Detrazioni 2009 - Nuovo sito ENEA
Inviato: mar lug 07, 2009 17:34
Buongiorno,
Condivido tutte le difficoltà già segnalate nell’uso del nuovo applicatico dell’ENEA, però, dall’uso fatto finora ho constatato alcune innovazioni di importanza fondamentale che vorrei sottoporre anche alla vostra attenzione.
In particolare il nuovo sito, strutturato in modo da impedire la compilazione delle pratiche in modo non perfettamente conforme al dettato della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), giustamente ignora le contraddizioni riscontrate in alcune circ. Ade ed interpretazioni ENEA.
Infatti, partendo dalla definizione della 192 di EDIFICIO e considerato che la Legge concede la detrazione fiscale, nei limiti di 30.000, 60.000 e 100.000 per ogni INTERVENTO di riqualificazione enegertica su ogni singolo EDIFCIO, alla luce anche delle risposte riportate sulle FAQ-Domande sull’applicativo telematico, ritengo corrette le seguenti interpretazioni:
1) il comma 344 può applicarsi anche ad un singolo appartamento con impianto di riscaldamento autonomo, di un edificio condominiale (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 100.000);
2) nella riqualificazione energetica di un terrazzo di un fabbricato condominiale che copre 4 appartamenti con impianto termico autonomo, l’amministratore dovrà predisporre 4 pratiche distinte (una per ogni appartamento = EDIFICIO), compilando per ognuna un allegato A ed un allegato E con i dati anagrafici e fiscali dei singoli condomini che usufruiranno della detrazione fiscale; (detrazione massima complessiva 60.000 x 4);
3) lo stesso intervento sul terrazzo di un condominio con impianto termico centralizzato, richiede la predisposizione di una sola pratica; (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 60.000);
4) La riqualificazione energetica di un impianto termico centralizzato di un condominio, a prescindere dal n. di appartamenti, richiede la predisposizione di una sola pratica; (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 30.000)
cosa ne pensate?
Condivido tutte le difficoltà già segnalate nell’uso del nuovo applicatico dell’ENEA, però, dall’uso fatto finora ho constatato alcune innovazioni di importanza fondamentale che vorrei sottoporre anche alla vostra attenzione.
In particolare il nuovo sito, strutturato in modo da impedire la compilazione delle pratiche in modo non perfettamente conforme al dettato della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), giustamente ignora le contraddizioni riscontrate in alcune circ. Ade ed interpretazioni ENEA.
Infatti, partendo dalla definizione della 192 di EDIFICIO e considerato che la Legge concede la detrazione fiscale, nei limiti di 30.000, 60.000 e 100.000 per ogni INTERVENTO di riqualificazione enegertica su ogni singolo EDIFCIO, alla luce anche delle risposte riportate sulle FAQ-Domande sull’applicativo telematico, ritengo corrette le seguenti interpretazioni:
1) il comma 344 può applicarsi anche ad un singolo appartamento con impianto di riscaldamento autonomo, di un edificio condominiale (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 100.000);
2) nella riqualificazione energetica di un terrazzo di un fabbricato condominiale che copre 4 appartamenti con impianto termico autonomo, l’amministratore dovrà predisporre 4 pratiche distinte (una per ogni appartamento = EDIFICIO), compilando per ognuna un allegato A ed un allegato E con i dati anagrafici e fiscali dei singoli condomini che usufruiranno della detrazione fiscale; (detrazione massima complessiva 60.000 x 4);
3) lo stesso intervento sul terrazzo di un condominio con impianto termico centralizzato, richiede la predisposizione di una sola pratica; (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 60.000);
4) La riqualificazione energetica di un impianto termico centralizzato di un condominio, a prescindere dal n. di appartamenti, richiede la predisposizione di una sola pratica; (un allegato A ed un allegato E – detrazione massima 30.000)
cosa ne pensate?