2 terratetto affiancati = condominio minimo
Moderatore: Edilclima
2 terratetto affiancati = condominio minimo
2 terratetti affiancati funzionalmente autonomi e con accesso autonomo
con a comune la sola parete divisoria
possono dirsi un condominio minimo ed accedere al 110 come tale?
certo, vederci un condominio minimo è un po' una forzatura
ma in base a tutte le considerazioni fatte fino ad oggi direi che la cosa possa essere fattibile
casi di questo tipo, se non prorogano le unifamiliari ce ne saranno parecchi mi sa..
con a comune la sola parete divisoria
possono dirsi un condominio minimo ed accedere al 110 come tale?
certo, vederci un condominio minimo è un po' una forzatura
ma in base a tutte le considerazioni fatte fino ad oggi direi che la cosa possa essere fattibile
casi di questo tipo, se non prorogano le unifamiliari ce ne saranno parecchi mi sa..
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Secondo per considerarli condomini minimi o hanno un ingresso comune (tipo vano scala di ingresso unico) oppure oltre al muro in comune devono avere almeno due dei servizi indicati dalla legge in comune tra riscaldamento, contatore acqua, contatore gas e contatore elettrico. Se hanno tutti gli impianti autonomi (o solo uno in comune) e le entrate autonome per me non le puoi considerare come condominio minimo.
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Attenzione che l'art. 119 non parla mai di "condominio minimo" e neppure di "condominio" se per quello.
Parla di "edifici".
Perciò dal punto di vista dell'involucro, non vengono distinte parti comuni o parti private, sicchè teoricamente le 2 UI affiancate, a prescindere che abbiano solo una parete in comune o che siano una sopra e una sotto, o che abbiano un ingresso comune anzichè 2 ingressi indipendenti, possono sempre essere viste come un edificio unico, tranne nel caso in cui siano completamente distaccate (perchè in quel caso diventano 2 edifici distinti).
Perciò a mio avviso è sempre possibile, volendo, considerare come "edificio" una bifamiliare cielo-terra o una schiera cielo-terra, o 2 o più casseri adiacenti. L'opzione dell'indipendenza funzionale è solo un'opzione che "può" essere utilizzata o meno, a propria discrezione.
Al limite, l'unico punto a fare distinzione tra parti comuni e private è l'intervento sugli impianti, perchè in quel caso sono proprio 2 punti separati: le "parti comuni degli impianti centralizzati" (punto b) e gli "impianti di edifici unifamiliari o UI funzionalmente indipendenti (punto c).
Quindi se anche ho una bifamiliare con impianti autonomi e accessi autonomi posso sempre considerarla, a scelta:
1) edificio unico composto da 2 UI coi relativi massimali, e in tal caso l'involucro è trainante e gli impianti sono trainati, essendo autonomi.
2) 2 edifici funzionalmente indipendenti, ciscuno con il suo involucro trainante e il suo impianto trainante.
A meno che non facciano una modifica di legge su questo punto, sarà sempre possibile scegliere tra queste 2 opzioni.
Parla di "edifici".
Perciò dal punto di vista dell'involucro, non vengono distinte parti comuni o parti private, sicchè teoricamente le 2 UI affiancate, a prescindere che abbiano solo una parete in comune o che siano una sopra e una sotto, o che abbiano un ingresso comune anzichè 2 ingressi indipendenti, possono sempre essere viste come un edificio unico, tranne nel caso in cui siano completamente distaccate (perchè in quel caso diventano 2 edifici distinti).
Perciò a mio avviso è sempre possibile, volendo, considerare come "edificio" una bifamiliare cielo-terra o una schiera cielo-terra, o 2 o più casseri adiacenti. L'opzione dell'indipendenza funzionale è solo un'opzione che "può" essere utilizzata o meno, a propria discrezione.
