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Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mag 16, 2008 10:15
da marcello60
In occasione della fine lavori relativa alle opere di un edificio di nuova costruzione, come noto, il D.L. deve redigere una asseverazione da consegnare in comune.
Il DLGS 192 art.8 comma 2 (come modificato dal DLGS 311) recita come segue:

2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed
alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica
dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e
presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è
inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione
asseverata.


A questo punto il D.L. mi pone la seguente domanda: "perchè io D.L. devo asseverare l'AQE (visto che l'ha redatto lei)?".

In effetti credo che su questo punto il comma 2 sopra citato non sia corretto: "l'attestato" dovrebbe essere sostituito con "all'attestato"...

Siete dello stesso parere anche voi? esistono bozze di asseverazione in bianco da utilizzare? il notaio sarà anche lui dello stesso parere oppure avrà qualcosa da eccepire seguendo alla lettera il decreto? :?:

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mag 16, 2008 16:30
da gfrank
Si. L'AQE deve essere asseverato dal D.L.
All'atto pratico non cambia nulla, giacchè il D.L: deve controllare il rispetto di quanto realizzato in conformità al progetto, e che lo stesso deve dichiaralo nel verbale di collaudo da consegnare al comune.
Infine, visto che lo richiede la legge, deve farlo ... e basta.. :mrgreen:

gfrank

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mag 16, 2008 17:29
da marcello60
Ok grazie :mrgreen: :mrgreen:

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven set 12, 2008 18:46
da umberto
Il direttore dei lavori incaricato dell'asseverazione della "conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti e alla relazione tecnica ... nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio" non puo essere altro che il direttore dei lavori degli impianti, cioè un termotecnico.
Cosa volete che nè sappia un geometra direttore dei lavori delle opere edilizie di impiantistica, termotecnica e isolamento termico?
Quindi il direttore dei lavori, deve essere per forza un termotecnico!! E quindi o lo stesso progettista o altro professionista incaricato, ma non certo il direttore lavori delle opere edilizie!

Saluti a tutti

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: mer ott 29, 2008 16:17
da christianzamagni
Non sono così d'accordo sul fatto che l'asseverazione sia da firmare da parte del termotecnico progetista e direttore dei lavori dell'isolamento e dell'impianto; a mio modo di vedere la norma non individua efficacemente altre direzioni dei lavori se non quella "generale" e quella strutturale.
Ritengo per cui essa debba sicuramente essere firmata dal direttore dei lavori generale ed, al limite, dal direttore dei lavori delle opere impiantistiche.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: mer ott 29, 2008 17:52
da Betu
Io adotto la doppia firma... la mia per i calcoli e poi aggiungo:

Per la conformità dei lavori al progetto: Il direttore lavori____________________ (timbro e firma)


Così io mi prendo la mia responsabilità, il D.L la sua, e comune e notai sono contenti...

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: dom dic 03, 2023 17:43
da Marcus
Betu ha scritto: mer ott 29, 2008 17:52 Io adotto la doppia firma... la mia per i calcoli e poi aggiungo:

Per la conformità dei lavori al progetto: Il direttore lavori____________________ (timbro e firma)


Così io mi prendo la mia responsabilità, il D.L la sua, e comune e notai sono contenti...
la doppia firma sull'AQE?

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: mer feb 28, 2024 13:06
da Ricciardi
Il direttore dei lavori è uno. Se non è in grado di verificare in fase di realizzazione, quanto specificato nelel Legge 10, cambiasse mestiere.
In fondo si tratta di verificare le trasmittanze dei materiali e qualche scheda tecnica degli impianti.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: mar mar 05, 2024 09:15
da roger1
io farei una relazione di una pagina, dove scriverei: "io sottoscritto pincopallo, redigo l'AQE (in allegato) sulla base del progetto e relazione tecnica D.Lgs. 192/05 allegato, per conto della D.L. tizio caio"
Il seguente documento fa controfirmato dalla D.L. come previsto dal comma 2 dell'art. 8 bla bla
e allego sia l'AQE che la relazione d.lgs. 192/05, così io dichiaro che il modulo AQE è conforme alla relazione tecnica di progetto, però poi è il D.L. che assevera, come previsto dalla legge, la conformità delle opere al progetto.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: gio mar 07, 2024 17:14
da Ricciardi
Ma non è che si possono fare e scrivere le cose come ci pare.
E' come dire, al progettista dell'architettonico: perchè devo firmare il fine lavori se il progetto l'ha fatto lei?
Il direttore lavori, si prende l'onere di certificare quanto i progettisti hanno fatto. Se non è in grado, non fa il direttore lavori.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: gio mar 07, 2024 18:02
da ponca
sul vecchio modello, quello valido fino al 2015 c'era la firma congiunta (tecnico abilitato che redigeva i calcoli e DL)
adesso l'hanno tolta, forse era più logico mantenerla

secondo me l'AQE lo firma chi lo fa
il DL trasmettendo la fine lavori assevera automaticamente la conformità delle opere al progetto
poi far controfirmare l'AQE anche al DL può essere comunque una buona idea

