Anticipatamente ringrazio.
Terzo Responsabile
Moderatore: Edilclima
Terzo Responsabile
Ho necessità di sapere se chi possiede i requisiti previsti nella Legge 46/90 può fare il terzo responsabile di un impianto, sia pubblico che privato, con potenzialità maggiore a Kw 500.
Anticipatamente ringrazio.
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Re: Terzo Responsabile
Attenzione Attenzione.lino ha scritto:Ho necessità di sapere se chi possiede i requisiti previsti nella Legge 46/90 può fare il terzo responsabile di un impianto, sia pubblico che privato, con potenzialità maggiore a Kw 500.![]()
Anticipatamente ringrazio.
Leggendo tra le infinite maglie del D.Lgs.152/06, per la precisione art.287.
Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.
resta fermo il requisito della ISO 9001 di cui al 412/93.
Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.
Se non erro vale per impianti a combustibile solido o liquido, per questi due combustibili il patentino di 2° grado è un'ulteriore aggiunta.
Gassoso - Legge 46/90 lettera c ed e + ISO 9001
Liquido - Legge 46/90 lettera c + iso 9001 + patentino 2°
Se non erro vale per impianti a combustibile solido o liquido, per questi due combustibili il patentino di 2° grado è un'ulteriore aggiunta.
Gassoso - Legge 46/90 lettera c ed e + ISO 9001
Liquido - Legge 46/90 lettera c + iso 9001 + patentino 2°
Poichè il Terzo Responsabile, così come definito dall'Art.7 del DL 192/2055, è colui che "sostituisce" il proprietario e si assume la responsabilità del controllo e manutenzione dell'impianto e NON chi lo Conduce, quindi non è richiesto il Patentino per essere Terzo Responsabile di un impianto e lo si può essere anche per impianti < 35 kW non solo per quelli > 35 kW.
Il Patentino lo deve avere il Conduttore dell'impianto, cio'è l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti, cos' come definito sempre dall'Art.7 del Dl 192/2005.
Il Patentino lo deve avere il Conduttore dell'impianto, cio'è l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti, cos' come definito sempre dall'Art.7 del Dl 192/2005.
il Titolo II riguarda tutti i tipi di impianti termici civili sotto le varie soglie.Kalz ha scritto:Sopra i 232 kW occorre un patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili, rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso con esame finale.
Se non erro vale per impianti a combustibile solido o liquido, per questi due combustibili il patentino di 2° grado è un'ulteriore aggiunta.
Gassoso - Legge 46/90 lettera c ed e + ISO 9001
Liquido - Legge 46/90 lettera c + iso 9001 + patentino 2°
L'art.287 non dice nulla riguardo il combustibile, quindi dovrebbe valere anche per quelli alimentati a gas.
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è anche "conduttore" dell'impianto, sia esso proprietario o terzo, quindi il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW (si veda la definizione di conduzione nell'All.A del 311).
L'art.287 non dice nulla riguardo il combustibile, quindi dovrebbe valere anche per quelli alimentati a gas.
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è anche "conduttore" dell'impianto, sia esso proprietario o terzo, quindi il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW (si veda la definizione di conduzione nell'All.A del 311).
Il patentino in 2° valeva per effetto della 615/66 per generatori a combustile solido e liquido, ovviamente il terzo responsabile che gli capita di avere l'incarico su un generatore alimentato con comb. liquido in aggiunta dovrà avere il patentino... così è come la sapevo io...sto c....o di DLGS 152 CREA CASINI.....
Il responsabile dell'esercizio e manutenzione è anche "conduttore" dell'impianto, sia esso proprietario o terzo, quindi il patentino è obbligatorio sopra i 232 kW (si veda la definizione di conduzione nell'All.A del 311).
Il patentino in 2° valeva per effetto della 615/66 per generatori a combustile solido e liquido, ovviamente il terzo responsabile che gli capita di avere l'incarico su un generatore alimentato con comb. liquido in aggiunta dovrà avere il patentino... così è come la sapevo io...sto c....o di DLGS 152 CREA CASINI.....
Attenzione: Il TR non puo' delegare ad altri la manutenzione ordinariamcbspa ha scritto:Poichè il Terzo Responsabile, così come definito dall'Art.7 del DL 192/2055, è colui che "sostituisce" il proprietario e si assume la responsabilità del controllo e manutenzione dell'impianto e NON chi lo Conduce, quindi non è richiesto il Patentino per essere Terzo Responsabile di un impianto e lo si può essere anche per impianti < 35 kW non solo per quelli > 35 kW.
Il Patentino lo deve avere il Conduttore dell'impianto, cio'è l'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti, cos' come definito sempre dall'Art.7 del Dl 192/2005.
art 11 DPR 412, solo occasionalmente puo' subappaltare
per la manut straordinaria
saluti ge
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etaingegneria
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In base a quel dato si stabilisce che tipo di patentino deve avere il conduttore (D.M. 01/03/1974).