apro un topic su questo argomento, pregandovi di non divagare dal tema in titolo e commentare solo con ipotesi o certezza suffragate da una letteratura e non solo da "un sentito dire".
Parto da un webinar che AmbrosiPartner (una sorta di Guru dei serramenti) ha pubblicato sulla sua pagina facebook, spiegando come, in tema di Ecobonus, il famoso allegato I del decreto MISE:
1) è pienamente applicabile
2) si applica solo al valore dei materiali (serramento, cassonetto, falso telaio, oscurante) ma oneri accessori quali rilievo delle misure in cantiere, redazione progetto esecutivo, calcolo trasmittanze, trasporto ecc. ecc. oltre alla posa in opera esulano da questo limite.
Se non l'avete ancora fatto, guardatelo. è abbastanza illuminante.
Quello che non mi è chiaro è perchè tale interpretazione non debba essere valida per il superbonus 110%.
- Il superbonus 110% è definito un ecobonus potenziato dall'esecuzione di interventi trainanti (isolamento superfici opache e/o impianto termico di riscaldamento) e dal miglioramento di minimo 2 classi energetiche.
- Allegato A decreto mise
Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali
Ai sensi dell’articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’articolo 2 sono
asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti
richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto
riportato al presente allegato.
Nessun richiamo particolare a Ecobonus, superbonus o altro.
2.1 Con riferimento all’articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l’asseverazione:
a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella
situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e
la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati
nella tabella 1 dell’allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può
essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti
elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
-----null'altro fino relativo ai serramenti fino al punto 12
12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio
12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al
presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo,
contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di
almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).
All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati
da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio.
Aggiunge solo il fatto che il tecnico deve asseverare il salto di due classi.
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del
presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) b) e c) dettano alcune regole, poi
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
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L'allegato A, al punto 2.1, lascia spazio di scelta all'asseveratore: Limitatamente alla sola sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può
essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti
elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
L'allegato A, al punto 13.1, recita per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel
rispetto dei seguenti criteri: ecc.ecc.
ai sensi di questo punto, Se l'asseveratore ha scelto di avvalersi per i serramenti della dichiarazione dei fornitori o installatori ecc.ecc. non è tenuto a sottoscrivere e allegare il computo metrico
ed infatti, il punto 13.2 precisa come stabilire il limite di costo per tale(i) intervento(i), ovvero con l'allegato I.
Dove sbaglio?
Grazie in anticipo per eventuali contributi "alla causa"...

