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ABROGAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Inviato: lun set 01, 2008 15:48
da kira
Ho sentito pareri contrastanti in merito all'abolizione dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita.
In particolare un commento distingue due casi;
1) il primo riguarda le regioni che non hanno legiferato in materia di certificazione, per le quali sembra immediatamente operativa l'abrogazione dei commi del dlgs 192/06 e successive modifiche
2) il secondo considera invece le regioni nelle quali sono stati emanati leggi o regolamenti in attuazione della dicliplina nazionale (ad esempio regione Lombardia), per le quali rimane incerta l'applicazione diretta del DL112/08.
In vista di un immediato atto di compravendita di edificio unifamiliare in Regione Lombardia come mi devo comportare secondo voi? ovviare all'incertezza allegando ugualmente l'ACE soprassedendo ad eventuali vizi di incostituzionalità della delibera regionale??
grazie

Re: ABROGAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Inviato: lun set 01, 2008 16:23
da SuperP
kira ha scritto:Ho sentito pareri contrastanti in merito all'abolizione dell'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita.
leggi qui http://www.notariato.it/Notariato/Stati ... getica.pdf

Re: ABROGAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Inviato: mar set 02, 2008 10:27
da kira
Grazie per il link. A quanto pare in Lombardia è meglio continuare ad allegare l'ACE agli atti di compravendita. Sentirò anche il parere del notaio, se ci sono novità vi aggiorno

Re: ABROGAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Inviato: mar set 02, 2008 10:38
da userperito
Si come qui in Piemonte...

Re: ABROGAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Inviato: mar set 02, 2008 12:41
da Enrico
A mio avviso l'AQE o L'ACE non è abolito per gli atti di compravendita.
Infatti l'art. 35 della Legge 25 giugno 2008 , n. 112, coordinato con la Legge n.133, abolisce i commi 3 e 4 dell'art. 6 ed i commi 8 e 9 dell'art.15 del D.Lsg 192.
Evidenzio che il comma 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lgs n. 192 sono già stati abrogati dal D.Lgs. n. 311
Consideriamo il caso che l'art. 35 della Legge 112 faccia riferimento al D.Lgs 311 e non, come erroneamente scritto al D.Lgs 192: il comma 3 (stesso discorso comunque è valido per il comma 4) recita: Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari GIA' DOTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ......, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o copia autenticata.
Quindi il discorso di non presentazione dell'AQE o dell'ACE è valido solo per le unità già in possesso degli attestati in oggetto.
Rimangono invariati i commi 1 ed 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311 i quali ribadiscono che, negli atti di compravendita, gli immobili devono essere dotati dell'AQE o dell'ACE, rispettando in ogni caso le gradualità temporali descritte.
Esempio:
Capannone artigianale di 900 mq edificato negli anni 70 è oggetto di compravendita.
Non essendo già dotato di ACE o AQE, gli stessi devono essere allegati all'atto di compravendita. (in conformità ai commi 1 ed 1 bis dell'art.6 del D.Lsg 311).
Inoltre ad essere pignoli, visto che art. 35 della Legge 112 citando il D.Lsg 192 abolisce commi già aboliti, nulla quindi è mutato rispetto alla situazione precedente, quindi ai mio avviso anche per gli immobili già dotati di AQE o ACE, gli stessi dovranno ugulamenti essere allegati agli atti di compravendita.
Con l'errore dell'art. 35 si presenta così una situazione analoga alla detrazione fiscale del 55% delle strutture orizzontali non previste nella finanziaria 2007 poichè nel decreto applicativo si sono scordati di inserire i valori minimi di trasmittanza.
Cosa ne Pensate?