Attività ridondanti
Moderatore: Edilclima
Attività ridondanti
Buongiorno a tutti,
mi sto occupando di un'attività che tra le altre cose si occupa della "macinatura" di cavi elettrici per separare il rame dalla plastica di rivestimento.
L'attività è situata in un capannone di circa 1500 mq.
Sono presenti 20000 kg di cavi elettrici che dopo la macinatura saranno 11000 kg di plastica e 9000 kg di rame.
Fatta questa premessa, quale attività devo considerare?
Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.
In generale avrei sempre un'attività 70 essendo il capannone di 1500 mq con materiale combustibile superiore a 5000kg
Quando arrivano i cavi da macinare avrei un'attività 47 dato che essi pesano 20000 kg.
Finita la macinatura avrei un'attività 44 determinata dal solo materiale plastico ricavato...
Devo considerarle tutte e tre? Oppure una in particolare?
Grazie
mi sto occupando di un'attività che tra le altre cose si occupa della "macinatura" di cavi elettrici per separare il rame dalla plastica di rivestimento.
L'attività è situata in un capannone di circa 1500 mq.
Sono presenti 20000 kg di cavi elettrici che dopo la macinatura saranno 11000 kg di plastica e 9000 kg di rame.
Fatta questa premessa, quale attività devo considerare?
Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.
Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg.
In generale avrei sempre un'attività 70 essendo il capannone di 1500 mq con materiale combustibile superiore a 5000kg
Quando arrivano i cavi da macinare avrei un'attività 47 dato che essi pesano 20000 kg.
Finita la macinatura avrei un'attività 44 determinata dal solo materiale plastico ricavato...
Devo considerarle tutte e tre? Oppure una in particolare?
Grazie
Re: Attività ridondanti
dunque secondo me:
att 47 no perché i cavi non li fabbrichi
att 70 no perché quella serve più che altro per i depositi destinati alla logistica, in cui non si sa cosa ci vada dentro
alla fine la logica è: quale è il materiale infiammabile e quindi che ha rilevanza ai fini della sicurezza antincendio? la plastica che rimane dopo la separazione (e che tra l'altro in parte lavori).. quindi io la classificherei come att 44

att 47 no perché i cavi non li fabbrichi
att 70 no perché quella serve più che altro per i depositi destinati alla logistica, in cui non si sa cosa ci vada dentro
alla fine la logica è: quale è il materiale infiammabile e quindi che ha rilevanza ai fini della sicurezza antincendio? la plastica che rimane dopo la separazione (e che tra l'altro in parte lavori).. quindi io la classificherei come att 44

Re: Attività ridondanti
per chiarire... l'att 47 prevederebbe un deposito per la plastica da lavorare (immagino liquida o fluida o comunque posta in condizioni da poter essere sagomata) e magari di solventi o additivi per la stessa, e questa tipologia di stoccaggio presenta rischi diversi rispetto ad un mero stoccaggio di plastica di scarto già solida
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Re: Attività ridondanti
A mio avviso solo attività 44 come deposito, perchè non lavori materie prime per ottenere cavi elettrici, ma il contrario..
L'attività 70 non calza a pennello perchè il deposito, di fatto, riguarda solo materiale plastico, questo tipo di attività riguarda quei capannoni che per singolo materiale non sarebbero soggetti ma nella complessità superano i 5000kg.
L'attività 70 non calza a pennello perchè il deposito, di fatto, riguarda solo materiale plastico, questo tipo di attività riguarda quei capannoni che per singolo materiale non sarebbero soggetti ma nella complessità superano i 5000kg.
Re: Attività ridondanti
Grazie.
Effettivamente così il ragionamento calza. Vediamo se al comando saranno d'accordo!
Effettivamente così il ragionamento calza. Vediamo se al comando saranno d'accordo!
Re: Attività ridondanti
Concordo con quanto sopra: 44
Re: Attività ridondanti
Grazie per la risposta.
