Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Moderatore: Edilclima
Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi un informazione: qualcuno ha mai avuto esperienza su una richiesta di deroga per una rampa di un autorimessa con pendenza maggiore del 20% (nel mio caso 28%). Se la risposta e positiva: quali misure compensative avete dovuto adottare per far fronte a questo problema? Poi volevo chiedervi: ma il rischi derivanti da una pendenza maggiore del 20% di una rampa quali sono??
Grazie
Grazie
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
se la rampa è a cielo libero, non rientra nel dm 010286 quindi niente deroga Chiarimento Ministeriale prot. n. P285 del 21/04/2008 :
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Puoi riportare questo chiarimento ?
A me risulta invece la Nota P.1225 del 22/10/2001 secondo cui le rampe esterne, anche a cielo libero, devono ottemperare ai requisiti di pendenza e curvatura.
A me risulta invece la Nota P.1225 del 22/10/2001 secondo cui le rampe esterne, anche a cielo libero, devono ottemperare ai requisiti di pendenza e curvatura.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008
Oggetto : richiesta di chiarimenti al punto 3.7.2 del D.M. 1° Febbraio 1986
con riferimento al chiarimento richiesto con la nota indicata a margine, si conferma l'orientamento espresso nella ministeriale prot. n° 1139/4108 sott. 22(16) del 13 novembre 2000, già a conoscenza di codesta Direzione
PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16)
Roma, 13 novembre 2000
OGGETTO: Autorimesse – D.M. 1° febbraio 1986. – Quesiti. –
Con riferimento ai quesiti inerenti l’argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nelle note indicate a margine.
Parere della Direzione Regionale
Sì trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze prot. n. 6622/00/Q4/92 del 5/10/2000 relativa all’oggetto.
Questo Ispettorato condivide le osservazioni formulale dal Comando Provinciale.
In particolare, per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della nota sopra citata, questo Ufficio ritiene che la rampa possa non rispondere ai requisiti di cui all’art. 3.7.2 del D M. 1/2/86 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l’accesso all’autorimessa siano attestati su spazio scoperto.
Si testa in attesa del parere di codesto Ministero
Parere del Comando
Sono capitati, nell’attività di prevenzione degli incendi prevista dal D.P.R. n.ro 37/1998, casi di autorimesse rientranti al punto n. 92 del D.M.I. 16/02/82 per le quali l’interpretazione normativa non è risultata univoca (D.M.I. 1/2/1986).
I casi presentati sono sintetizzabili nelle tre fattispecie di seguito riportate:
1) Una rampa completamente esterna all’autorimessa, aperta superiormente, a servizio della stessa senza le caratteristiche previste dall’art.lo 3.7.2:
2) Autorimesse prive di elementi comuni quali aerazione, vie di esodo ect., aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto (ai sensi del D.M. 30/11/83 art.lo 1.12), e con una unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano;
3) Tratti inclinati (definibili rampe) collegati da tratti in piano che non presentano, quest’ultimi, i requisiti di curvatura prescritti dall’art. 3.7.2 del D.M.I. 1/2/86;
Premesso quanto sopra si chiede se:
1) La rampa esterna, essendo scoperta ed esterna all’autorimessa, debba essere considerata parte integrante della stessa e, pertanto, rispettare i requisiti dell’art. 3.7.2. del D.M.I. 1/2/86;
2) le due autorimesse, in quanto prive di esodo comuni, possono essere considerate due attività separate (senza le prescrizioni derivanti dalla somma degli autoveicoli in parcamento);
3) debbono essere richiesti i requisiti geometrici di curvatura anche per i tratti piani inseriti nello sviluppo delle rampe (cioè tra i due tratti inclinati).
È opinione dello scrivente Comando ritenere:
caso 1) Se l’acceso avviene da spazio definibili scoperto, ai sensi dell’art.lo 3.7.0 D.M.I. 1/2/86, la rampa non deve rispondere ai requisiti di cui all’art.lo 3.7.2.
caso 2) Le due autorimesse possono essere considerate separate in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali superfici di aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di evento accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.
Caso 3) Il tratto piano collegante due tratti inclinati non deve avere, il requisito di curvatura, in quanto è assimilabile ad un tratto di “corsia di manovra” per il quale non è previsto tale requisito (artt.li 0 e 3.6.3).
