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DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: lun ott 05, 2009 12:42
da davidemorcy
1)Qualcuno di voi può dirmi da quando sarà in vigore?
2)Per lavori in corso d'opera come devo comportarmi?tra 'passato'(SI cumulo) e 'futuro'(NO cumulo) farà fede la data di inizio lavori o cos'altro?
3)il 36% è cumulabile con in bonus GSE uso efficiente?
4) secondo voi (avendone diritto), in riferimento allo stesso intervento/immobile, può la persona fisica A usare il 55% e la persona fisica B usufruire del bonus uso efficiente energia GSE?
Help me, urgentissimo.......
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: lun ott 05, 2009 13:24
da antonio
Sono quasi certo che dovrebbe entrare in vigore 15 gg dopo pubblicazione, quindi dopo l'11 Ottobre
Per gli altri quesiti non vi è certezza di un bel niente, fino a nuovi chiarimenti Enea o Agenzia delle Entrate.
Consiglio, se ti è possibile, di completare le pratiche questa settimana.
Buon lavoro
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: mer ott 07, 2009 16:18
da 10gradiest
Prima di tutto un doveroso ringraziamento ai signori Ministri per questa fondamentale "semplificazione e riduzione degli adempimenti normativi".
In pratica una cosa che fino a prima dell'entrata in vigore del decreto si poteva fare, ora non si potrà più fare.
Che sia giusto o sbagliato può essere opinabile, ma che sia una semplificazione è una presa per il c..o.
Ti dico cosa penso di fare io con le 4 pratiche in corso.
Cerco di chiudere le pratice Enea e GSE entro questo sabato (10 ottobre).
Fortunatamente nel mio caso i lavori sono già conclusi non solo prima dell' 11 ottobre data di entrata in vigore della "semplificazione" ma anche prima della data di pubblicazione del decreto.
Le pratica sono già "abbozzate" devo metterle a punto, registrare, stampare e inviare; quindi si tratta solo di lavorare giorno e notte per poter fare le raccomandate al GSE entro l'orario di chiusura dell'ufficio postale.
Per i lavori in corso effettivamente non saprei cosa risponderti, ormai è impossibile avere certezze nel nostro settore dato che ci sono troppe menti raffinate che si impegnano a semplificarci la vita.
Ciao
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: mer ott 07, 2009 18:54
da 10gradiest
A proposito di pratiche GSE, rileggendomi le istruzioni per la compilazione delle pratiche pubblicate sul sito GSE mi viene l'atroce dubbio che non accettino più il calcolo con procedura Cened.
Infetti leggo:
Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Le richieste premio pervenute dopo il 1 maggio 2009 devono utilizzare metodologie conformi alle norme UNI/TS 11300 come previsto nell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (art. 18, comma 6), pubblicato nella GU n.154 del 3 luglio 2008, ribadito dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 e dal DM 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici). Quest’ultimo, in particolare, all’art 6 comma 5, specifica che “In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.”
Io fino ad ora ho usato Cened per il riscaldamento e UNI TS per a.c.s.
Ho già chiuso 4 pratiche con domanda presentata prima del maggio 2009, ottenendo in tutte il premio.
Qulacuno ha approfondito se si può continuare ad usare Cened?
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: gio ott 08, 2009 11:48
da davidemorcy
Oggi ho ricevuto risposta dal 'ADE sulla questione in oggetto. O non sono capace di leggere o il bonus uso efficiente e 55% si possono ancora fare....
