D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

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pasama
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D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Messaggio da pasama »

secondo la CCIAA : l'attività di "montaggio di canne fumarie" non è
pertinente al requisito di cui alla lettera "E" (e nemmeno alla "C" mi dicono a voce), ma rientra nelle opere edili (parere Commissione Regionale per l'Artigianato della
Lombardia 25/06/2008).

così i muratori possono fare canne fumarie ??? e ci mandano tutti all'altro mondo ....

ma mi chiedo: se la maggior parte degli incidenti per intossicazione riguardano proprio l'esalazione fumi e non certo gli apparecchi a gas o di riscaldamento ... la CCIAA di milano è nel giusto ?

almeno prima del 2007 rilasciavano abilitazioni al montaggio di camini con una specifica clausola : ad esempio abilitato alla lettera C "limitatamente alle canne fumarie"

Oggi niente .
qualcuno ha qualche esperienza in merito ?
gfrank
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Re: D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Messaggio da gfrank »

No ...

Ambito di applicazione del decreto 37/08
art. 1 comma e):
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione
e ventilazione ed aerazione dei locali;

Imprese abilitate
Art. 3 comma 3):
- Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano
la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle
elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare
.

In teoria potrebbe essere anche una impresa edile, purchè abilitata ad eseguire gli impianti ai sensi del decreto 37/08

P.S. = Spesso le montano le imprese edili, poi le certifica l'idraulico
Valentina
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Iscritto il: mar gen 19, 2010 10:49

Re: D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Messaggio da Valentina »

La questione è molto più complessa di quello che sembra.
In verità l'applicazione del DM in Italia non trova una linea comune (e nemmeno l'interpretazione del DM a dire il vero)
Ci sono delle CPA che abilitano gli edili e ci sono delle CPA (in virtù di direttiva di CRA) che escludono gli edili a priori
La costruzione della canna fumaria è considerata mera opera edilizia ma è pur vero che la stessa è sottoposta a marcatura CE e da questo ne discende che debba esserci dichiarazione di conformità. Per realizzare un impianto fumario è necessario avere delle competenze specifiche normative e tecniche da non sottovalutare. Credo che la situazione debba essere sanata al più presto da parte del MSE anche perchè le mani non esperte continuano a provocare incidenti anche molto gravi (in tre mesi solo in prov di bergamo 120 incendi causati da installazioni non a norma e mancanza di manutenzione.
10gradiest
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Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Re: D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Messaggio da 10gradiest »

Forse bisogna fare un distinguo tra canna fumaria e canna fumaria.
Nel caso di un caminetto o una stufa a legna o pellet potrei forse accettare il parere della Commissione (CRA).
Nel caso di un apparecchio a gas, come giustamente fatto notare, la canna fumaria è parte dell'impianto gas.
La mia modesta opinione è che il parere della CRA sia palesemente errato e illegittimo.
Se l'impresa Edile non è abilitata per la lettera E, non può realizzare canne fumarie per apparecchi a gas.
Propongo il controllo del tasso alcolico dei membri della CRA all'inizio della prossima riunione.
Saluti
10gradiest
esse
Messaggi: 8
Iscritto il: mar mag 19, 2009 12:00

Re: D.M. 37/08 : canna fumaria secondo CCIAA milano

Messaggio da esse »

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, il 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellets,ecc. sono da considerare “ impianti termici”, di fatto li assimila agli impianti di riscaldamento a gas in punto requisiti di sicurezza, l’installazione rientra nel DM 37/08 e quindi per LEGGE occorre rilasciare la dichiarazione di conformità a fine installazione anche ai fini dell’agibilità.
Il Ministero infatti scrive: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/are ... _dir=tema2
“...... chiarimenti in merito alla giusta applicazione del DM 37/08 con riferimento all’attività di installazione di caminetti e stufe.
Innanzi tutto occorre specificare che per “impianto termico” per riscaldamento, ai fini del sopraccitato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aereazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore.....................
Quanto premesso, “l’impianto termico” di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c)....................”

Perciò, per LEGGE, sia la costruzione delle canne fumarie, sia l’installazione dei caminetti,stufe ecc, deve essere fatta da Ditte iscritte alla CCIA come da DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c).....(anche se con le opportune limitazioni) e in particolare le canne fumarie devono essere designate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto termico ( vedi DM 37/07 allegato 1- legenda: punto7).
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