Buongiorno,
ho un dubbio vi chiedo gentilmente se potete chiarirmi le idee.
Gli edifici destinati ad uso civile rientrano nell'attività 77 del d.p.r. 151/2011 per altezze antincendio superiori a 24 metri.
Il d.m. 16/5/1987 riporta la medesima definizione: rientrano nella attività 77 gli edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri.
Ora non capisco perchè sempre il d.m. 16/5/1987 riporta: "Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m."
Non capisco questa separazione fra edifici ad uso civile e edifici di civile abitazione. In pratica gli edifici di civile abitazione sotto i 24 metri non fanno attività ma bisogna utilizzare le prescrizioni indicate nella regola tecnica verticale (d.m. 16/5/1987) anziche il codice di prevenzione incendi?
gentilmente potete chiarirmi?
Grazie
Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
Stai facendo un pò di confusione.
Attività 77: rientrano edifici ad uso civile, quindi non solo quelli ad uso abitazione
Il DM 16/05/87 tratta gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio a partire dai 12m, quindi anche quelli non soggetti a controllo.
Quindi edifici di civile abitazione sotto i 24m e sopra i 12m devono comunque ottemperare al DM, anche se poi non si avrà una pratica VVF.
Il COPI ancora non si applica all'attività 77.
Attività 77: rientrano edifici ad uso civile, quindi non solo quelli ad uso abitazione
Il DM 16/05/87 tratta gli edifici di civile abitazione con altezza antincendio a partire dai 12m, quindi anche quelli non soggetti a controllo.
Quindi edifici di civile abitazione sotto i 24m e sopra i 12m devono comunque ottemperare al DM, anche se poi non si avrà una pratica VVF.
Il COPI ancora non si applica all'attività 77.
Re: Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
Grazie per la risposta, ho capito.
Re: Attività 77 - Edifici di civile abitazione da 12 a 24m
Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del dm 16/5/1987 di altezza sotto i 24 m e superiore a 12m non si devono quindi attuare interventi di prevenzione incendi? Si applicano le norme transitorie che non prevedono interventi corretto?
Nel caso invece di un edificio di altezza sopra i 24 m fino a 32m per cui non si riesce a soddisfare l'accostamento dell'autoscala e sempre esistente alla data di entrata in vigore del dm allo stesso modo si applicano le transitorie, quindi non bisogna prevedere interventi? es. scala a prova di fumo.
Vorrei capire si può ricorrere senza problemi alle norme transitorie per edifici esistenti o il comando dei vigili del fuoco può richiedere interventi per garantire maggiore sicurezza?
Nel caso invece di un edificio di altezza sopra i 24 m fino a 32m per cui non si riesce a soddisfare l'accostamento dell'autoscala e sempre esistente alla data di entrata in vigore del dm allo stesso modo si applicano le transitorie, quindi non bisogna prevedere interventi? es. scala a prova di fumo.
Vorrei capire si può ricorrere senza problemi alle norme transitorie per edifici esistenti o il comando dei vigili del fuoco può richiedere interventi per garantire maggiore sicurezza?