somma delle fatture (o al preventivo).
All'inizio cambiavo il prezzo a tutte o alcune voci per far tornare i conti, ma era poco credibili e solitamente i numeri non tornavano alla precisione; quindi ponendo uno sconto alla fine ho risolto il problema, loro hanno anche i prezzi da prezzario già segnati e nessuno può dire nulla (si spera).
Il primo titolo direi….poi nella Cilas puoi descriverli tutti (primi e successivi)umstudio ha scritto: ↑lun giu 07, 2021 08:30 Ragazzi un parere.
Nella parte iniziale della pratica quando compilate i dati dell'immobile ed il portale chiede il titolo edilizio, o sanatoria, o immobile privo di titolo edilizio....
in caso un immobile abbia vari titoli dovuti a interventi in anni diversi, o addirittura il geometra lo abbia regolarizzato prima dell'intervento al 110% magari sistemando qualche discrepanza edilizia. Voi indicate l'ultima autorizzazione disponibile o la prima quando è stato edificato?
Puoi comunicare con enea attraverso la chatbot Virgilio. Quando questo non avrà più risposte standard allora potrai inviare un messaggio. Poi vedrai se ti rispondo e il valore che può avere una eventuale risposta...Coin Mattia ha scritto: ↑gio gen 20, 2022 19:44 domanda: come posso fare un quesito/interpello ad ENEA? c'è un form apposito sul sito o basta mandare ad una specifica mail?
oltre al testo serve mandare anche documentazione, la stessa per il Comune, oppure posso formulare testo e documentazione ad hoc per l'invio?
vinz75 ha scritto: ↑mer gen 19, 2022 11:57 Per quello che può valere...
DOMANDA
Caso di accorpamento da 2 a 1 unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di unico proprietario, con sostituzione dei due impianti autonomi esistenti e realizzazione di unico impianto.
Il portale Enea non presenta questo caso specifico. Ho pensato di procedere inserendo le due unità come condominio, e l’impianto come centralizzato realizzato come intervento trainante.
Così facendo ho l’opportunità di conteggiare correttamente n.2 massimali come da indicazioni ADE.
Ho un dubbio sull’impianto. La norma al c.1 lett.b) dell’art.119 parla di “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento”. Nel caso in oggetto passando da 2 a 1 unità immobiliare, l’impianto non ha parti comuni.
Di conseguenza ritengo che siano detraibili tutte le spese per la realizzazione del nuovo impianto, dal generatore, alla rete di distribuzione, emissione e regolazione, che farei rientrare nei “costi in progetto” dell’intervento trainante.
Vi chiedo se sia corretto procedere per il caso in esame come descritto.
RISPOSTA
Buongiorno,
riteniamo corretta la sua interpretazione.
https://enricorovere.it/wp-content/uplo ... 1.2022.pdfumstudio ha scritto: ↑
DOMANDA
Caso di accorpamento da 2 a 1 unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di unico proprietario, con sostituzione dei due impianti autonomi esistenti e realizzazione di unico impianto.
Il portale Enea non presenta questo caso specifico. Ho pensato di procedere inserendo le due unità come condominio, e l’impianto come centralizzato realizzato come intervento trainante.
Così facendo ho l’opportunità di conteggiare correttamente n.2 massimali come da indicazioni ADE.
Ho un dubbio sull’impianto. La norma al c.1 lett.b) dell’art.119 parla di “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento”. Nel caso in oggetto passando da 2 a 1 unità immobiliare, l’impianto non ha parti comuni.
Di conseguenza ritengo che siano detraibili tutte le spese per la realizzazione del nuovo impianto, dal generatore, alla rete di distribuzione, emissione e regolazione, che farei rientrare nei “costi in progetto” dell’intervento trainante.
Vi chiedo se sia corretto procedere per il caso in esame come descritto.
RISPOSTA
Buongiorno,
riteniamo corretta la sua interpretazione.
Neanche prima aveva parti comuni, perché di un solo proprietario.vinz75 ha scritto: ↑mer gen 19, 2022 11:57 La norma al c.1 lett.b) dell’art.119 parla di “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento”. Nel caso in oggetto passando da 2 a 1 unità immobiliare, l’impianto non ha parti comuni.
Ne parlavo in un altro post.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 21, 2022 14:18Neanche prima aveva parti comuni, perché di un solo proprietario.vinz75 ha scritto: ↑mer gen 19, 2022 11:57 La norma al c.1 lett.b) dell’art.119 parla di “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento”. Nel caso in oggetto passando da 2 a 1 unità immobiliare, l’impianto non ha parti comuni.
Parti comuni sono quelle necessarie per l'esistenza dell'edificio condominiale o permanentemente destinate all'uso comune da parte dei proprietari dei singoli appartamenti (Cass. 15-12-1984, n. 6575).
Io non ho tutte queste certezze.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 21, 2022 15:36Parti comuni sono quelle necessarie per l'esistenza dell'edificio condominiale o permanentemente destinate all'uso comune da parte dei proprietari dei singoli appartamenti (Cass. 15-12-1984, n. 6575).
Può essere, ma di certo non si avvale di giudici cassazionisti.
E' plurale. Tanto basta.
Non è vero neanche questo. Per esempio possono essere tutti degli stessi comproprietari. Plurale anche in questo caso.NoNickName ha scritto: ↑ven gen 21, 2022 15:51Può essere, ma di certo non si avvale di giudici cassazionisti.
E' plurale. Tanto basta.
Ultimamente ho fatto 2 quesiti.
Condivido e se posso aggiungere ... i funzionari si basano non sulle circolari, ma sulle guide!skumpic ha scritto: ↑mer gen 26, 2022 10:23 Agenzia delle entrate ha un ufficio legale e del contenzioso in ogni sede regionale.
Ovviamente non si avvale di tale ufficio ogni volta che si pronuncia, ne sarà un avvocato (ma un semplice funzionario, magari laureato in legge) a contestarvi la fruizione dei bonus.
Nemmeno in commissione tributaria siedono giudici di ruolo, figurarsi prima
Il tutto ha un difetto: l'inversione dell'onere probatorio, che poi è il motivo per cui ci affidiamo alle circolari manco fossero il nuovo testamento. Il funzionario si baserà sulle circolari per valutare il nostro operato, e a me piace vivere sereno non so voi.
Nel dubbio il funzionario mandera sempre avanti l'atto di recupero, perché non risponde dell'esito della causa.
Ricordate solo che (se ben ricordo) c'era qualche passaggio nelle prime circolari sul superbonus in cui si esplicava che mentre per il "vecchio" ecobonus si parlava di "parti comuni dell'edificio" per il superbonus si parlava di "condominio" in senso civilistico, che è il motivo per cui all'inizio si escludeva il superbonus per gli edifici plurifamiliari di una sola persona (condomini in senso urbanistico, ma non civilistico visto che non ci sono parti di proprietà comune tra 2 individui diversi). Mentre lo stesso poteva pacificamente fare ad esempio il cappotto fruendo della detrazione al 65%