AQE che sempre meno vedo girare, in quanto molto spesso vedo chiudere i lavori son il solo APE

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mar 08, 2024 10:18
da Ricciardi
ponca ha scritto: gio mar 07, 2024 18:02 sul vecchio modello, quello valido fino al 2015 c'era la firma congiunta (tecnico abilitato che redigeva i calcoli e DL)
adesso l'hanno tolta, forse era più logico mantenerla

secondo me l'AQE lo firma chi lo fa
il DL trasmettendo la fine lavori assevera automaticamente la conformità delle opere al progetto
poi far controfirmare l'AQE anche al DL può essere comunque una buona idea

AQE che sempre meno vedo girare, in quanto molto spesso vedo chiudere i lavori son il solo APE
Il progettista non può firmare un AQE, essendo una certificazione (o meglio qualificazione) dei lavori eseguiti. L'AQE, equivale ad un APE, solo che non ha caratteristiche d'indipendenza. Il progettista, non mette piede in cantiere, non può qualificare le opere, può farlo solo il Direttore Lavori.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mar 08, 2024 10:39
da ponca
Ricciardi ha scritto: ven mar 08, 2024 10:18
ponca ha scritto: gio mar 07, 2024 18:02 sul vecchio modello, quello valido fino al 2015 c'era la firma congiunta (tecnico abilitato che redigeva i calcoli e DL)
adesso l'hanno tolta, forse era più logico mantenerla

secondo me l'AQE lo firma chi lo fa
il DL trasmettendo la fine lavori assevera automaticamente la conformità delle opere al progetto
poi far controfirmare l'AQE anche al DL può essere comunque una buona idea

AQE che sempre meno vedo girare, in quanto molto spesso vedo chiudere i lavori son il solo APE
Il progettista non può firmare un AQE, essendo una certificazione (o meglio qualificazione) dei lavori eseguiti. L'AQE, equivale ad un APE, solo che non ha caratteristiche d'indipendenza. Il progettista, non mette piede in cantiere, non può qualificare le opere, può farlo solo il Direttore Lavori.
il mio modo di lavorare prevede che il progettista segua la realizzazione delle opere dando supervisione e assistenza al DL per quanto di sua competenza per cui non ci vedo niente di strano nel produrre un AQE a fine lavori, che poi viene controfirmato o asseverato dal DL in modo che ciascuno risponda del suo (il termotecnico dei calcoli energetici e il DL dei materiali e della rispondenza al progetto)

se il progettista non mette piede in cantiere e il suo incarico si esaurisce con la progettazione (può essere pure che progettazione e DL siano seguite da soggetti diversi) allora l'AQE lo farà il DL o un altro tecnico incaricato dal committente disponibile a seguire la realizzazione dell'opera con competenze termotecniche

sforziamoci a vedere la questione dal punto di vista del DL, perchè mail il DL dovrebbe firmare i calcoli fatti dal termotecnico? lui risponde della posa e della rispondenza al progetto (e già non è poco), non dei calcoli energetici, dell'inserimento dati sul software ecc.. che la classe energetica sia A4 piuttosto che A3 non è affar suo

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mar 15, 2024 15:33
da vinz75
@ponca In Toscana l'AQE è stato sostituito dall'APE per legge regionale

Quanto al discorso della DL, se prendiamo a riferimento i lavori pubblici ad ex ci sono i direttori operativi delle strutture e/o degli impianti.
Il fatto che nel privato ci sia un solo DL è solo una questione economica.
Per lavori di un certo rilievo che mi sono capitati, ho sempre avuto incarico di fare il DL delle opere di mia competenza.

Re: Asseverazione del Direttore Lavori secondo DLGS 192 / 311

Inviato: ven mar 15, 2024 17:56
da ponca
vinz75 ha scritto: ven mar 15, 2024 15:33 @ponca In Toscana l'AQE è stato sostituito dall'APE per legge regionale
grazie Vinz, ecco perchè non ne vedevo..