Si resta in attesa di una nota di riscontro.
Oggetto : richiesta di chiarimenti al punto 3.7.2 del D.M. 1° Febbraio 1986
con riferimento al chiarimento richiesto con la nota indicata a margine, si conferma l'orientamento espresso nella ministeriale prot. n° 1139/4108 sott. 22(16) del 13 novembre 2000, già a conoscenza di codesta Direzione
PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16)
Roma, 13 novembre 2000
OGGETTO: Autorimesse – D.M. 1° febbraio 1986. – Quesiti. –
Con riferimento ai quesiti inerenti l’argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nelle note indicate a margine.
Parere della Direzione Regionale
Sì trasmette, in allegato, la nota del Comando Provinciale VV.F. di Firenze prot. n. 6622/00/Q4/92 del 5/10/2000 relativa all’oggetto.
Questo Ispettorato condivide le osservazioni formulale dal Comando Provinciale.
In particolare, per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della nota sopra citata, questo Ufficio ritiene che la rampa possa non rispondere ai requisiti di cui all’art. 3.7.2 del D M. 1/2/86 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l’accesso all’autorimessa siano attestati su spazio scoperto.
Si testa in attesa del parere di codesto Ministero
Parere del Comando
Sono capitati, nell’attività di prevenzione degli incendi prevista dal D.P.R. n.ro 37/1998, casi di autorimesse rientranti al punto n. 92 del D.M.I. 16/02/82 per le quali l’interpretazione normativa non è risultata univoca (D.M.I. 1/2/1986).
I casi presentati sono sintetizzabili nelle tre fattispecie di seguito riportate:
1) Una rampa completamente esterna all’autorimessa, aperta superiormente, a servizio della stessa senza le caratteristiche previste dall’art.lo 3.7.2:
2) Autorimesse prive di elementi comuni quali aerazione, vie di esodo ect., aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto (ai sensi del D.M. 30/11/83 art.lo 1.12), e con una unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano;
3) Tratti inclinati (definibili rampe) collegati da tratti in piano che non presentano, quest’ultimi, i requisiti di curvatura prescritti dall’art. 3.7.2 del D.M.I. 1/2/86;
Premesso quanto sopra si chiede se:
1) La rampa esterna, essendo scoperta ed esterna all’autorimessa, debba essere considerata parte integrante della stessa e, pertanto, rispettare i requisiti dell’art. 3.7.2. del D.M.I. 1/2/86;
2) le due autorimesse, in quanto prive di esodo comuni, possono essere considerate due attività separate (senza le prescrizioni derivanti dalla somma degli autoveicoli in parcamento);
3) debbono essere richiesti i requisiti geometrici di curvatura anche per i tratti piani inseriti nello sviluppo delle rampe (cioè tra i due tratti inclinati).
È opinione dello scrivente Comando ritenere:
caso 1) Se l’acceso avviene da spazio definibili scoperto, ai sensi dell’art.lo 3.7.0 D.M.I. 1/2/86, la rampa non deve rispondere ai requisiti di cui all’art.lo 3.7.2.
caso 2) Le due autorimesse possono essere considerate separate in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali superfici di aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di evento accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.
Caso 3) Il tratto piano collegante due tratti inclinati non deve avere, il requisito di curvatura, in quanto è assimilabile ad un tratto di “corsia di manovra” per il quale non è previsto tale requisito (artt.li 0 e 3.6.3).
Si resta in attesa di una nota di riscontro.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Concordo con Terminus, risulta anche a me che le rampe pur a cielo libero debbano rispettare le pendenze.
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&p=12921 vedasi pag.8 testo coordinato per attività 75: "Le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi. Anche quando l’accesso all’autorimessa avviene su spazio a cielo libero, la pendenza e il raggio di curvatura delle rampe devono essere conformi ai requisiti previsti dall’art. 3.7.2 (Nota prot. n. P1225/4108 sott. 22/16 del 22/10/2001) "
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascoli ... 85&p=12921 vedasi pag.8 testo coordinato per attività 75: "Le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi. Anche quando l’accesso all’autorimessa avviene su spazio a cielo libero, la pendenza e il raggio di curvatura delle rampe devono essere conformi ai requisiti previsti dall’art. 3.7.2 (Nota prot. n. P1225/4108 sott. 22/16 del 22/10/2001) "
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Noto che la risposta al quesito è dell'Ispettorato regionale, il quale forse non ha richiesto la conferma al ministero, come avviene di solito.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
No, la nota del 2008 è del ministero dell'interno che risponde alla direzione regionale dell'emilia romagna e si aggancia alla nota della direzione regionale del 2000
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Si, ho letto meglio, hai ragione.
