Certificazione energetica Piemonte - RICORSO AL TAR??
Inviato: mar set 01, 2009 09:38
Buongiorno a tutti,
mi permetto di segnalare questa grave incongruenza riscontrata confrontando il testo della Legge Regionale n. 13 del 28 Maggio 2007 e quello dell'Allegato n. 1 della DGR n. 43 del 04-08-09 (Regolamento attuativo sulla certificazione energetica), e che a mio avviso potrebbe essere oggetto di un ricorso al TAR.
All'art. 6 della Legge Regionale n. 13 si legge quanto segue:
"1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi
professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco della Regione:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale;
b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità
di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
21, comma 1, lettera f)."
Al punto 3.2 dell'Allegato n. 1 della DGR n. 43 del 04-08-09 si legge quanto segue:
"L’articolo 6, comma 1 della l.r. 13/2007 e s.m.i., nell’istituire presso la Regione l'Elenco
dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica
(di seguito denominato Elenco regionale), stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro
che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito individuati e attestazione di partecipazione,
con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate
al paragrafo 4."
La lingua italiana sarà anche diventata un'opinione personale, ma nella Legge 13 si legge che il certificatore deve possedere ENTRAMBI i requisiti a) e b); poi nella DGR si gira la frittata e si dice che nella Legge 13 c'è scritto che il certificatore deve possedere UNO dei due requisiti a) o b).....MA SIAMO PAZZI!
Capisco la necessità di adeguare le norme Regionali dal Dlgs. 115...ma non vedo perchè la Regione Piemonte è tornata sui propri passi, demolendo l'ultima possibilità (l'obbligatorietà del corso per tutti) di garantire un minimo di competenza dei certificatori energetici.
Perchè NON BASTA essere un ingegnere o un architetto per essere un esperto certificatore energetico...così si ammazza la validità stessa della certificazione energetica e si ammazza il mercato professionale, che sarà l'ennesimo "mercato della vacche" in cui ci saranno fior di ingegneri e architetti incompetenti che venderanno su E-bay certificazioni energetiche per 50€. Bravi!, Complimenti alla Regione Piemonte!
Cordiali saluti
mi permetto di segnalare questa grave incongruenza riscontrata confrontando il testo della Legge Regionale n. 13 del 28 Maggio 2007 e quello dell'Allegato n. 1 della DGR n. 43 del 04-08-09 (Regolamento attuativo sulla certificazione energetica), e che a mio avviso potrebbe essere oggetto di un ricorso al TAR.
All'art. 6 della Legge Regionale n. 13 si legge quanto segue:
"1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi
professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco della Regione:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale;
b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità
di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
21, comma 1, lettera f)."
Al punto 3.2 dell'Allegato n. 1 della DGR n. 43 del 04-08-09 si legge quanto segue:
"L’articolo 6, comma 1 della l.r. 13/2007 e s.m.i., nell’istituire presso la Regione l'Elenco
dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica
(di seguito denominato Elenco regionale), stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro
che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito individuati e attestazione di partecipazione,
con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate
al paragrafo 4."
La lingua italiana sarà anche diventata un'opinione personale, ma nella Legge 13 si legge che il certificatore deve possedere ENTRAMBI i requisiti a) e b); poi nella DGR si gira la frittata e si dice che nella Legge 13 c'è scritto che il certificatore deve possedere UNO dei due requisiti a) o b).....MA SIAMO PAZZI!
Capisco la necessità di adeguare le norme Regionali dal Dlgs. 115...ma non vedo perchè la Regione Piemonte è tornata sui propri passi, demolendo l'ultima possibilità (l'obbligatorietà del corso per tutti) di garantire un minimo di competenza dei certificatori energetici.
Perchè NON BASTA essere un ingegnere o un architetto per essere un esperto certificatore energetico...così si ammazza la validità stessa della certificazione energetica e si ammazza il mercato professionale, che sarà l'ennesimo "mercato della vacche" in cui ci saranno fior di ingegneri e architetti incompetenti che venderanno su E-bay certificazioni energetiche per 50€. Bravi!, Complimenti alla Regione Piemonte!
Cordiali saluti