Attività ridondanti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Lorenzo.
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Iscritto il: mar lug 17, 2007 11:43

Attività ridondanti

Messaggio da Lorenzo. »

Buongiorno a tutti,
mi sto occupando di un'attività che tra le altre cose si occupa della "macinatura" di cavi elettrici per separare il rame dalla plastica di rivestimento.
L'attività è situata in un capannone di circa 1500 mq.
Sono presenti 20000 kg di cavi elettrici che dopo la macinatura saranno 11000 kg di plastica e 9000 kg di rame.
Fatta questa premessa, quale attività devo considerare?
Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.

In generale avrei sempre un'attività 70 essendo il capannone di 1500 mq con materiale combustibile superiore a 5000kg
Quando arrivano i cavi da macinare avrei un'attività 47 dato che essi pesano 20000 kg.
Finita la macinatura avrei un'attività 44 determinata dal solo materiale plastico ricavato...

Devo considerarle tutte e tre? Oppure una in particolare?
Grazie
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grifo68
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da grifo68 »

dunque secondo me:

att 47 no perché i cavi non li fabbrichi
att 70 no perché quella serve più che altro per i depositi destinati alla logistica, in cui non si sa cosa ci vada dentro

alla fine la logica è: quale è il materiale infiammabile e quindi che ha rilevanza ai fini della sicurezza antincendio? la plastica che rimane dopo la separazione (e che tra l'altro in parte lavori).. quindi io la classificherei come att 44

:wink:
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grifo68
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da grifo68 »

per chiarire... l'att 47 prevederebbe un deposito per la plastica da lavorare (immagino liquida o fluida o comunque posta in condizioni da poter essere sagomata) e magari di solventi o additivi per la stessa, e questa tipologia di stoccaggio presenta rischi diversi rispetto ad un mero stoccaggio di plastica di scarto già solida
carlton-banks84
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da carlton-banks84 »

A mio avviso solo attività 44 come deposito, perchè non lavori materie prime per ottenere cavi elettrici, ma il contrario..
L'attività 70 non calza a pennello perchè il deposito, di fatto, riguarda solo materiale plastico, questo tipo di attività riguarda quei capannoni che per singolo materiale non sarebbero soggetti ma nella complessità superano i 5000kg.
Lorenzo.
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da Lorenzo. »

Grazie.
Effettivamente così il ragionamento calza. Vediamo se al comando saranno d'accordo!
Terminus
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da Terminus »

Concordo con quanto sopra: 44
Lorenzo.
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da Lorenzo. »

Grazie per la risposta.

Il mulino è alimentato da un gruppo elettrogeno a gasolio con cisterna di alimentazione fuori terra da 9 mc. Ho visto che Terminus in altre situazioni sosteneva che il serbatoio, essendo a servizio del gruppo elettrogeno, non costituiva attività antincendio.
Però leggendo il testo commentato di Malizia sui gruppi elettrogeni trovo la seguente nota: "I depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva ≤ 25 Kw non sono soggetti a controllo VVF, in analogia a quanto stabilito al p.to 5.1 della Circ. M.I. n. 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità ≤ 100.000 Kcal/h non sono soggetti qualunque sia la capacità del relativo serbatoio (Nota prot. n. P2048/4188 sott.4 del 19/10/1994)."

Il mio gruppo elettrogeno è da 350 kW, quindi ben maggiore dei 25 kW indicati... Ne consegue che il serbatoio è soggetto?
Terminus
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da Terminus »

I serbatoi, quando a servizio di un'attività soggetta, vanno in ogni caso valutati nel contesto.
Personalmente, sia per CT che per gruppi elettrogeni (anche molto grandi) non ho mai denunciato i serbatoi come attività a se stanti.
Nel tuo caso avrai solo l'attività di GE con a servizio il deposito.
Lorenzo.
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Re: Attività ridondanti

Messaggio da Lorenzo. »

Grazie.
A servizio del gruppo elettrogeno vorrebbero installare un serbatoio fuori terra da 9 mc, tipo diesel tank, con vasca di contenimento e tettoia. Simile a questo: http://www.emilianaserbatoi.com/it/prod ... _tank.aspx
Il mio problema è capire le distanze da mantenere da fabbricato e confini:
- Se seguo il DM 22 ottobre 2007, mi rimanda al D.M. 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116. che non menziona distanze;
- il DM 19/03/1990 ed il DM 12/09/03 sono specifici per depositi per autotrazione;
- L'unico applicabile sarebbe il D.M. 31 luglio 1934. Anche se, essendo sotto i 20 mc, rientra o non rientra nell'applicabilità del D.M. (vedi comma 14 del Titolo II)?
Mi sto complicando la vita inutilmente?
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