linee guida ACE + finanziaria 55% + 192/05
Inviato: mar ott 13, 2009 16:06
Scusate ma come siamo messi con l'art.6 comma 1ter del 192/05 che cito:
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalita'
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia'
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
Lavoro in Veneto (regione priva di regolamenti) e dal 25.07.09 sono entrate in vigore le linee guida per ACE.
Mi trovo a fare una detrazione quindi seguo il decreto 55% (con i suoi multi-aggiornamenti) e redigo AQE da spedire. A questo punto:
A) devo redigere anche l'ACE da spedire alla provincia?
B) Le semplificazioni del 55% hanno tolto gli obblighi dell'ACE secondo il decreto della finanziaria, quindi non va spedito all'enea, ma non trovo nessuna abbrogazione dell.art6 1 ter del 192/05, quindi devo comunque fare ACE da spedire alla regione
riporto inoltre le due FAQ enea che mi confondono:
55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione
energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole,
è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba
produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere
all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.
56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere
correttamente di questa semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono
fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo
Economico, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E,
mentre coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E
attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto
allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto. Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico
previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale.
Notare come ENEA ribadisce che non serve più AQE nella FAQ56, ma come chiarisce nella FAQ55 che ove necessario, si debba
produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica
grazie a chi ha voglia di entrare nel merito
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalita'
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o degli
impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia'
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il
preventivo assenso o concessione da parte della medesima.
Lavoro in Veneto (regione priva di regolamenti) e dal 25.07.09 sono entrate in vigore le linee guida per ACE.
Mi trovo a fare una detrazione quindi seguo il decreto 55% (con i suoi multi-aggiornamenti) e redigo AQE da spedire. A questo punto:
A) devo redigere anche l'ACE da spedire alla provincia?
B) Le semplificazioni del 55% hanno tolto gli obblighi dell'ACE secondo il decreto della finanziaria, quindi non va spedito all'enea, ma non trovo nessuna abbrogazione dell.art6 1 ter del 192/05, quindi devo comunque fare ACE da spedire alla regione
riporto inoltre le due FAQ enea che mi confondono:
55. D - Con il varo delle "linee guida", di cui al DM 26/6/09 attuativo del D. Lgs. 192/05, che introducono l'obbligo della certificazione
energetica per gli edifici, cosa cambia per quanto riguarda la documentazione necessaria per le detrazioni del 55%? In altre parole,
è ancora sufficiente compilare l'attestato di qualificazione energetica o è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica?
R - In maniera analoga a quanto già avviene per le Regioni che hanno già legiferato in materia, si ritiene che, ove necessario, si debba
produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica ma, ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55%, si debba trasmettere
all'ENEA solo l'attestato di qualificazione energetica attraverso il nostro sito.
56. D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di
impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere
correttamente di questa semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono
fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero Sviluppo
Economico, si ritiene che coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E,
mentre coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E
attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto
allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto. Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico
previsto in seguito all'intervento e che detto allegato non necessita della firma di un tecnico ma solo quella dell'utente finale.
Notare come ENEA ribadisce che non serve più AQE nella FAQ56, ma come chiarisce nella FAQ55 che ove necessario, si debba
produrre e conservare l'attestato di certificazione energetica
grazie a chi ha voglia di entrare nel merito