Quindi abbiamo due chiarimenti opposti, anche se uno è più recente.
A questo punto occorre proprio che tu senta il tuo Comando.
Quindi abbiamo due chiarimenti opposti, anche se uno è più recente.
A questo punto occorre proprio che tu senta il tuo Comando.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Nella nuova RTV bozza delle autorimesse pare non siano contemplati neanche più la pendenza della rampa.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Buongiorno a tutti, sono andato a parlare dai Vigili del fuoco e mi hanno detto che non c'è bisogno di deroga in quanto c'è quella circolare (sopradescritta) che se la rampa e scoperta non deve rispettare pendenza.
Ma a questo punto voi consegnereste il rinnovo e basta oppure consegnereste la dichiarazione di non aggravio del rischio con scia?
Vi specifico che nella documentazione presentata ai vigili del fuoco la rampa ha una pendenza inferiore al 20% mentre adesso come ho detto la pendenza è maggiore.
Grazie
Ma a questo punto voi consegnereste il rinnovo e basta oppure consegnereste la dichiarazione di non aggravio del rischio con scia?
Vi specifico che nella documentazione presentata ai vigili del fuoco la rampa ha una pendenza inferiore al 20% mentre adesso come ho detto la pendenza è maggiore.
Grazie
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Qualcuno può aiutarmi?
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Potresti percorrere la via di mezzo: rinnovo più tavola esplicativa di aggiornamento, puntando sul fatto che la modifica non è rilevante ai fini antincendio.
Al limite i VVF ti diranno che devi consegnare SCIA con Dich. di non aggravio.
Al limite i VVF ti diranno che devi consegnare SCIA con Dich. di non aggravio.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Scusate ragazzi, ma mi è sorto un'altro dubbio. Ma se una rampa per entrare in un autorimessa è a cielo libero, ma le distanze tra le pareti laterali che determinano l' ampiezza della rampa sono a una distanza di 3,05 m questa può essere definita rampa su spazio scoperto?
Chiedo questo perchè il D.M. 30 novembre 1983( Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) dice che in uno spazio, per essere definito scoperto, la distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.
Chiedo questo perchè il D.M. 30 novembre 1983( Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) dice che in uno spazio, per essere definito scoperto, la distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Questo fa cadere tutto il castello.........
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Scusa Terminus quindi secondo te è spazio scoperto o no?? "Questo fa cadere tutto il castello........." vuol dire che non può essere considerato spazio scoperto. Anche se di fatto la rampa non è chiusa su tutti quattro i lati (perchè vi è un passaggio per far entrare le macchine) deve rispettare i 3,5 m di distanza tra tutte le pareti verticali. Scusate se chiedo informazioni, vorrei chiarire bene la situazione, in quanto mi hanno contattato per mettere a posto la situazione dato che sono già andati in tribunale per problemi con i vecchi tecnici. Spero che tutti voi del forum potete aiutarmi
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Concordo con Terminus. Con rampa larga 3.0m non puoi considerarlo come spazio scoperto, ma semplicemente spazio a cielo libero.
Tom Bishop
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Questo è un caso particolare; le rampe standard sono di 4,5 m
Bisognerebbe vedere dove inizia la rampa aperta
Curioso anche l'accesso della c.t.
Bisognerebbe vedere dove inizia la rampa aperta
Curioso anche l'accesso della c.t.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Per quanto rigurda la rampa da 3 m è possibile perchè "Per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di am-piezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato. (Deroga in via generale)".
Il mio unico problema da risolvere e quello di capire se posso considerare che la rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l’accesso all’autorimessa sia attestata su spazio scoperto; in maniera tale da poter applicare (Chiarimento) PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16) sopracitato!!
Comunque l'ingresso della rampa avviene dove e posiionato il muro esterno!!
Il mio unico problema da risolvere e quello di capire se posso considerare che la rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l’accesso all’autorimessa sia attestata su spazio scoperto; in maniera tale da poter applicare (Chiarimento) PROT. n° P1139/4108 sott. 22(16) sopracitato!!