Al limite, l'unico punto a fare distinzione tra parti comuni e private è l'intervento sugli impianti, perchè in quel caso sono proprio 2 punti separati: le "parti comuni degli impianti centralizzati" (punto b) e gli "impianti di edifici unifamiliari o UI funzionalmente indipendenti (punto c).
Quindi se anche ho una bifamiliare con impianti autonomi e accessi autonomi posso sempre considerarla, a scelta:
1) edificio unico composto da 2 UI coi relativi massimali, e in tal caso l'involucro è trainante e gli impianti sono trainati, essendo autonomi.
2) 2 edifici funzionalmente indipendenti, ciscuno con il suo involucro trainante e il suo impianto trainante.
A meno che non facciano una modifica di legge su questo punto, sarà sempre possibile scegliere tra queste 2 opzioni.
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Ho un attimo di vuoto
Nel caso sia trattato come condominio minimo ed i proprietari sono diversi ad oggi, salvo proroghe, qual è la scadenza del 110?

Nel caso sia trattato come condominio minimo ed i proprietari sono diversi ad oggi, salvo proroghe, qual è la scadenza del 110?
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Senza contare bozze e articoli allarmistici dell'ultim'ora, il condominio minimo è come il condominio massimo, quindi 31 dicembre 2022vinz75 ha scritto: gio ott 28, 2021 15:39 Ho un attimo di vuoto![]()
Nel caso sia trattato come condominio minimo ed i proprietari sono diversi ad oggi, salvo proroghe, qual è la scadenza del 110?
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Ho sempre saputo e detto questo anche io.boba74 ha scritto: ven ott 29, 2021 11:05Senza contare bozze e articoli allarmistici dell'ultim'ora, il condominio minimo è come il condominio massimo, quindi 31 dicembre 2022vinz75 ha scritto: gio ott 28, 2021 15:39 Ho un attimo di vuoto![]()
Nel caso sia trattato come condominio minimo ed i proprietari sono diversi ad oggi, salvo proroghe, qual è la scadenza del 110?
Ma in diversi ultimamente mi dicono che c'è il vincolo del 60% SAL al 30/06/2022.
Questo vale solo per plurifamiliari di unico proprietario vero?
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Condomini (minimi o meno che siano): 31/12/2022
Plurifamiliari: SAL 60% al 30/06/2022
Questo è scritto sulla legge, non su interpelli o interpretazioni.
Per la domanda di ponca, ci sarebbe da riflettere su cosa sia il Condominio. Dal punto di vista civilistico il Condominio serve solo ad amministrare le cose comuni, non ad altro. Non entra nel privato.
Ora se due cielo-terra come li chiamo io, affiancati che hanno in comune solo una parete, per il codice civile potrebbero rappresentare un condominio, ma questo sarebbe limitato solo alla gestione di tale parete comune e delle facciate, se queste sono da considerarsi in modo unitario (se sono portanti sono di sicuro parti comuni). Per il tetto, se non è una struttura unica ho dei dubbi in quanto la giurisprudenza che ho letto non è univoca e distingue la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (a carico solo dei sottostanti) dagli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione (a cartico di tutti i proprietari dell'edificio).
Da quanto sopra discende la possibilità di agire come Condominio per il Superbonus: il Condominio si può invocare solo finchè si interviene su parti considerabili comuni. Esempio limite: ci potrebbe essere condominio solo per gestire la corte comune ed il giardino, ma questo non sarebbe un condominio per gli interventi SB.
Plurifamiliari: SAL 60% al 30/06/2022
Questo è scritto sulla legge, non su interpelli o interpretazioni.
Per la domanda di ponca, ci sarebbe da riflettere su cosa sia il Condominio. Dal punto di vista civilistico il Condominio serve solo ad amministrare le cose comuni, non ad altro. Non entra nel privato.
