badaniele ha scritto:
ovviamente il mio serbatoio diciamo che è poggiato a terra (io lo definisco fisso perchè non è carrellato) per intenderci il classico con la tettoia e munito di pompa con l'erogatore, però in effetti avrebbe più senso definirlo mobile, visto che è praticamente solo poggiato a terra, vero?
Se hai un serbatoio omologato dal Min.Int. ai sensi del DM 19/03/1990, allora hai un "contenitore-distributore mobile".
Se ci pensi non è che sia tanto mobile, essendo necessariamente collegato all'impianto elettrico e ad un dispersore di terra.
satchmo ha scritto:D'accordo che la circolare n. 4113 del 11/04/1990, stabiliva che i contenitori distributori mobili utilizzati per il rifornimento di carburante di macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri non erano soggetti ai controlli antincendio da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco......però la 4113 è da ritenersi superata dal D.M. 19/03/1990 e dalla Circ. P322/4133 sott. 170 del 9/3/1998 -----> quindi direi che per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave, cantieri e altre attività, purché il distributore sia destinato a rifornire macchine operatrici non targate e non circolanti su strada, si configura attività n. 15. Che ne pensi?
Dico che prima la pensavo come te, ritenendo il Telegramma del 11/04/90 superato dalla Circ. 09/03/98, ma dopo svariate discussioni sul forum (qui e altrove), sull'interpretazione letterale del contenuto della circolare suddetta, mi sono in parte ricreduto (dico in parte perchè qualche dubbio mi è rimasto).
La circolare farebbe riferimento solo alle "
altre atività produttive" diverse da quelle già contemplate nel DM 19/03/90.
I Comandi VVF non sono di molto aiuto, in quanto i funzionari hanno gli stessi dubbi, le caratteristiche di "mobilità" farebbero comunque pendere la bilancia verso la non assoggettabilità.
Personalmente per un'azienda agricola non ho fatto richiedere il CPI, mentre invece l'ho fatto per altri stabilimenti come att.15.
Inoltre pensando effettivamente alle situazioni che si riscontrano presso aziende agricole, cave e cantieri, è meglio che vengano installati contenitori omologati, senza far pesare il fardello del CPI, piuttosto che scoraggiare i titolari e lasciare in essere situazioni molto più a rischio.