campo di applicazione del decreto 1391/70

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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riccardo172
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campo di applicazione del decreto 1391/70

Messaggio da riccardo172 »

Un saluto a tutti.
Ho presentato un progetto all'interno del quale chiedevo il parere sanitario per l'istallazione di una stufetta a legno della potenza di 8 kw, la canna fumaria (con relativo camignolo) dista circa quattro metri dall'edificio adiacente (un condominio) la ASL mi nega il permesso di istallare la canna fumaria sostenendo che ai sendi del DPR 1391/70 devo avere 10 m dalle case attorno (ho sintetizzato...il decreto dice altro!).
Io sostengo che il decreto si applica solo ad impianti sopra 35 kw (30.000 Kcal) l'inghippo sta nell'art 1.2

1. Campo d'applicazione.
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000
kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio
nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le
seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili: c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e
disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860.)
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme
gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.

Quel "in ogni caso" per loro vuol dire che tutti gli impianti dell'elenco devono rispettare il decreto, invece il comma 1.2 serviva solo a specificare quali sono gli impianti termici.
Come faccio a convincerli????
Please help me!!!
riccardo172
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Re: campo di applicazione del decreto 1391/70

Messaggio da riccardo172 »

riccardo172 ha scritto:Un saluto a tutti.
Ho presentato un progetto all'interno del quale chiedevo il parere sanitario per l'istallazione di una stufetta a legno della potenza di 8 kw, la canna fumaria (con relativo camignolo) dista circa quattro metri dall'edificio adiacente (un condominio) la ASL mi nega il permesso di istallare la canna fumaria sostenendo che ai sendi del DPR 1391/70 devo avere 10 m dalle case attorno (ho sintetizzato...il decreto dice altro!).
Io sostengo che il decreto si applica solo ad impianti sopra 35 kw (30.000 Kcal) l'inghippo sta nell'art 1.2

1. Campo d'applicazione.
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000
kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio
nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le
seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili: c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e
disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860.)
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme
gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.

Quel "in ogni caso" per loro vuol dire che tutti gli impianti dell'elenco devono rispettare il decreto, invece il comma 1.2 serviva solo a specificare quali sono gli impianti termici.
Tra l'altro il decreto è stato abrogato dal 152/06, il quale rimanda agli allegati ma per gli impianti sopra 35 kw (art 285)
Come faccio a convincerli????
Please help me!!!
riccardo172
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Iscritto il: ven lug 24, 2009 15:54

Re: campo di applicazione del decreto 1391/70

Messaggio da riccardo172 »

riccardo172 ha scritto:
riccardo172 ha scritto:Un saluto a tutti.
Ho presentato un progetto all'interno del quale chiedevo il parere sanitario per l'istallazione di una stufetta a legno della potenza di 8 kw, la canna fumaria (con relativo camignolo) dista circa quattro metri dall'edificio adiacente (un condominio) la ASL mi nega il permesso di istallare la canna fumaria sostenendo che ai sendi del DPR 1391/70 devo avere 10 m dalle case attorno (ho sintetizzato...il decreto dice altro!).
Io sostengo che il decreto si applica solo ad impianti sopra 35 kw (30.000 Kcal) l'inghippo sta nell'art 1.2

1. Campo d'applicazione.
1.1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000
kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone A e B del territorio
nazionale previste dalla legge.
1.2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le
seguenti destinazioni:
a) riscaldamento di ambienti;
b) riscaldamento di acqua per utenze civili: c) cucine - lavaggio stoviglie - sterilizzazioni e
disinfezioni mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) distruzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno);
f) forni da pane e forni di altre imprese artigiane (cfr. legge 25 luglio 1956, n. 860.)
1.3. In caso di destinazione promiscua sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme
gli impianti la cui produzione termica venga impiegata prevalentemente per usi industriali.

Quel "in ogni caso" per loro vuol dire che tutti gli impianti dell'elenco devono rispettare il decreto, invece il comma 1.2 serviva solo a specificare quali sono gli impianti termici.
Tra l'altro il decreto è stato abrogato dal 152/06, il quale rimanda agli allegati ma per gli impianti sopra 35 kw (art 285)
Come faccio a convincerli????
Please help me!!!
marcello60
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Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: campo di applicazione del decreto 1391/70

Messaggio da marcello60 »

Mi sembra evidente che il punto discriminante sia la potenza (> 30000 kcal/h quindi > 35 kW contro gli 8 kW della stufetta) quindi il tuo impianto non rientra nel campo di applicazione.
Fagli rileggere il testo del decreto; mi sembra che almeno in questo caso la lingua italiana non sia difficile da interpretare.
P.S. il decreto in oggetto è stato sostituito dal DLGS 152/2006 che comunque dice circa le stesse cose.
Ciao
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