Pagina 1 di 1
Abrogazione ACE?????
Inviato: mer set 03, 2008 15:15
da Enrico
A mio avviso l'AQE o L'ACE non è abolito per gli atti di compravendita.
Infatti l'art. 35 della Legge 25 giugno 2008 , n. 112, coordinato con la Legge n.133, abolisce i commi 3 e 4 dell'art. 6 ed i commi 8 e 9 dell'art.15 del D.Lsg 192.
Evidenzio che il comma 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs n. 192 sono già stati abrogati dal D.Lgs. n. 311
Consideriamo il caso che l'art. 35 della Legge 112 faccia riferimento al D.Lgs 311 e non, come erroneamente scritto al D.Lgs 192: il comma 3 (stesso discorso comunque è valido per il comma 4) recita: Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari GIA' DOTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ......, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o copia autenticata.
Quindi il discorso di non presentazione dell'AQE o dell'ACE è valido solo per le unità già in possesso degli attestati in oggetto.
Rimangono invariati i commi 1 ed 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311 i quali ribadiscono che, negli atti di compravendita, gli immobili devono essere dotati dell'AQE o dell'ACE, rispettando in ogni caso le gradualità temporali descritte.
Esempio:
Capannone artigianale di 900 mq edificato negli anni 70 è oggetto di compravendita.
Non essendo già dotato di ACE o AQE, gli stessi devono essere allegati all'atto di compravendita. (in conformità ai commi 1 ed 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311).
Inoltre ad essere pignoli, visto che art. 35 della Legge 112 citando il D.Lsg 192 abolisce commi già aboliti, nulla quindi è mutato rispetto alla situazione precedente, quindi ai mio avviso anche per gli immobili già dotati di AQE o ACE, gli stessi dovranno ugulamenti essere allegati agli atti di compravendita.
Con l'errore dell'art. 35 si presenta così una situazione analoga alla detrazione fiscale del 55% delle strutture orizzontali non previste nella finanziaria 2007 poichè nel decreto applicativo si sono scordati di inserire i valori minimi di trasmittanza.
Cosa ne Pensate?
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: mer set 03, 2008 16:04
da davidemorcy
Non so piu cosa dire....
so soltanto che ieri i è stato commissionato un ACE per una nuova filiale di una banca in quel di pavia.....se il cliente chiede io faccio!
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: mer set 03, 2008 20:23
da lory171
non male come interpretazione...Paradossalmente gli immobili "GIA' DOTATI" di ace/aqe sarebbero quindi quelli recenti, costruiti dopo l'entrata in vigore del 192 e cioè ottobre 2005 (o addirittura dopo entrata del 311 e cioè febbraio 2007) e quindi no obbligo di allegare all'atto, per quelli costruiti prima invece rimarrebbe l'obbligo di allegazione.. mi piacerebbe come interpretazione...
ho riletto il comma 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311 che però non parla di atto di compravendita , ma dice che l'ace deve essere prodotto in caso di trasferimento a titolo oneroso, e non fa riferimento agli atti notarili.. cosa ne pensi?
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: gio set 04, 2008 08:23
da Enrico
lory171 ha scritto:non male come interpretazione...Paradossalmente gli immobili "GIA' DOTATI" di ace/aqe sarebbero quindi quelli recenti, costruiti dopo l'entrata in vigore del 192 e cioè ottobre 2005 (o addirittura dopo entrata del 311 e cioè febbraio 2007) e quindi no obbligo di allegare all'atto, per quelli costruiti prima invece rimarrebbe l'obbligo di allegazione.. mi piacerebbe come interpretazione...
ho riletto il comma 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311 che però non parla di atto di compravendita , ma dice che l'ace deve essere prodotto in caso di trasferimento a titolo oneroso, e non fa riferimento agli atti notarili.. cosa ne pensi?
Per il primo punto, potrebbe, secondo una larga interpretazione, essere anche un pò sensato: infatti un edificio costruito secondo i criteri del 311 già mi garantisce un buon risparmio enegetico anche se in ogni caso conoscerne l'effettivo consumo sarebbe la cosa migliore e più trasparente.
