In caso di recupero ad uso abitativo di locali precedentemente non abitativi (stalla, cantina, fienile), le verifiche da effettuare sono quelle previste per le ristrutturazioni edilizie totali o parziali (DLgs 192/05 All. I, comma 2) cioè solo le trasmittanze termiche delle strutture oggetto di intervento e le relative codensazioni oppure quelle previste per l'"ampliamento"?
Se non si modificassero le pareti esterne, cioè lasciando inalterate le aperture esistenti, lasciando la pietra a vista all'esterno e l'intonaco interno esistenti, bisognerebbe comunque coibentarle?
E' un problema serio, perchè essendo i locali di piccole dimensioni, la necessità di coibentare le pareti dall'interno per lasciare la pietra a vista all'esterno (area agricola caratterizzata dalla tipologia di edifici rurali in pietra a vista) impedirebbe l'utilizzo dei locali stessi.
LEGGE 10 RECUPERO AD USO ABITATIVO
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