Comunque l'ingresso della rampa avviene dove e posiionato il muro esterno!!
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
tempo fa feci deroga per rampa larga 2,7 alla direzione regionale di bologna che mi rispose :
.....non sussiste necessità di deroga in merito al punto 3.7.2 del DM 01/02/1986 in quanto, ai sensi del chiarimento ministeriale prot. n. P285 del 21/04/2008, la rampa è a cielo libero e quindi non deve rispettare i requisiti di cui al suddetto D.M.
L'unica via è sentire il tuo comando come la pensa
.....non sussiste necessità di deroga in merito al punto 3.7.2 del DM 01/02/1986 in quanto, ai sensi del chiarimento ministeriale prot. n. P285 del 21/04/2008, la rampa è a cielo libero e quindi non deve rispettare i requisiti di cui al suddetto D.M.
L'unica via è sentire il tuo comando come la pensa
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Siccome per questo problema (e anche per altri) c'è stato un accertamento tecnico in tribunale con i vari tecnici di parte, il tecnico verificatore ha dichiarato, che dopo riunione con il comando dei vigili del fuoco, non occorreva la deroga in quanto la rampa è attestata su spazio scoperto.
Ma io ho avuto premura di vare le verifiche necessarie in quanto, siccome ci sono stati già problemi giuridici, non vorrei che poi mi creo dei problemi.
Alla fine spazio scoperto e a cielo libero sono due cose differenti; o mi sto sbagliando?
Comunque grazie per l'aiuto. La rampa è questa che ti allego. Se vuoi fare altre consideraioni sono ben accette Invece per l'accesso alla CT perchè dici che è "curioso"? Alla fine l'acceso può avvenire anche dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente determinate caratteristiche.
Ma io ho avuto premura di vare le verifiche necessarie in quanto, siccome ci sono stati già problemi giuridici, non vorrei che poi mi creo dei problemi.
Alla fine spazio scoperto e a cielo libero sono due cose differenti; o mi sto sbagliando?
Comunque grazie per l'aiuto. La rampa è questa che ti allego. Se vuoi fare altre consideraioni sono ben accette Invece per l'accesso alla CT perchè dici che è "curioso"? Alla fine l'acceso può avvenire anche dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente determinate caratteristiche.
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
D.M. 1 febbraio 1986fra.sal. ha scritto: Invece per l'accesso alla CT perchè dici che è "curioso"? Alla fine l'acceso può avvenire anche dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente determinate caratteristiche.
3.5 Comunicazioni
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 (n.d.r.: attuale attività 74 ex DPR 151/2011) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
oltre a :
dm12/04/96
Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti
51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al d.m. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
dm12/04/96
Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti
51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al d.m. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Grazie a tutti mi siete stati veramente di aiuto! Io mi ero focalizzato sulla rampa (dato che mi avevano comunicato che quello era il problema, e le altre cose non le avevo controllate). Questo perchè mi hanno richiesto solo un preventivo in quanto la pratica/scia non l ho eseguita io. Ma io mi chiedo, dato che le attività ricadono in categoria A: ma è possibile che un tecnico di prevenzione incendi abbia fatto un lavoro così, che ha consegnato anche l 'asseverazione finale!? A me sembrano cose da fantascienza. Sembra che neanche i documenti consegnati al comando corrispondano al vero. Sono avvilito !!!
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Chiediti perchè, come hai detto, sono andati per le vie legali.
Poi che alcune pratiche vengono fatte con i piedi da esimi colleghi, è cosa nota.
Ognuno assevera ciò che crede, i VVF invece farebbero bene a prestare maggiore attenzione durante i sopralluoghi.
Poi che alcune pratiche vengono fatte con i piedi da esimi colleghi, è cosa nota.
Ognuno assevera ciò che crede, i VVF invece farebbero bene a prestare maggiore attenzione durante i sopralluoghi.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Ma la rampa costituisce via di esodo ? Perchè vedo un cancello carrabile senza porta pedonale (magari avendo considerato spazio scoperto hanno ritenuto non fosse neanche necessaria......). Oppure la via di esodo sono le scale ? Nel qual caso verifica bene le lunghezze e le caratteristiche delle stesse.
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
@valerio188 hai perfettamente ragione.
