quando una attività rientra nel pubblico spettacolo?
Io faccio riferimento a questa circolare:
LETTERA CIRCOLARE 14 GIUGNO 1984 N 12388/4109/A.1
dove viene distinto: attività private e attività di pubblico spettacolo. In sostanza si intende attività di pubblico spettacolo quando si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro.
Potete confermare/correggere, grazie in anticipo.
att.83 pubblico spettacolo
Moderatore: Edilclima
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att.83 pubblico spettacolo
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: att.83 pubblico spettacolo
Se parli di questioni legate alle licenze e/o pubblica sicurezza va bene, ma se parli di prevenzione incendi non credo che tu possa fare riferimento a tale circolare, la quale è stata emanata appunto per fini diversi dalla prevenzione incendi.
Daltronde la stessa circolare cita il DM 16/02/82, però solo per fare riferimento alle 100 persone nel criterio dell'affollamento.
Il punto 83 del DM parla di locali di spettacolo e trattenimento in genere, senza alcuna distinzione di tipo privato-pubblico-a fini di lucro.
Daltronde la stessa circolare cita il DM 16/02/82, però solo per fare riferimento alle 100 persone nel criterio dell'affollamento.
Il punto 83 del DM parla di locali di spettacolo e trattenimento in genere, senza alcuna distinzione di tipo privato-pubblico-a fini di lucro.
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Re: att.83 pubblico spettacolo
mi risulta invece che una festa privata, anche se superiore alle 100 pp, non è soggetta a prevenzione incendi.
Poi mi vengono in mente i bar dove ad esempio trasmettono le partite di calcio, è un locale di pubblico spettacolo?
Poi mi vengono in mente i bar dove ad esempio trasmettono le partite di calcio, è un locale di pubblico spettacolo?
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Re: att.83 pubblico spettacolo
In effetti la Circ.20/11/82 n.52 riporta quanto segue:
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".
4.1 - Chiarimento relativo
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
con il che riporterebbe il discorso alla circolare da te citata.
Conseguentemente dove c'è esigenza di pubblica sicurezza, c'è CPI e viceversa (sempre fermo rimanendo il requisito delle 100 presenze paganti o meno).
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".
4.1 - Chiarimento relativo
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
con il che riporterebbe il discorso alla circolare da te citata.
Conseguentemente dove c'è esigenza di pubblica sicurezza, c'è CPI e viceversa (sempre fermo rimanendo il requisito delle 100 presenze paganti o meno).
Re: att.83 pubblico spettacolo
Vedasi anche la Lettera-circolare n. 12388/4109 del 14/06/1984 "Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale"
Re: att.83 pubblico spettacolo
Terminus ha scritto:In effetti la Circ.20/11/82 n.52 riporta quanto segue:
D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".
4.1 - Chiarimento relativo
Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.).
La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.).
con il che riporterebbe il discorso alla circolare da te citata.
Conseguentemente dove c'è esigenza di pubblica sicurezza, c'è CPI e viceversa (sempre fermo rimanendo il requisito delle 100 presenze paganti o meno).
però scusa non è proprio un discorso assoluto di persone, perchè se non ricordo male (chiedo conferma a voi) per i luoghi di culto, dove sembra una situazione paragonabile ad un teatro, visto che c'è gente seduta, ecc non è richiesto alcun CPI