Per quanto riguarda il secondo punto devo dire che neanche i commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs n. 311 parlano di atto di compravendita, ma solo in caso di trasferimento a titolo oneroso.....quindi interpreto che la frase " in caso di trasferimento a titolo oneroso" sia equivalente ad "atto di compravendita".
L'unica differenza tra il comma 3 e l'art. 1bis è che nel primo effettivamente vi è specificato cre l'ACE/AQE deve essere allegato all'atto mentre il secondo effettivamente non lo specifica.
Quindi potrebbe essere che l'ACE/AQE non li allego all'atto ma lo devo in ogni caso fornire all'acquirente od al locatario dell'immobile.
Ciao.
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: gio set 04, 2008 09:16
da Caino75
art. 6.c 1 del d.lgs. 311/06 . "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1."
....
art.15 comma 7 del d.lgs. 311/06 : "Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro."
niente di quanto sopra è stato abolito dalla 133/08, ma si riferisce ad edifici su cui si interviente, non su qualunque immobile, pure i non ristrutturati, come era in precedenza
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: ven set 05, 2008 13:22
da Spd
Volendo cavillare effettivamente hanno abrogato i commi del DLgs 192/2005 e non i commi del DLgs 192/2005 " e s.m.i".
Ma anche tralasciando questo argomento molto importante però da avvocati (il che esula dalle mie competenze), rimane l'osservazione che non è stato abrogato il comma 1bis dell'articolo 6, per cui (a parte le singole u.i. sotto i 1000 mq) in caso di trasferimento oneroso deve essere predisposto dal venditore l'attestato/certificato.
Il problema è che non è più specificato in che modo il certificato va trasferito all'acquirente, e soprattutto, se ciò non avviene, non ci sono sanzioni. L'unica cosa sicura è che gli atti notarili possono essere fatti senza paura che vengano impugnati (alla faccia dello sviluppo della cultura sul risparmio energetico). L'onere economico per chi vende permane.
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: ven set 05, 2008 15:21
da userperito
Esatto. Il problema e' che i clienti sono convinti di non fare alcun tipo di pratica (AQE, ACE) perche' appunto non dev essere allegata all'atto. Comunque qui in Piemonte continuano a chiedere l'AQE e che lo vogliano a no devono entrare nell'ottica di fornire al compratore tali documenti.
Siamo davvero nella terra dei cachi...

Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: ven set 05, 2008 18:27
da arkanoid
inoltre è ancora prevista la sanzione nel caso il venditore sia il costruttore...
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: sab set 06, 2008 16:00
da ugo74
userperito ha scritto:Esatto. Il problema e' che i clienti sono convinti di non fare alcun tipo di pratica (AQE, ACE) perche' appunto non dev essere allegata all'atto. Comunque qui in Piemonte continuano a chiedere l'AQE e che lo vogliano a no devono entrare nell'ottica di fornire al compratore tali documenti.
Siamo davvero nella terra dei cachi...

Ma sei sicuro?/fortunato! Nella mia zona del piemonte i notai mi hanno detto che loro non richiedono nulla e quindi tutti in nessuno degli atti fatti a settembre si e' mai parlato di aqe.
Re: Abrogazione ACE?????
Inviato: ven set 12, 2008 13:20
da SapereLibero
La situazione in lombardia è che l'ACE non è stato elimitato per le compravendite, ma è stato eliminato l'obbligo di allegarlo al rogito ed è stata eliminata la sanzione inerente.
Quindi l'obbligo di dotare l'edificio dell'ACE esiste ma siccome non esiste piu' la sanzione non so in quanti lo faranno.
In secondo luogo il notoriato ha fatto una circolare dicendo che non vige piu' per il notaio l'obbligo di allegarlo ma siccome la cosa sembra poco chiara consiglia a chi lo vuole fare di richiederlo, quindi se il notaio lo vuole bisogna farlo altrimenti non si rogita.