Ecco cosa sembra valere una circolare AdE. E' scritto nella FAQ 33 di ENEA.
Direi tra la ginnastica per polpastrelli e la carta per coriandoli.
"Nel silenzio dell'Agenzia delle Entrate, pur contattata per avere spiegazioni in merito, si ritiene che il nostro parere sia comunque valido dal punto di vista tecnico e che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con sentenza 23031 del 2/11/2007, "la circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario non essendo atto di esercizio di potestà impositiva". Nella sentenza si rileva altresì che "la circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla".
davidemorcy ha scritto:A questo punto mi sorge un dubbio:
cosa ha piu' valore ( se lo hanno....):le faq ENEA, le circolari Ade o l'allegato E?
A questo punto penso che sia l'allegato E, cioè ciò che il tecnico si assume la responsabilità di dichiarare e so tutti cavoli acidi del tecnico, nella buona e nella cattiva suerte
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
LST ha scritto: come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile con sentenza 23031 del 2/11/2007, "la circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente e non è, quindi
TE pensa che questa sentenza della CC gliel'avevevo inviata io all'enea tempo fa (nel 2007) perchè loro ritenevano le risoluzioni giuridicamente valide