Anche io ho già segnalato più volte questa cosa che a Milano è diffusissima. Al Comando un funzionario mi disse che pure loro sapevano di tale obbligo, ma siccome era consuetudine accettare l'accesso alla centrale termica mediante disimpegno anche direttamente da autorimessa continuavano ad accettarlo. Quindi succede questo. Io dico una cosa perché leggo le leggi e un mio collega una esattamente opposta perché magari frequenta di più i corridoi del Comando.
Anche io ho già segnalato più volte questa cosa che a Milano è diffusissima. Al Comando un funzionario mi disse che pure loro sapevano di tale obbligo, ma siccome era consuetudine accettare l'accesso alla centrale termica mediante disimpegno anche direttamente da autorimessa continuavano ad accettarlo. Quindi succede questo. Io dico una cosa perché leggo le leggi e un mio collega una esattamente opposta perché magari frequenta di più i corridoi del Comando.
Tom Bishop
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
La consuetudine che scavalca la legge, solo in Italia riusciamo a fare queste cose!Tom Bishop ha scritto:@valerio188 hai perfettamente ragione.
Anche io ho già segnalato più volte questa cosa che a Milano è diffusissima. Al Comando un funzionario mi disse che pure loro sapevano di tale obbligo, ma siccome era consuetudine accettare l'accesso alla centrale termica mediante disimpegno anche direttamente da autorimessa continuavano ad accettarlo. Quindi succede questo. Io dico una cosa perché leggo le leggi e un mio collega una esattamente opposta perché magari frequenta di più i corridoi del Comando.
E' molto edificante dal punto di vista professionale.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Se mai dovessere succedere qualche cosa di grave, i controlli sono a carico della polizia giudiziaria e dal giudice ci và anche il funzionario tecnico dei vigili del fuoco che ha approvato la pratica, oltre a tutti gli altri, come è già successo varie volte
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Signori. Ricordatevi sempre che oggi non sono i VVF ad autorizzare, ma noi con la nostra asseverazione.
Ma anche prima con i CPI, veniva sempre scritto, più o meno esplicitamente, che il titolare era responsabile della piena applicazione delle norme di sicurezza.
Se il sinistro è direttamente legato al mancato rispetto della norma, vorrei sentire chi va a spiegare al giudice che è consuetudine, in quello specifico orticello, fare così.......
Per certe cose la legge prevede l'istituto della deroga, questa si che può essere concessa dal Comando e dalla Direzione Regionale a propria discrezione.
Ma anche prima con i CPI, veniva sempre scritto, più o meno esplicitamente, che il titolare era responsabile della piena applicazione delle norme di sicurezza.
Se il sinistro è direttamente legato al mancato rispetto della norma, vorrei sentire chi va a spiegare al giudice che è consuetudine, in quello specifico orticello, fare così.......
Per certe cose la legge prevede l'istituto della deroga, questa si che può essere concessa dal Comando e dalla Direzione Regionale a propria discrezione.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Vero... pero' nella RTV (D.M. 03/08/2015) al paragrafo S.5.4.3 si riporta che, per regola generale, le rampe debbano avere pendenza inferiore all'8% per essere considerate "Vie di Esodo".etec83 ha scritto:Nella nuova RTV bozza delle autorimesse pare non siano contemplati neanche più la pendenza della rampa.
Quindi... o nella RTV Autorimesse che deve uscire, specificheranno un valore differente, o, praticamente, la RTV non sara' di fatto utilizzabile per le autorimesse interrate esistenti (dove gia' si fa fatica con il vecchio 20%). In compenso con la RTV il calcolo dell'affollamento e dei moduli di esodo e' un po meno severo.
Vedremo.
PS: Qualcuno ha indiscrezioni sullo stato di maturazione della RTV delle autorimesse???
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Tornando alla interpretazione dell'ing.Malizia
Qualcosa non mi torna. La Nota prot. n.P1225/4108 sott.22/16 del 22 ottobre 2001 non parla della pendenza delle rampe.
https://goo.gl/r1cGO6
https://goo.gl/aXBzaE
Qualcosa non mi torna. La Nota prot. n.P1225/4108 sott.22/16 del 22 ottobre 2001 non parla della pendenza delle rampe.
https://goo.gl/r1cGO6
https://goo.gl/aXBzaE
Tom Bishop
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Il testo lo trovi qui:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricQuesiti.aspx
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricQuesiti.aspx
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Scusate ragazzi, riprendo il discorso per capire una cosa. Dato che ci sono chiarimenti opposti sul rispetto dei requisti della rampa non capisco quali sono quelli "ufficiali" del ministero dell'interno che possono essere presi in considerazione. Quel chiarimento PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008 perchè non lo trovo da nessuna parte?
