danilo2 ha scritto:Molto interessante. La sentenza si riferisce al caso di obbligo di allegazione di ACE in caso di procedura esecutiva del tribunale.
Vale solo per il caso in questione, in quanto come sappiamo la giurisprudenza, in Italia ha valore puramente orientativo.
Sconcerta riscoprire, che l'incostituzionalità di una norma Regionale, chiamata nella sentenza, "di secondo grado", in quanto parto di pochi personaggi all'interno di una Giunta Regionale (quindi non eletti dal popolo), possa essere messa in luce e quindi "abrogata" SOLO all'interno del singolo caso specifico.
E' come se ci venisse detto: in questo caso non possiamo fare a meno di evidenziare l'incostituzionalità e quindi, giudichiamo per l'inapplicabilità della norma, in tutti gli altri casi.....o fate una causa, oppure dovete continuate ad obbedire ad una norma palesemente Incostituzionale!
Leggete l'articolo ottenuto cliccando sul primo risultato, e poi chiedetevi, "Ma è questo il paese nel quale voglio vivere?"
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A mio parere, la sentenza (considerato che non è riportata l'istanza del Notaio) pone l'accento solo sulla necessità di allegazione dell'ACE previsto dalla Lombardia, in contrasto con quella nazionale, che non lo prevede :
"... l’obbligo di allegazione del certificato di cui all’art. 6 commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia», come modificato e integrato dal successivo d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, recante «Disposizioni correttive ed integrative al d. lg. 19 agosto 2005, n.192»,
è venuto meno, unitamente alla previsione della sanzione della nullità dei contratti sprovvisti dell’allegazione ove prevista, a seguito dell’espressa abrogazione di cui all’art. 35 comma 2-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale «sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 d.lgs. 19 agosto 2005, n.192»...
Considerazioni:
1- bisognerebbe comprendere perchè il notaio a richiesto un chiarimento al tribunale (... presumo che non era stato prodotto l'ACE...)
2 - La sentenza non dice che l'ACE non deve essere fatto, ma solamente da non allegare all'atto (giudiziario) : lo so, sono questioni di "lana caprina", ma ciò che non è espressamente vietato, non vuole dire che "non deve essere fatto"...; di fatto, il giudice, ha autorizzato il notaio ad operare la vendita (giudiziaria) senza l'allegazione dell'ACE
3 - La sentenza non entra nel merito delle questioni tecniche di redazione dell'ACE, a mio avviso più importanti...;
La questione, è sempre la stessa :
la legislazione regionale deve essere solo di tipo "amministrativo": quando le norme emanate dalla regione, si scontrano con altra tipologia di norme statale, di solito, prevale quella statale. Il fatto è che nel modificare la costrituzione per demandare l'ambito legislativo di alcune materie alla regione, non è stato considerato tutte le interconnessioni che si creano con le altre materie in carico allo stato.....
P.S. Quando la Lombardia ha adottato per prima la "superdia", in difformità dalle norme statali allora vigenti, la conferedilizia non era contraria alla superdia, .... ora invece ....