nuove linee guida DPCM 05.12.97 Toscana
Inviato: gio nov 09, 2017 09:36
L’attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è una dichiarazione congiunta
del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente in acustica ambientale,
detta documentazione deve essere allegata all’attestazione di agibilità del professionista abilitato di cui
all’articolo 149 della L.R. n° 65/2014.
L’attestazione conclusiva è redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in
opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri di
campionamento e le metodiche previste dalla normativa vigente. Detta documentazione va sempre
prodotta nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per
l’infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi
ove è previsto l’impiego di impianti di diffusione sonora.
In Toscana viene introdotto l'obbligo del collaudo acustico.
del progettista/direttore dei lavori, del costruttore e del tecnico competente in acustica ambientale,
detta documentazione deve essere allegata all’attestazione di agibilità del professionista abilitato di cui
all’articolo 149 della L.R. n° 65/2014.
L’attestazione conclusiva è redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in
opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri di
campionamento e le metodiche previste dalla normativa vigente. Detta documentazione va sempre
prodotta nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per
l’infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi
ove è previsto l’impiego di impianti di diffusione sonora.
In Toscana viene introdotto l'obbligo del collaudo acustico.