Nel link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricQuesiti.aspx trovo il P1225/4108 sott. 22(16). Ma non trovo il PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008 (che è quello che interessa a me dove si dice che la rampa non deve rispettare requisiti se è scoperta).
Il chiarimento PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008 che tipo di chiarimento è (Regionale, ministeriale, ecc....)??
Grazie
Nel link http://www.vigilfuoco.it/aspx/ricQuesiti.aspx trovo il P1225/4108 sott. 22(16). Ma non trovo il PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008 (che è quello che interessa a me dove si dice che la rampa non deve rispettare requisiti se è scoperta).
Il chiarimento PROT. n° P285/4108 sott. 22/16 Roma 21 Aprile 2008 che tipo di chiarimento è (Regionale, ministeriale, ecc....)??
Grazie
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Faccio un po' di necroposting perché ho una situazione da sbrogliare e trovo che l'argomento meriti approfondimento.
Andando con ordine seguendo il thread e leggendo le circolari ed aggiungendo qualcosa di mio credo di poter riassumere così:
il fatto che sia in dirittura d'arrivo la nuova RTV, il che mi fa pensare che a breve il DM 1986 andrà in pensione e con esso il 90% delle prescrizioni sulle rampe, che cosa devo pensare IO OGGI nel caso di una rampa che non rispetta la pendenza che è a servizio di attività NORMATA ma NON SOGGETTA (265 mq, 12 posti auto)? Ero già sul passo di chiedere deroga per attività normata non soggetta come previsto dal 151, poi questa discussione e la riflessione sul pensionamento del DM 1986 mi ha fatto fermare.
Chiedere ai VVF equivale al nulla in questo caso perché poi manco ci sarà la SCIA, questa attività di fatto esisterà solo nella mia relazione che consegnerò al condominio per gli adeguamenti.
Andando con ordine seguendo il thread e leggendo le circolari ed aggiungendo qualcosa di mio credo di poter riassumere così:
- Nel 2000 c'è un primo parere che sostanzialmente dice "Le rampe non devono rispettare nulla se sono esterne all'autorimessa
- Nel 2001 c'è un secondo parere (PROT. n° P1225/4108 sott. 22 (16)) che smentisce il primo dicendo: "si RIBADISCE che le rampe sono parte dell'autorimessa
- Nel 2005 si esprimono di nuovo dicendo: "L’accesso, invece, costituisce il “sistema di percorso” che adduce all’ingresso. Al riguardo si richiama
l’attenzione che qualora tale sistema dovesse - come nel caso prospettato – attraversare edifici ed aree non pertinenti l’autorimessa, l’intera linea di tragitto dove possedere perlomeno le caratteristiche minime dimensionali richieste dalla norma per le rampe, e ciò – oltre che per garantire in sicurezza il normale transito degli autoveicoli – anche ai fini di consentire la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso" (Nota prot. n. P2059/4108 sott. (vari) del 23 febbraio 2005)
- Nel 2008 viene nuovamente posto il quesito e la risposta stavolta è: "ti rimandiamo al parere del 2000, non sappiamo neanche perché ci hai disturbato"
il fatto che sia in dirittura d'arrivo la nuova RTV, il che mi fa pensare che a breve il DM 1986 andrà in pensione e con esso il 90% delle prescrizioni sulle rampe, che cosa devo pensare IO OGGI nel caso di una rampa che non rispetta la pendenza che è a servizio di attività NORMATA ma NON SOGGETTA (265 mq, 12 posti auto)? Ero già sul passo di chiedere deroga per attività normata non soggetta come previsto dal 151, poi questa discussione e la riflessione sul pensionamento del DM 1986 mi ha fatto fermare.
Chiedere ai VVF equivale al nulla in questo caso perché poi manco ci sarà la SCIA, questa attività di fatto esisterà solo nella mia relazione che consegnerò al condominio per gli adeguamenti.