Ora se due cielo-terra come li chiamo io, affiancati che hanno in comune solo una parete, per il codice civile potrebbero rappresentare un condominio, ma questo sarebbe limitato solo alla gestione di tale parete comune e delle facciate, se queste sono da considerarsi in modo unitario (se sono portanti sono di sicuro parti comuni). Per il tetto, se non è una struttura unica ho dei dubbi in quanto la giurisprudenza che ho letto non è univoca e distingue la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (a carico solo dei sottostanti) dagli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione (a cartico di tutti i proprietari dell'edificio).
Da quanto sopra discende la possibilità di agire come Condominio per il Superbonus: il Condominio si può invocare solo finchè si interviene su parti considerabili comuni. Esempio limite: ci potrebbe essere condominio solo per gestire la corte comune ed il giardino, ma questo non sarebbe un condominio per gli interventi SB.
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
sì, ma ripeto, sul SB non si deve necessariamente "invocare" un condominio per applicare un intervento su un edificio composto da più unità immobiliari: un edificio, "composto da più unità indipendenti" può essere ugualmente trattato come "edificio composto da più unità", in modo del tutto analogo ad un vero condominio. E l'intervento di coibentazione dell'involucro non deve riguardare necessariamente le "parti comuni", perchè l'articolo 119 parla di involucro opaco di edifici, punto, a prescindere che siano "comuni" o esclusive.Terminus ha scritto: ven ott 29, 2021 12:09 Condomini (minimi o meno che siano): 31/12/2022
Plurifamiliari: SAL 60% al 30/06/2022
Questo è scritto sulla legge, non su interpelli o interpretazioni.
Per la domanda di ponca, ci sarebbe da riflettere su cosa sia il Condominio. Dal punto di vista civilistico il Condominio serve solo ad amministrare le cose comuni, non ad altro. Non entra nel privato.
Ora se due cielo-terra come li chiamo io, affiancati che hanno in comune solo una parete, per il codice civile potrebbero rappresentare un condominio, ma questo sarebbe limitato solo alla gestione di tale parete comune e delle facciate, se queste sono da considerarsi in modo unitario (se sono portanti sono di sicuro parti comuni). Per il tetto, se non è una struttura unica ho dei dubbi in quanto la giurisprudenza che ho letto non è univoca e distingue la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (a carico solo dei sottostanti) dagli interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione (a cartico di tutti i proprietari dell'edificio).
Da quanto sopra discende la possibilità di agire come Condominio per il Superbonus: il Condominio si può invocare solo finchè si interviene su parti considerabili comuni. Esempio limite: ci potrebbe essere condominio solo per gestire la corte comune ed il giardino, ma questo non sarebbe un condominio per gli interventi SB.
L'unico impiccio semmai è che in questo caso dovendo trattare l'edificio con una pratica unica si deve necessariamente definire un condominio dal punto di vista giuridico, dato che poi la detrazione di quell'unica pratica deve essere suddivisa tra più beneficiari, in parti proporzionali a una quantità stabilita (chiamiamoli millesimi?) ma come per i condomini minimi credo che la cosa sia fattibile anche per le bifamiliari o le schiere cielo-terra.

Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Aspetta, il condominio è tale di fatto nel momento in cui ci sono parti comuni come da art.1117.
Se vuoi intervenire sull'intero edificio (eg pareti comuni), la pratica è necessariamente come "condominio", altrimenti puoi intervenire come unità funz.indip. facendo due pratiche distinte, ovviamente intervenendo su elementi distinti.
Io volevo sottolineare che invocando un condominio di fatto per intervenire su parti che invece comuni non sono, potrebbe portare a serie contestazioni.
E credo che il prossimo anno usciranno fuori parecchi casi del genere.
Se vuoi intervenire sull'intero edificio (eg pareti comuni), la pratica è necessariamente come "condominio", altrimenti puoi intervenire come unità funz.indip. facendo due pratiche distinte, ovviamente intervenendo su elementi distinti.
Io volevo sottolineare che invocando un condominio di fatto per intervenire su parti che invece comuni non sono, potrebbe portare a serie contestazioni.
