Buongiorno, vorrei sapere se è errato che la firma del rapporto di controllo energetico Tipo I (gruppi termici) riporti:
tecnico che ha effettuato il controllo "xyz" che è l'unico titolare dell'azienda ditta individuale
firma del tecnico: l'operaio che ha eseguito il controllo materialmente rilevando i dati
inoltre il tecnico che effettua il controllo deve avere anche il patentino da fuochista oppure basta avere nell'organico un fuochista?
grazie
Firma rapporto di controllo energetico
Moderatore: Edilclima
Re: Firma rapporto di controllo energetico
Di che impianto stiamo parlando? Il patentino serve per grandi impianti.
E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Re: Firma rapporto di controllo energetico
parliamo di impianti termici, caldaia a condensazione di circa 100 kw; cosa vuol dire che il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio?
Re: Firma rapporto di controllo energetico
Spd ha scritto:E in ogni caso il rapporto di controllo tecnico è un documento che deve essere asseverato secondo DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Firma rapporto di controllo energetico
Secondo il D.Lgs. 152/06 Art. 287, il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW.massip ha scritto:parliamo di impianti termici, caldaia a condensazione di circa 100 kw;
Non è necessario per le manutenzioni; è obbligatorio in caso di incarico di Terzo Responsabile per tali impianti.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: Firma rapporto di controllo energetico
art. 15 del DLgs 192:
comma 1:
L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
comma 1:
L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, IL RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.