Scelta valori limite per opera pubblica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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gionap
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Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da gionap »

I valori limite da rispettare per l'indice di prestazione energetica e per le trasmittanze, per un nuovo edificio privato, dipendono dalla data della richiesta del permesso di costruire. In base a quale riferimento temporale si scelgono i valori limite da rispettare per un edificio pubblico, realizzato cioè mediante la procedura prevista per i lavori pubblici? Io sostengo che sia l'affidamento dell'incarico di progettazione. Qualcuno è a conoscenza di riferimenti normativi in merito? La questione è sorta per un progetto di qualche anno fa, per cui non era stata fatta la verifica L10, ora richiesta dal RUP.
Grazie.
MAX76
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da MAX76 »

Per una opera pubblica sottoposta a regime di legge quadro la relazione tecnica doveva essere presentata prima del progetto definitivo in quanto alla presentazione dello stesso dovevano essere acquisiti tutti i pareri per poter procedere alla stesura del definitivo e successivamente dell'esecutivo.

Quindi se si è saltato tale punto bisogna far riferimento alla data di richiesta del permesso di costruire o della DIA anche se fossero successiva all'aggiudicazione dell'appalto stesso all'impresa esecutrice.

Queste sono indicazioni di massima valevoli per i casi con progetto esecutivo a base di gara; per un appalto integrato le cose possono essere più complicate ed ancor di più se l'appalto risulta misto con servizi e forniture oltre ad opere e quindi già in regime di 163/06 (la De Lise mentre prima si aveva la 109/94 con il DPR 554/99 ovvero la Merloni)
gionap
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da gionap »

MAX76 ha scritto:Per una opera pubblica sottoposta a regime di legge quadro la relazione tecnica doveva essere presentata prima del progetto definitivo in quanto alla presentazione dello stesso dovevano essere acquisiti tutti i pareri per poter procedere alla stesura del definitivo e successivamente dell'esecutivo.

Quindi se si è saltato tale punto bisogna far riferimento alla data di richiesta del permesso di costruire o della DIA anche se fossero successiva all'aggiudicazione dell'appalto stesso all'impresa esecutrice.

Queste sono indicazioni di massima valevoli per i casi con progetto esecutivo a base di gara; per un appalto integrato le cose possono essere più complicate ed ancor di più se l'appalto risulta misto con servizi e forniture oltre ad opere e quindi già in regime di 163/06 (la De Lise mentre prima si aveva la 109/94 con il DPR 554/99 ovvero la Merloni)
Si ma il permesso di costruire o la DIA non sono pervisti in genere per le opere pubbliche, comunque non nel mio caso.
MAX76
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da MAX76 »

Forse è meglio che precisi il tutto perchè io faccio quasi esclusivamente opere pubbliche e sul cartello di cantiere c'è sempre e comunque un permesso di costruire o una DIA o un estremo di pratica edilizia approvata dal comune anche perchè, pur essendo opera pubblica, una costruzione soggetta a L10 deve avere un numero di protocollo ed una pratica in comune.

Anzi il fatto che in fase di definitivo non vi siano tutti i pareri acquisiti agli enti può portare l'impresa aggiudicataria ad esporre delle riserve sostanziali sull'appalto ed il RUP (se è lo stesso della fase di progettazione) può avere pesanti colpe in quanto il progetto approvato non era a tutti gli effetti cantierabile.
gionap
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da gionap »

MAX76 ha scritto:Forse è meglio che precisi il tutto perchè io faccio quasi esclusivamente opere pubbliche e sul cartello di cantiere c'è sempre e comunque un permesso di costruire o una DIA o un estremo di pratica edilizia approvata dal comune anche perchè, pur essendo opera pubblica, una costruzione soggetta a L10 deve avere un numero di protocollo ed una pratica in comune.
Nel caso in esame non c'è DIA nè altra pratica edilizia assimilabile, ma gli atti previsti dalla Merloni. Si tratta di un abbattimento e ricostruzione di un edificio di proprietà comunale. Il RUP ed il progettista sono nuovi, cioè diversi da quelli del progetto originario. Il problema è che si vorrebbe sanare la situazione inserendo la verifica L10 all'epoca omessa, ma senza variare troppo il costo del progetto. Quindi fondamentale è la scelta del limite temporale a cui far riferiemnto per i parametri da verificare. Con quelli del 2008 sarebbero richiesti spessori degli isolanti notevoli con costi elevati.
MAX76
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da MAX76 »

