autorimessa ante 1981

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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engram
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autorimessa ante 1981

Messaggio da engram »

Della serie "più vado avanti e più vado indietro"

parlando di un'autorimessa privata costruita negli anni '70, mai stata in possesso di C.P.I., forse del N.O.P. (ma devo verificare),
e per la quale ora si vuole ottenere la necessaria autorizzazione antincendio,

è corretto affermare che di fatto non si applicano le disposizioni contenute nelle regole tecniche di cui al D.M. 20/11/81 e D.M. 01/02/86 eccezion fatta per il punto 11 - NORME TRANSITORIE del D.M. 01/02/86.

Se non erro prima del 1981 non vi erano regole tecniche verticali od orizzontali per attività private.
Ma allora che prescrizioni devo considerare per l'ottenimento dell'autorizzazione antincendio riferita ad una autorimessa così vecchia?

È vero che il NOP dovrebbe averlo avuto comunque e allora potrei riferirmi al punto 11 dell'allegato al D.M. 08/03/85 - misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio - ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 92 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982) AUTORIMESSE,

e successivamente, per coerenza, dovrei ulteriormente riferirmi alle direttive per il superamento del NOP contenute nel DM 29/12/05, ma qui si stabilisce che le autorimesse in possesso di NOP devono essere rese conformi al D.M. 01/02/86 con alcune eccezioni.
Ma poiché trattasi di attività esistente al 1986, mi chiedo: dovrei rispettare il solo punto 11 - NORME TRANSITORIE del D.M. 01/02/86?...

ed eccomi tornato daccapo...sobh... :oops:
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Terminus
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Re: autorimessa ante 1981

Messaggio da Terminus »

Se c'era il NOP è chiaro che devi seguire il DM 29/12/05.
Prima del 1981 c'era sicuramente il DM 31/07/34 (non ricordo se vi fosse altro ma mi sembra di no).

Comunque chi ti dice che non devi applicare il DM 01/02/86 ?
Se le attività con NOP lo devono seguire, perchè non dovrebbero farlo quelle che non hanno avuto neanche l'accortezza di chiedere tale NOP, quando vi sono state obbligate ? Sarebbe una discriminazione inaccettabile.

Ti riporto una FAQ VVF
Un'autorimessa interrata condominiale con superficie maggiore di 300 mq, antecedente al 1986, deve presentare la SCIA pur non avendo CPI dato che i posti auto sono inferiori a 9? Inoltre vale il d.m.i. 29 dicembre 2005, nel caso di adeguamento?
Risposta:
Nel caso prospettato deve essere presentata la SCIA quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 con riferimento ai contenuti del d.m. 1° febbraio 1986.
engram
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Re: autorimessa ante 1981

Messaggio da engram »

Sul DM del 1934 alzo le mani...di cosa parla? Dei confini tra Italia e Jugoslavia?
Scherzi a parte, è chiaro che non sono stato efficace nell'esposizione.
Io sostengo che per le autorimesse ante 1981 si devono considerare le regole tecniche del '81 e del '86 ma che questi testi di fatto, per le autorimesse esistenti, non prescrivono praticamente niente!
Pur considerando l'iter che ha riguardato le attività dotate di NOP, si evince che il rispetto del DM 01/02/86 dovrebbe limitarsi al solo punto 11. Non è forse così precisato anche nel DM 29/12/05?
Non dirmi che in questo si voleva intendere che quelle esistenti al 1986 vanno trattate come se fossero successive? Se così è, non ho problemi ad ammettere che non so l'italiano!
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Re: autorimessa ante 1981

Messaggio da Terminus »

Il DM 29/12/05 dice di applicare il DM 01/02/86 con alcune eccezioni e dice poi che il punto 11 (norme transitorie) si applica per le autorimesse esistenti al 10/12/1984 (il luogo del 20/11/81 riportato sul DM), ma non dice che devi applicare solo il punto 11 per queste ultime.

Ma cosa dice il punto 11 ?
"Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico."
Il punto suddetto non dice che le autorimesse esistenti non devono applicare il DM, da solamente una deroga a quanto ivi stabilito per il punto specifico della larghezza delle rampe. Altrimenti avrebbe avuto una forma diversa, come per esempio quella del DM 246/87 o anche quella del DM scuole, con indicazione esplicita dei punti applicabili alle attività preesistenti.

Inoltre se leggi il tenore della Circ. del 1995 sulle deroghe generali, si rivolge alle autorimesse esistenti che non possono essere adeguate integralmente al DM.
engram
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Re: autorimessa ante 1981

Messaggio da engram »

Intanto grazie per il confronto.
Il DM 29/12/05 dice di applicare il DM 01/02/86 con alcune eccezioni e dice poi che il punto 11 (norme transitorie) si applica per le autorimesse esistenti al 10/12/1984 (il luogo del 20/11/81 riportato sul DM), ma non dice che devi applicare solo il punto 11 per queste ultime.
Quindi secondo questo concetto dovrei concludere che il DM 01/02/86 tratta le nuove come le esistenti, eccezion fatta per le rampe minime di 3 m con impianto semaforico.
Vada.
Però crea un'ambiguità notevole il fatto che al punto 1.2.0 si dispensino in generale tutte le autorimesse esistenti.
Che senso ha nello stesso testo prima dispensarle e poi regolamentarle, se non quella di permettere al titolare di vantarsi della sua autorimessa ante 1986 perché comunque rispettava il D.M. 01/02/86?

La Lettera Circolare Prot. n. 5551/4108 del 29 maggio 2009, che non conoscevo fino a poche ora fa, chiarisce in conclusione il fatto che ai fini del superamento del NOP, il punto 1.2.0 non sia più da considerare. Questo almeno sana la contraddizione che sino al 2009 c'è comunque stata e che era bella grossa...mi chiedo come ci si sia convissuto per così tanto tempo...

In aggiunta mi chiedo perché la Lettera Circolare Prot. n. 5551/4108 del 29 maggio 2009 afferma che il il D.M. 01/02/86 non contempla disposizioni transitorie da applicarsi alle autorimesse preesistenti, quando il punto 11 si intitola 11. Norme transitorie in cui ci si riferisce proprio alle autorimesse esistenti...

......
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Terminus
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Re: autorimessa ante 1981

Messaggio da Terminus »

Dal 1984 al 2005 le autorimesse dovevano essere provviste almeno di NOP, altrimenti non potevano esercire.
Quindi fino al 2005, autorizzare un'autorimessa priva di NOP o di CPI voleva dire considerarla come nuova ed adeguarla al DM 01/02/86, comprese le deroghe generali pensate proprio per le realtà esistenti.
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