diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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etabeta1
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diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da etabeta1 »

Ciao a tutti,
mi hanno detto... che se nella mia ristrutturazione dimuisco l'Eps del 10% rispetto al limite di legge posso utilizzare invece dell'slp per il calcolo delgli oneri di urbanizzazione 1° e 2° la Su è vero??? qualcuno mi sa dire in che legge è indicato???
io sinceramente non lo trovo.... :oops:
grazieee io sono in lombardia
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LST
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da LST »

etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti,
mi hanno detto... che se nella mia ristrutturazione dimuisco l'Eps del 10% rispetto al limite di legge posso utilizzare invece dell'slp per il calcolo delgli oneri di urbanizzazione 1° e 2° la Su è vero??? qualcuno mi sa dire in che legge è indicato???
io sinceramente non lo trovo.... :oops:
grazieee io sono in lombardia

Sono 2 cose diverse:

- Scomputo SLP - legge regionale 26-1995 come modificata dall'art. 12 della l.r. 33-2007;
- Sconto oneri (che io sappia solo a Milano) - Circolare Comune Milano n.1/2008: ad una diminuzione dell'EPh corrisponde uno sconto degli oneri fino al 35%

Comunque con la Finanziaria 2009 non ha nulla a che vedere! :wink:
etabeta1
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da etabeta1 »

Hai ragione LST con la finanziaria non ha nulla a che vedere....sinceramente non sapevo in che forum mettere questa domanda... ho trovato anch'io gli stessi riferimenti.... ti ringrazio molto.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scorpionrock
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da scorpionrock »

Forse ti riferivi a questo articolo?

Art. 11. (Dlgs 115/08)

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo
decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle
pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle
pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli
elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.

Un comune della zona applica questo articolo, cioè se si dimostra che la parete isolata ha un coefficente di trasmissione migliore di un 10% rispetto alle tabelle del dlgs 311/06 non serve la Dia poichè viene considerato manutenzione ordianaria. Altri comuni (quasi tutti), non ne sanno dell'esistenza. mah
SuperP
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da SuperP »

scorpionrock ha scritto:Forse ti riferivi a questo articolo?Art. 11. (Dlgs 115/08)
in lombardia c'è un decreto che tratta questo articolo in combinazione con le norme regionali.. 8935/2008
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
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etabeta1
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da etabeta1 »

cia a tutti!
tutte leggi citate centrano....
io mi riferivo alla n.26 del 1995 e successive integrazioni che qui di seguito vi riporto il testo integrato:

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 26
Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o di inerzia termica


Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici.

2. Essa si applica a:

a) nuove costruzioni;
b) interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

3. Tali disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali; restano invariate le norme sulle distanze minime.

Art. 2

1. I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.

1–bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.
(comma introdotto dall'articolo 12, comma 1, legge regionale n. 39 del 2004)

1-ter. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate.
(comma introdotto dall'articolo 12, comma 1, legge regionale n. 33 del 2007)

2. Le norme del precedente comma si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici già costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e dei cascinali di antica formazione.

3. I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per l'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi 1 e 2, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

4. Alle istanze per l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e delle concessioni edilizie di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto.

Art. 3

1. Le parti di volume e di copertura determinate esclusivamente dal maggior spessore di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 non vengono considerate nemmeno ai fini della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 e successive integrazioni e modificazioni.

di mio interesse è l'art.2 comma 1ter e 2 per gli edifii da ristrutturare senza demolizione e ricostruzioni cioè esistente con aggiunta cappotto etcc....... da quanto leggo per il calcolo degli oneri di urbanizzazione 1° e 2° posso sottrarre nel calcolo del volume..slp i muri perimetrali in toto (tutto il muro perimetrale) con un notevole diminuzione del volume su cui calcolare gli oneri 1° e 2°
secondo voi interpreto bene????
grazie mille
etabeta1
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da etabeta1 »

non c'è nessun samaritano che mi risponde.... sobbbbb
secondo quanto riportato nella legge dovrei poter togliere tutto lo spessore del muro per lamia ristrutturazione.... x il calclo degli oneri....voi cosa ne pensate? mai usata questa legge?
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da LST »

etabeta1 ha scritto:non c'è nessun samaritano che mi risponde.... sobbbbb
secondo quanto riportato nella legge dovrei poter togliere tutto lo spessore del muro per lamia ristrutturazione.... x il calclo degli oneri....voi cosa ne pensate? mai usata questa legge?
Il mio consiglio è quello di sentire l'ufficio del comune che deve ricevere le pratica. Ho visto applicazioni diverse in funzione di chi si trova come interlocutore.
etabeta1
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da etabeta1 »

grazie mille :shock: :shock:
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Re: diminuzione oneri urbanizz per Eps inferiore del10%

Messaggio da LST »

Novità (pessima):
è capitato che il comune di Milano chieda (dopo 2 anni dalla DIA sostanziale, a lavori praticamente completati ed in via di chiusura) di poter verificare che la 2a L10 (quella di scomputo dell'SLP allegata alla DIA sostanziale) soddisfi contemporaneamente queste 2 condizioni:

1) l'EPh calcolato sia < 90% Eph limite (L.R. 33);
2) l'Eph della soluzione che ha usufruito dello scomputo sia comunque migliore (in valore assoluto) della prima soluzione;

Sembra esista una circolare del comune (che io non conoscevo e ad oggi non ho visto) che specifichi la condizione 2 (oggettivamente assurda).


Esplicito con 1 esempio:

Eph prog prima dello scomputo 49 kWh/mq anno su limite 50 = L10 verificata
Eph dopo scomputo 39 kWh/mq anno su limite 50 = nuova L10 verificata, LR 33 verificata e condizione 2 verificata

Oppure

Eph prog prima dello scomputo 25 kWh/mq anno su limite 50 = L10 verificata
Eph dopo scomputo 26 kWh/mq anno su limite 50 = nuova L10 verificata, LR 33 verificata e condizione 2 NON verificata

Qualcuno ha mai sentito parlare di questa "condizione 2"?
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