Buon Giorno a Tutti sono nuova, anche se vi leggo da molto...
Sto cercando di capire se è possibile usufuire delle detrazioni del 50% per le spese di messa a norma dell'impianto di distribuzione e della canna fumaria, e dell'incentivo conto termico GSE per quanto riguarda lo smaltimento del vecchio generatore di calore, la fornitura e posa della nuova caldaia a pellet.
In teoria secondo me sono 2 interventi diversi che possono accedere ad entrambi gli incentivi.
Voi come avete interpretato la cumulabilità?
è un dubbio che nmi sono posto anche io .. forse anche in altro post
uno potrebbe mettere nella fattura del conto termico solo quello strettamente richiesto per avere i requisiti del conto termico...
e dell'altro .. per es la nuova distribuzione di un impianto come 50%
se va in manut straord...
a oggi, tutto il conto termico è un rischio.
piuttosto, visto che il tuo intervento rientrerebbe 'in toto' nel 50%, la differenza con il CT è poi cosi sostanziale? sfori i limiti di spesa?
Il fatto è che inserisco le pratiche sul portaltermico per conto dei Soggetti responsabili ed ho quindi un paio di casi del genere. Però direi che si la differenza è importante il richiedere l'incentivo del conto termico è un assegno pagato in 2 rate annuali e la detrazione fiscale del 50% è in 10 anni, quindi il cliente vorrebbe detrarre le spese sostenute per l'installazione valvole termostatice e sostituzione della canna fumaria come detrazione 50%
mentre l'acquisto della nuova caldaia e la posa nel conto termico, che per altro non è legato alla spesa sostenuta ma alla potenza, classe di emissione e gradi-giorni a cui posta l'unità oggetto d'intervento.
Buon giorno sono arrivata ad una soluzione, mi ha risposto il GSE dopo che gli ho fatto la domanda questo è cioè che mi è stato scritto:
[...]
in riferimento alla Sua richiesta, con la presente Le comunichiamo che il DM 28/12/2012 non consente la cumulabilità con le detrazioni fiscali qualora venissero richieste per il medesimo intervento .
Pertanto, per quanto attiene l’intervento 2B “Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa” come specificato all’art 5 del DM 28/12/2012, le spese ammissibili che interessano l’intervento e che per le quali non potrà richiedere la detrazione sono:
1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.
Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura. [...]