Sto progettando dal punto di vista della prevenzione incendi un edificio di tipo B che ha l'ultimo piano accessibile per accostamento in caso di emergenza. Il problema è che ciascun appartamento di questo piano è stato collegato al relativo sottotetto ciascuno con una scala indipendente. Il sottotetto non ha finestre o balconi, ma solo abbaini zenitali. Quindi i piani sottotetti sono agibili, ma non accessibili in caso di incendio se non attraverso gli abbaini in copertura e per arrivare in copertura l'accostamento non è più verificato. Lo devo considerare secondo voi il sottotetto o posso dire che l'accessibilità in caso di incendio è dall'appartamento sottostante?
Grazie
Accostamento autoscala edificio civile
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Accostamento autoscala edificio civile
Tom Bishop
Re: Accostamento autoscala edificio civile
Mi sembra ci sia un quesito ministeriale sull'argomento.
Appena ho un pò di tempo lo cerco e lo posto.
Appena ho un pò di tempo lo cerco e lo posto.
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Re: Accostamento autoscala edificio civile
Grazie! Io ho cercato parecchio senza trovare nulla...
Tom Bishop
Re: Accostamento autoscala edificio civile
Il quesito a cui pensavo è in realtà relativo alla questione dell'altezza in gronda.
Viene detto che tale altezza deve tenere conto anche della presenza di eventuali verande poste superiormente all'ultimo e piano e collegate ai rispettivi appartamenti con scale a chiocciola.
Per estensione, mi verrebbe da dire che il requisito di accostamento delle autoscale deve valere anche per i sottotetti abitabili, indipendetemnet dal fatto che questi siano collegati agli appartamenti sottostanti.
Chiedi al tuo Comando (Comando che vai ....usanza che trovi)
Se proprio sei costretto, procedi ad una deroga.
Viene detto che tale altezza deve tenere conto anche della presenza di eventuali verande poste superiormente all'ultimo e piano e collegate ai rispettivi appartamenti con scale a chiocciola.
Per estensione, mi verrebbe da dire che il requisito di accostamento delle autoscale deve valere anche per i sottotetti abitabili, indipendetemnet dal fatto che questi siano collegati agli appartamenti sottostanti.
Chiedi al tuo Comando (Comando che vai ....usanza che trovi)
Se proprio sei costretto, procedi ad una deroga.
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Re: Accostamento autoscala edificio civile
Riprendo questo thread per un nuovo dubbio.
Edificio civile con ultimo piano a quota 25m costituito da terrazze ad uso degli appartamenti del piano sottostante con piano di calpestio a 21.5m. Considerato che le terrazze sono un piano dell'edificio con presenza occasionale potrei definire l'altezza antincendio dell'edificio come quella del piano sottostante escludendo le terrazze? Mi rifaccio alla definizione del DM 03/08/2015 punto G.1.7.
Edificio civile con ultimo piano a quota 25m costituito da terrazze ad uso degli appartamenti del piano sottostante con piano di calpestio a 21.5m. Considerato che le terrazze sono un piano dell'edificio con presenza occasionale potrei definire l'altezza antincendio dell'edificio come quella del piano sottostante escludendo le terrazze? Mi rifaccio alla definizione del DM 03/08/2015 punto G.1.7.
Tom Bishop
Re: Accostamento autoscala edificio civile
Una terrazza ad uso esclusivo è comunque un piano agibile, anche se non abitabile, quindi per la definizione di cui al DM 30/11/83, rientrerebbe nel computo dell'altezza antincendio.
Riguardo la RTO, ovviamente non è utilizzabile per l'attività in oggetto, questa considera il "piano" semplicemente come superficie calpestabile, escludendo esplicitamente dal computo dell'altezza antincendio i vani tecnici e quelli con "presenza occasionale e di breve durata di personale addetto."
L'esclusione quindi dovrebbe riguardare unicamente le terrazze condominiali sulle quali, non avendo usi esclusivi, solitamente ci si va solo quando strettamente necessario.
A parte la facoltà imprevedibile del proprietario di passarci intere giornate, dormirci o farci una festa da ballo con decine di invitati, la terrazza potrebbe facilmente essere usata per rifugio in caso di incendio, da cui la necessità di essere raggiunta dall'autoscala.
Meglio comunque sentire il Comando specifico.
Riguardo la RTO, ovviamente non è utilizzabile per l'attività in oggetto, questa considera il "piano" semplicemente come superficie calpestabile, escludendo esplicitamente dal computo dell'altezza antincendio i vani tecnici e quelli con "presenza occasionale e di breve durata di personale addetto."
L'esclusione quindi dovrebbe riguardare unicamente le terrazze condominiali sulle quali, non avendo usi esclusivi, solitamente ci si va solo quando strettamente necessario.
A parte la facoltà imprevedibile del proprietario di passarci intere giornate, dormirci o farci una festa da ballo con decine di invitati, la terrazza potrebbe facilmente essere usata per rifugio in caso di incendio, da cui la necessità di essere raggiunta dall'autoscala.
Meglio comunque sentire il Comando specifico.
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Re: Accostamento autoscala edificio civile
Ho trovato anche una circolare che lo spiega chiaramente...


Tom Bishop