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Peccato che la RTV si applica sopra i 300mq.
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Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
La puoi applicare, come riferimento, anche sotto e la cosa può essere condivisa con il Comando chiedendo un chiarimento. Il riferimento ai 300m² che riporta la RTV è perché sotto non sarebbe soggetta. Secondo me il DM del 1986 è anacronistico e ampiamente superato. Se le regole valgono per autorimesse >300m² con rischio maggiore non vedo perché non la posso prendere come riferimento per quelle sotto.
Tom Bishop
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Si, potrebbe essere applicato il Codice, senza la relativa RTV, come riferimento volontario non cogente.
Il DM potrà anche essere superato per molti aspetti, ma è attualmente l'unica norma cogente applicabile al caso prospettato e lo è anche considerando la RTV presente e di prossima modifica.
Il DM potrà anche essere superato per molti aspetti, ma è attualmente l'unica norma cogente applicabile al caso prospettato e lo è anche considerando la RTV presente e di prossima modifica.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Ovviamente ci avevo già pensato ma come dici giustamente tu per un'autorimessa sotto i 300 mq il DM 01/02/1986 è cogente perché deriva da una Legge dello stato, la RTV no (perché siamo sotto i 300 mq). Quindi in questo caso sono obbligato al rispetto del DM e il riferimento alla RTV resta una bella cosa ma è abbastanza inutile dato che in questo caso il pericolo è di essere davanti ad un giudice perché il fatto è successo, non davanti a qualcuno che contesta la forma.Terminus ha scritto: ↑sab nov 09, 2019 09:46 Si, potrebbe essere applicato il Codice, senza la relativa RTV, come riferimento volontario non cogente.
Il DM potrà anche essere superato per molti aspetti, ma è attualmente l'unica norma cogente applicabile al caso prospettato e lo è anche considerando la RTV presente e di prossima modifica.
Apro e chiudo parentesi ma sarei curioso di sapere che cosa succederebbe OGGI in caso di incidente in un'autorimessa >300 mq che rispetta la RTV e non il DM in caso di assenza di SCIA: è negligenza non avere rispettato il DM? E in caso di presenza di SCIA?
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Risposta da tecnico, non certo da avvocato o giudice.
Se c'è la SCIA, la responsabilità è abbastanza definita: l'asseveratore ha certificato che il tutto è conforme alle norme tecniche (DM o RTO/RTV sono da considerarsi legalmente equipollenti, in quanto così stabilite dal ministero dell'interno e dai VVF che sono l'ente preposto ai controlli)
Se non c'è la SCIA la responsabilità è in primis del titolare (amministratore) che esercisce l'attività priva delle dovute autorizzazioni.
Senza SCIA ma conforme al DM (oppure RTO/RTV)? Il titolare potrà difendersi, affermando che trattasi di sola lacuna amministrativa e non tecnica.
Poi sappiamo che davanti al giudice la tecnica lascia spesso il passo ad altro.
Se c'è la SCIA, la responsabilità è abbastanza definita: l'asseveratore ha certificato che il tutto è conforme alle norme tecniche (DM o RTO/RTV sono da considerarsi legalmente equipollenti, in quanto così stabilite dal ministero dell'interno e dai VVF che sono l'ente preposto ai controlli)
Se non c'è la SCIA la responsabilità è in primis del titolare (amministratore) che esercisce l'attività priva delle dovute autorizzazioni.
Senza SCIA ma conforme al DM (oppure RTO/RTV)? Il titolare potrà difendersi, affermando che trattasi di sola lacuna amministrativa e non tecnica.
Poi sappiamo che davanti al giudice la tecnica lascia spesso il passo ad altro.
Re: Deroga Pendeza Rampa Autorimessa
Sì, sì posso tranquillamente concordare, la mia era più una domanda retorica in effetti.
Tornando in tema, qualcuno alla fine l'ha reperita una copia della circolare del 2008 che richiama il parere del 2000?
Perché in tutto internet pare che quella circolare esista solo in questo thread, mentre mi piacerebbe averla in formato più spendibile in caso di controlli.
Tornando in tema, qualcuno alla fine l'ha reperita una copia della circolare del 2008 che richiama il parere del 2000?
Perché in tutto internet pare che quella circolare esista solo in questo thread, mentre mi piacerebbe averla in formato più spendibile in caso di controlli.