LINTEO ha scritto: ↑mar feb 09, 2021 20:524.4.5 D. Nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato concorronoZolladiterra ha scritto: ↑mar feb 09, 2021 20:39Si beh parla solo di condomini e di moltiplicatori del tetto massimo, non parla di assenza di riscaldamento
alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze
non servite dall’impianto termico?
R. In continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus,
concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze. In
particolare, ai fini dell’applicazione della detrazione disciplinata dall’articolo 14,
comma 2-quater spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti
comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dello stesso edificio ovvero diretti a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano
almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione
energetica”), su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, è stato specificato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla
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detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità
immobiliari. In sostanza, anche in occasione dei predetti chiarimenti si è ritenuto
irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto
termico.
Gentilissimo. Non avevo capito che era dentro la circolare. Quindi si parla solo di parti comuni, quindi condomini. Per le pertinenze unifamiliari (per esempio una taverna, un ripostiglio) niente.