Si rammenta in proposito che detto obbligo, originariamente previsto dall'art. 13 del D.M. 37/2008 (cfr. BLT n. 4/2008) (Vedi testo e nota - Solo abbonati) in materia di installazione di impianti negli edifici, è stato poi di recente abolito, ad opera dell'art. 35 della L. 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008 (cfr. BLT n. 9/2008) (Vedi testo e nota - Solo abbonati).
L'elemento di novità ravvisabile nel recente comunicato di Confedilizia risiede nel fatto che, sostiene l'organizzazione della proprietà edilizia, per effetto dell’avvenuta abrogazione degli obblighi relativi previsti dalla legge statale, le Regioni, quand’anche avessero potuto farlo in precedenza, non possono più legiferare in materia, stante la loro potestà legislativa concorrente sulla materia.
Le norme regionali emanate in precedenza circa gli obblighi di allegazione o di consegna dell’attestato o anche circa la sanzione di nullità degli atti di diritto privato per violazione degli obblighi stabiliti a suo tempo, devono ritenersi abrogate.
La Confedilizia, sulla base di un parere fornito alla stessa Organizzazione da parte di un autorevole cattedratico (parere consultabile in allegato alla presente notizia), precisa altresì che l’implicita abrogazione delle normative regionali in punto deve ritenersi realizzata sia nel caso in cui la pregressa normativa regionale fosse contenuta in atti di rango formalmente amministrativo sia qualora la medesima normativa regionale avesse rango di legge.
Commenti?