Il mulino è alimentato da un gruppo elettrogeno a gasolio con cisterna di alimentazione fuori terra da 9 mc. Ho visto che Terminus in altre situazioni sosteneva che il serbatoio, essendo a servizio del gruppo elettrogeno, non costituiva attività antincendio.
Però leggendo il testo commentato di Malizia sui gruppi elettrogeni trovo la seguente nota: "I depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva ≤ 25 Kw non sono soggetti a controllo VVF, in analogia a quanto stabilito al p.to 5.1 della Circ. M.I. n. 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità ≤ 100.000 Kcal/h non sono soggetti qualunque sia la capacità del relativo serbatoio (Nota prot. n. P2048/4188 sott.4 del 19/10/1994)."
Il mio gruppo elettrogeno è da 350 kW, quindi ben maggiore dei 25 kW indicati... Ne consegue che il serbatoio è soggetto?
Il mulino è alimentato da un gruppo elettrogeno a gasolio con cisterna di alimentazione fuori terra da 9 mc. Ho visto che Terminus in altre situazioni sosteneva che il serbatoio, essendo a servizio del gruppo elettrogeno, non costituiva attività antincendio.
Però leggendo il testo commentato di Malizia sui gruppi elettrogeni trovo la seguente nota: "I depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva ≤ 25 Kw non sono soggetti a controllo VVF, in analogia a quanto stabilito al p.to 5.1 della Circ. M.I. n. 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità ≤ 100.000 Kcal/h non sono soggetti qualunque sia la capacità del relativo serbatoio (Nota prot. n. P2048/4188 sott.4 del 19/10/1994)."
Il mio gruppo elettrogeno è da 350 kW, quindi ben maggiore dei 25 kW indicati... Ne consegue che il serbatoio è soggetto?
Re: Attività ridondanti
I serbatoi, quando a servizio di un'attività soggetta, vanno in ogni caso valutati nel contesto.
Personalmente, sia per CT che per gruppi elettrogeni (anche molto grandi) non ho mai denunciato i serbatoi come attività a se stanti.
Nel tuo caso avrai solo l'attività di GE con a servizio il deposito.
Personalmente, sia per CT che per gruppi elettrogeni (anche molto grandi) non ho mai denunciato i serbatoi come attività a se stanti.
Nel tuo caso avrai solo l'attività di GE con a servizio il deposito.
Re: Attività ridondanti
Grazie.
A servizio del gruppo elettrogeno vorrebbero installare un serbatoio fuori terra da 9 mc, tipo diesel tank, con vasca di contenimento e tettoia. Simile a questo: http://www.emilianaserbatoi.com/it/prod ... _tank.aspx
Il mio problema è capire le distanze da mantenere da fabbricato e confini:
- Se seguo il DM 22 ottobre 2007, mi rimanda al D.M. 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116. che non menziona distanze;
- il DM 19/03/1990 ed il DM 12/09/03 sono specifici per depositi per autotrazione;
- L'unico applicabile sarebbe il D.M. 31 luglio 1934. Anche se, essendo sotto i 20 mc, rientra o non rientra nell'applicabilità del D.M. (vedi comma 14 del Titolo II)?
Mi sto complicando la vita inutilmente?
A servizio del gruppo elettrogeno vorrebbero installare un serbatoio fuori terra da 9 mc, tipo diesel tank, con vasca di contenimento e tettoia. Simile a questo: http://www.emilianaserbatoi.com/it/prod ... _tank.aspx
Il mio problema è capire le distanze da mantenere da fabbricato e confini:
- Se seguo il DM 22 ottobre 2007, mi rimanda al D.M. 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116. che non menziona distanze;
- il DM 19/03/1990 ed il DM 12/09/03 sono specifici per depositi per autotrazione;
- L'unico applicabile sarebbe il D.M. 31 luglio 1934. Anche se, essendo sotto i 20 mc, rientra o non rientra nell'applicabilità del D.M. (vedi comma 14 del Titolo II)?
Mi sto complicando la vita inutilmente?