Se sei in regime di Merloni (e non 163/06) devi vedere nel capitolato speciale d'appalto a quale legge in merito al risparmio energetico si faceva riferimento.
Poi verifica le date di approvazione delle varie fasi progettuali e soprattutto la data di validazione del progetto esecutivo.
Per ultimo le date di emissione del bando (ed in particolare quando è andato in pubblicazione su G.U.), di aggiudicazione definitiva all'impresa esecutrice e di inizio lavori.

Se la data di validazione è successiva alle nuove leggi sul risparmio energetico il progettista è fuori dalla partita e rimane un problema del RUP e dell'amministrativo che ha redatto e controfirmato il bando.

Se la data di pubblicazione è successiva alle nuove leggi si tolgono anche il RUP e l'amministrativo e resta un problema di DL e di cosa è previsto dal capitolato per la messa a norma di progetti per aggiornamento legislativo.

Se l'inizio lavori risultasse anch'esso successivo alle nuove disposizioni non vi sono più problemi in quanto si rientra nella casistica di variante in corso d'opera per introduzione di nuova normativa.

Ti ho esposto in breve le varie possibilità che generalmente si presentano; se il tutto è, come temo, precedente e si ricade nel caso 1 (praticamente mancanza materiale di un documento necessario per la validazione del progetto) la stessa impresa esecutrice dovrebbe procedere con una riserva motivata, richiedere l'adeguamento del progetto e i necessari passaggi presso il comune (ufficio per le L10/91) che debbono essere a carico del RUP e del progettista con errore progettuale e di procedura (quindi colpe e conseguenti oneri per progettista e RUP).

Detto tra noi la vedo male; l'unica è sperare che ci sia un amico in comune con un numero di protocollo a disposizione per avere una L10 precedente alle nuove norme altrimenti non si può avere l'agibilità dell'edificio.

E' per questo che nel pubblico la legge 10 dovrebbe essere presentata sempre in fase di approvazione di PD in modo da avere un documento firmato ed approvato e già presentato in comune (in concomitanza con le altre richieste agli enti) che permetta di mettere una data che ferma i tempi delle leggi evitando ricorse impossibili.
Spd
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da Spd »

Effettivamente dal punto di vista normativo c'è un buco.

Per assimilazione a quanto avviene per i lavori privati, doveil tempo scorre dal protocollo della DIA o del Permesso, direi che potresti provare a usare questi riferimenti senza troppi problemi:

- data della convocazione della conferenza dei servizi, oppure
- data di approvazione del CTA

Per estensione, anche se più opinabile, si potrebbe invece arrivare a:
- approvazione del progetto preliminare, o
- affidamento del progetto definitivo, o
- stanziamento di fondi.
gionap
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da gionap »

Spd ha scritto: Per assimilazione a quanto avviene per i lavori privati, doveil tempo scorre dal protocollo della DIA o del Permesso, direi che potresti provare a usare questi riferimenti senza troppi problemi:

- data della convocazione della conferenza dei servizi, oppure
- data di approvazione del CTA
Scusa l'ignoranza cos'è il CTA?
Spd
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Re: Scelta valori limite per opera pubblica

Messaggio da Spd »

Il Comitato Tecnico Amministrativo, organo del Ministero delle Infrastrutture, demandato a visionare i progetti su beni demaniali e a darne l'approvazione.

Nel tuo caso, se non c'è stato questo passaggio perché non pertinente, potrebbe andare bene anche l'approvazione in Giunta o in Consiglio Comunale.
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