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Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: ven feb 27, 2009 18:38
da Salpyg
Nel caso di sostituzione del generatore esistente con nuova caldaia a biomassa, rispettando tutti i requisiti di legge per l'installazione, quando si compila l'allegato E alla voce:
Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento: ______ (kWh) si inserisce la differenza tra i kwh calcolati prima della sostituzione e quelli dopo la sostituzione?
esempio prima 15673 kWh - dopo 0 kwh (caldaia a biomassa) = 15673 kWh

Nell'allegato A ai punti:

(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale: 0.00 [kWh/anno] ????

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio: 0.00 [kWh/mq anno o kWh/mc anno] ???

(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale: 94.85 [kWh/mq anno o kWh/mc anno]

Anche voi compilate così in casi simili?

Grazie Salpyg

Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: sab feb 28, 2009 16:44
da peppe74
Salpyg, il tuo quesito, in altri post, ha generato un vespaio di polemiche in funzione del fatto che bisognerebbe considerare un EPi = 0 cosi come previsto dal DM 11 marzo 2008.
Personalmente, ritenendo fisicamente sbagliata questa imposizione,quindi, quando faccio i mie conti, considero cmq l'EPi che mi viene fuori dopo l'intervento, che sarà certamente diveso da zero e con quel valore poi verifico se è inferiore ai limiti previsti dal DM.

Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: lun mar 02, 2009 08:33
da jerryluis
XSalpyg
Si procede come hai indicato, seppur, siamo tutti a conoscenza del paradosso, ma così è stato indicato nelle faq per la compilazione e finoa quando le piante ricrsceranno in tempi brevi dopo essere state ripiantate sono fonte rinnovabile.
Nostro Signore in cielo, mamma acqua e papà sole :lol: permettono la crescita delle piante così che l'uomo è sulla terra da millenni e le sta utilizzando per vivere.
Anche la normativa italiana DGR 387 art. 2 anno 2003 ha riconosciuto alla biomassa il carattere di fonte rinnovabile.
Anche qualche regolamento regionale si è accorto che le piante ricrescono in tempi "brevi" (quelle ad uso combustibile) e ha riconosciuto il DGR che ho riportato sopra. (P.s. poi però si sono scordati di implementare tale procedura negli strumenti di calcolo, ma ciò è anche ovvio visto che tale strumento è validato solo sull'equazioen di Fourier in un blocco omogeneo).

Il fatto che devi indicare quel valore " pardossale" comunque non ci esime dal riconoscere se un impianto è una oscenità o un esemio di alta efficienza energetica, per cui sta alla soggettività del tecnico saper fornire la risposta corretta al proprio cliente.

Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: lun mar 02, 2009 09:04
da megaing
Anche perché solo con la sostituzione del generatore, senza alcun intervento massiccio anche sulle strutture, l'EPI non sarà mai verificato.

Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: lun mar 02, 2009 09:09
da Andrea70
La tua compilazione è secondo me assolutamente corretta.
Sulla questione dell'Epi=0.... abbiamo dibattuto abbondantemente.

Re: Pratica caldaia a biomassa - comma 344

Inviato: lun mar 02, 2009 09:47
da Salpyg
Grazie siete stati chiarissimi sulla situazione...