Leggete qua e datemi la vs opinione:
Testo risposta:
Gentile contribuente,
si fa presente che il DM 6/08/2009 CONFERMA l'incumulabilità tra la detrazione Irpef del 55% e il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti. Tale incumulabilità tra le due agevolazioni era già stata trattata nella Risoluzione n. 207/2008, in cui l'Agenzia delle Entrate sostiene che lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (art. 1, c. 344, legge 296/2006) non è applicabile ai costi sostenuti per l'acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l'impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La risoluzione chiarisce che, poiché l'impianto fotovoltaico è finalizzato alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, si può beneficiare della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo in relazione ai soli costi di acquisto dell'impianto fotovoltaico. Può invece godere della detrazione Irpef per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, in relazione ai costi per la riqualificazione energetica (ad esempio, i costi di isolamento del tetto e la manodopera. La citata incumulabilità vale anche per la detrazione del 36% e bonus incentivante
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio non abilitata a ricevere messaggi.
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Tiziana Capaldo
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: gio ott 08, 2009 18:37
da 10gradiest
Qualcosa non torna in questa risposta dell'AdE.
Sapevamo già che il costo per la realizzazione del FV non poteva essere detratto del 55% (questa si sarebbe stata manna dal cielo).
Allora che senso ha ribadire nell'ultimo DM l'incumulabilità tra il 55% e il premio del FV ?
L'impianto FV ha un costo, ma il "costo" per ottenere il premio non è della stessa natura dell'impianto perchè si devono fare interventi di riqualificazione energetica, quindi interventi detraibili al 55% se rispettano i criteri che conosciamo.
Quindi io credo che chi ti ha risposto abbia preso un granchio anche se spero che alla fine premio e 55% si possano continuare a cumulare.
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: gio ott 08, 2009 18:59
da girondone
forse hanno voluto scrivere in "legge" ciò che era scritto in una circolare?
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: gio ott 08, 2009 20:43
da jerryluis
davidemorcy ha scritto:Oggi ho ricevuto risposta dal 'ADE sulla questione in oggetto. O non sono capace di leggere o il bonus uso efficiente e 55% si possono ancora fare....
Leggete qua e datemi la vs opinione:
Testo risposta:
.....
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
queste sono le righe esplicative delle risposte.
The translation is:
SonoTuttiKaxxiVostri!!
è spattacolare come dobbiamo pagare per oscenità giuridiche!!
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: ven ott 09, 2009 09:32
da antonio
10gradiest ha scritto:Ti dico cosa penso di fare io con le 4 pratiche in corso.
Cerco di chiudere le pratice Enea e GSE entro questo sabato (10 ottobre).
Fortunatamente nel mio caso i lavori sono già conclusi non solo prima dell' 11 ottobre data di entrata in vigore della "semplificazione" ma anche prima della data di pubblicazione del decreto.
Le pratica sono già "abbozzate" devo metterle a punto, registrare, stampare e inviare; quindi si tratta solo di lavorare giorno e notte per poter fare le raccomandate al GSE entro l'orario di chiusura dell'ufficio postale.
Mi serve un consiglio:
devo predisporre per il GSE i due ACE: quello ante e quello post interventi, secondo le linee guida nazionali.
Al punto 14 si deve dichiarare l'indipendenza ai sensi del comma 3 dell'allegato III del DLgs 115
Per l'ACE ante interventi non ho problemi di conflitto d'interessi.
Per l'ACE post interventi credo invece di si, essendo progettista degli impianti oltre che relazione ex Legge 10/91
Leggendo però il comma 3.a noto che il conflitto del progettista è riferito al solo caso di edifici di nuova costruzione.
Posso redigere anche l'ACE post interventi?
Grazie
Re: DM 06_08_09 articolo 10 comma 2 bis
Inviato: ven ott 09, 2009 23:02
da 10gradiest
Rileggendo sembrerebbe proprio che si possa certificare l'edificio esistente anche quando si partecipa alla progettazione.
Però come scrivevo sopra tutto mi sembra sempre più contorto e incerto.
Io comunque ci provo ancora con Cened (per richiesta premio GSE), anche perchè Cened lo dovrei fare comunque dopo una riqualificazione energetica in Lombardia, tuttalpiù mi chiederanno integrazione con linee guida nazionali tanto per armonizzare nonchè snellire le procedure ecc. ecc.