Nuova Installazione generatore in edificio esistente

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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pizza75
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Nuova Installazione generatore in edificio esistente

Messaggio da pizza75 »

Vi chiedo una conferma, nel caso di nuova installazione di generatore in edificio esistente il decreto lgs. 311 rispetto al 192 ha cambiato radicalmente il metodo di calcolo:
- verifica del rendimento medio stagionale minimo
- verifica del rendimento del generatore

Per il calcolo del rendimento medio stagionale se non mi sbaglio è sufficiente fare il prodotto dei rendimenti di produzione, di generazione, di distribuzione ecc... quindi il lavoro è stato particolarmente sgravato per questo tipo di applicazione.

Attendo conferme

grazie
studio17
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Re: Nuova Installazione generatore in edificio esistente

Messaggio da studio17 »

pizza75 ha scritto:Vi chiedo una conferma, nel caso di nuova installazione di generatore in edificio esistente il decreto lgs. 311 rispetto al 192 ha cambiato radicalmente il metodo di calcolo:
- verifica del rendimento medio stagionale minimo
- verifica del rendimento del generatore

Per il calcolo del rendimento medio stagionale se non mi sbaglio è sufficiente fare il prodotto dei rendimenti di produzione, di generazione, di distribuzione ecc... quindi il lavoro è stato particolarmente sgravato per questo tipo di applicazione.

Attendo conferme

grazie
Ciao Pizza, cosa intendi per nuova installazione di generatore in edificio esistente? Mera sostituzione o nuovo impianto impianto?
Nel primo caso è sufficiente installare un generatore verificado i propri rendimenti rispetto a quelli limite (anche alcune caldaie non a condensazione li rispettano) e non è necessario produrre relazione tecnica da parte del progettista, almeno che il tuo comune non la richieda espressamente; nel secondo caso è come dici te e ri posso dire che, senza caldaia a condensazione, è difficile rispettare la verifica del rendimento globale medio stagionale.
Ciao e buon lavoro
stimp
pizza75
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Chiarimento

Messaggio da pizza75 »

Ciao mi riferisco alle denominazioni riportate dal d.lgs. 311 all'art.3 comma 2 lettera c rispettivamente ai punti:
2) nuova installazione di impianti temirci in edific esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
3) sostituzione di generatore di calore


Ti ricordi mica la UNI per il calcolo dei vari rendimenti (emissione, generazione, eccc...) così evito di impazzire a cercarla.

In ultimo sempre nel decreto 311 all'allegato I al punto 12) riporta:
- "In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impiati termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria con utilizzo di fonti rinnovabili"

QUINDI I PANNELLI SOLARI PRATICAMENTE CI VANNO SEMPRE, tu come ti comporti

Grazie
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