E credo che il prossimo anno usciranno fuori parecchi casi del genere.
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Certo che lasciare questo punto da parte del legislatore alla libera interpretazione é fonte di parecchi problemi. Credo che avvicinandosi le scadenze é necessario definire con estrema precisione il perimetro. Riporto questo articolo interessante che continua però a lasciare dubbi anzi li aumenta
https://www.lavoripubblici.it/news/amp/ ... mpio-26916
Nel mio caso non si tratta di unità che sono state addossate successivamente ma di unità cielo terra che hanno pareti comuni divisorie che sostengono il solaio. Pure il trave del colmo su tetto a vista é unico e sostenuto dalle pareti divisorie
Quindi é chiaro che l'edificio è il tutto composto da 3 unità. Ci sono poi aree di manovra comuni (in comproprietà) pur avendo comunque anche entrate indipendenti. Non sono previsti interventi sulle parti comuni (anche perchè non avrebbe senso). Quindi di che si tratta e che scadenza va prevista?
https://www.lavoripubblici.it/news/amp/ ... mpio-26916
Nel mio caso non si tratta di unità che sono state addossate successivamente ma di unità cielo terra che hanno pareti comuni divisorie che sostengono il solaio. Pure il trave del colmo su tetto a vista é unico e sostenuto dalle pareti divisorie
Quindi é chiaro che l'edificio è il tutto composto da 3 unità. Ci sono poi aree di manovra comuni (in comproprietà) pur avendo comunque anche entrate indipendenti. Non sono previsti interventi sulle parti comuni (anche perchè non avrebbe senso). Quindi di che si tratta e che scadenza va prevista?
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
Interessante la risposta dell'Ade, per sismabonus le case a schiera vanno considerate come condominio. Per il superbonus invece? Sarebbe interessante un interpello per chiarire la faccenda. Pareri?
"Superbonus 110% e villette a schiera: nuovo intervento del Fisco" https://www.lavoripubblici.it/news/amp/ ... isco-27029
"Superbonus 110% e villette a schiera: nuovo intervento del Fisco" https://www.lavoripubblici.it/news/amp/ ... isco-27029
Re: 2 terratetto affiancati = condominio minimo
pensandoci bene nel mio caso ci sono delle parti di superficie disperdente seppur minime che possono essere definite comuni in quanto le porzioni terra-cielo sono sfalsate.
Vi riporto la planimetrica con evidenziate in rosso ed in verde le parti che potrebbero essere definite comuni . La parte in verde della porzione B affaccia sul giardino della porzione C mentre la parte in rosso della porzione C affaccia sul terrazzo della porzione B ( e questa pare avere basi solide per essere definita comune) . Pareri?

Aldilà di tutto non trovo giustificazioni di nessun tipo se non una mera discriminazione che il legislatore distingua una situazione come la mia da altre soluzioni comunque con accessi indipendenti ma 'mini' condomini in quanto il valore delle unità non si discosta di molto. Men che meno se il proprietario fosse unico. Capisco che una casa unifamiliare possa avere un maggior valore a parità di ubicazione territoriale anche se comunque poco difendibile ma in questo caso non trovo nessuna ratio.
Vi riporto la planimetrica con evidenziate in rosso ed in verde le parti che potrebbero essere definite comuni . La parte in verde della porzione B affaccia sul giardino della porzione C mentre la parte in rosso della porzione C affaccia sul terrazzo della porzione B ( e questa pare avere basi solide per essere definita comune) . Pareri?

Aldilà di tutto non trovo giustificazioni di nessun tipo se non una mera discriminazione che il legislatore distingua una situazione come la mia da altre soluzioni comunque con accessi indipendenti ma 'mini' condomini in quanto il valore delle unità non si discosta di molto. Men che meno se il proprietario fosse unico. Capisco che una casa unifamiliare possa avere un maggior valore a parità di ubicazione territoriale anche se comunque poco difendibile ma in questo caso non trovo nessuna ratio.