Certificazione Energetica REGIONE PIEMONTE - Dlgs 115-2008
Inviato: mer ott 08, 2008 14:46
Sono un giovane ingegnere edile, mi occupo di efficienza energetica in edilizia (relazioni di isolamento termico, certificazioni energetiche impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili).
Mi interesserebbe avere un parere riguardante il D.Lgs 30 maggio 2008 n115 Allegato III punto 2.3 “….. [..] ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare ….[..].”.
In sostanza se eseguo la relazione tecnica di isolamento termico (ai sensi del D.lgs 311/2006) e il progetto degli impianti termici di un edificio di nuova costruzione non posso redigere il certificato energetico? Quindi il mio committente deve rivolgersi ad un altro professionista?
Inoltre trovandomi ad operare nella Regione Piemonte, la quale di fatto non ha ancora provveduto a recepire la direttiva 2002/91/CE (la legge 28 maggio 2007, n13 della Regione Piemonte che recepisce la Direttiva 2002/91/CE manca ancora delle norme di attuazione) le certificazioni energetiche che di fatto (fino prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 115) costituivano ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA mancando sia i decreti regionali che quelli nazionali (art. 4 comma 1 Dlgs 192-2005), con l’entrata in vigore del Dlgs. 115 art. 18 comma 6 che dispone che nell’attesa e fino all’entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 1 dell’art. 4 del Dlgs. 192-2005 trova applicazione l’ALLEGATO III del Dlgs.. 115 diventano delle CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (cioè nella copertina occorre mettere come titolo ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA)?
Mi interesserebbe avere un parere riguardante il D.Lgs 30 maggio 2008 n115 Allegato III punto 2.3 “….. [..] ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare ….[..].”.
In sostanza se eseguo la relazione tecnica di isolamento termico (ai sensi del D.lgs 311/2006) e il progetto degli impianti termici di un edificio di nuova costruzione non posso redigere il certificato energetico? Quindi il mio committente deve rivolgersi ad un altro professionista?
Inoltre trovandomi ad operare nella Regione Piemonte, la quale di fatto non ha ancora provveduto a recepire la direttiva 2002/91/CE (la legge 28 maggio 2007, n13 della Regione Piemonte che recepisce la Direttiva 2002/91/CE manca ancora delle norme di attuazione) le certificazioni energetiche che di fatto (fino prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 115) costituivano ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA mancando sia i decreti regionali che quelli nazionali (art. 4 comma 1 Dlgs 192-2005), con l’entrata in vigore del Dlgs. 115 art. 18 comma 6 che dispone che nell’attesa e fino all’entrata in vigore dei decreti previsti dal comma 1 dell’art. 4 del Dlgs. 192-2005 trova applicazione l’ALLEGATO III del Dlgs.. 115 diventano delle CERTIFICAZIONI ENERGETICHE (cioè nella copertina occorre mettere come titolo ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA)?