Modifiche ad attività esistente non soggetta
Moderatore: Edilclima
Modifiche ad attività esistente non soggetta
Buonasera a tutti,
mi è stata richiesta una consulenza antincendio per un capannone esistente.
Il capannone è stato utilizzato principalmente come deposito (di materiali isolanti per l’edilizia) ed è dotato di una piccola area uffici. Il nuovo proprietario lo utilizzerà depositando la medesima tipologia di materiali e ricaverà, all'interno dell’area deposito, uno spazio da adibire a piccole lavorazioni, mediante la realizzazione di una nuova struttura a “soppalco”. Lo scopo del soppalco è quello di ottenere un volume facilmente climatizzabile, sopra il quale non è previsto lo stoccaggio di materiali.
Considerati i quantitativi di materiale da depositare, l’attività non rientra tra quelle soggette ai controlli VVF. Il capannone, tuttavia, è dotato di un progetto antincendio depositato e approvato nel 1996; il CPI non è però mai stato rilasciato poiché, all'epoca, non furono consegnate le certificazioni dei materiali e degli impianti allora richieste.
Inserendomi quindi in un’attività esistente e considerato che il progetto antincendio risulta depositato e approvato, avendo verificato che gli impianti e gli apprestamenti antincendio sono stati realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto, ritengo che gli adempimenti principali da effettuare siano:
- la verifica del rispetto delle lunghezze di esodo a seguito dell’inserimento del soppalco (direi secondo il Codice di prevenzione incendi);
- la realizzazione di una parete di compartimentazione nei confronti dI un capannone adiacente almeno EI60 (sugli altri prospetti sono presenti distanze sufficienti rispetto ad altri fabbricati).
Considerato che la storia del fabbricato risulta in parte “monca” e che, allo stato attuale, l’attività non è soggetta ai controlli dei VVF, mi chiedo se quanto sopra possa ritenersi sufficiente o se vi siano ulteriori aspetti da approfondire.
Ringrazio in anticipo chiunque vorrà rispondere!
mi è stata richiesta una consulenza antincendio per un capannone esistente.
Il capannone è stato utilizzato principalmente come deposito (di materiali isolanti per l’edilizia) ed è dotato di una piccola area uffici. Il nuovo proprietario lo utilizzerà depositando la medesima tipologia di materiali e ricaverà, all'interno dell’area deposito, uno spazio da adibire a piccole lavorazioni, mediante la realizzazione di una nuova struttura a “soppalco”. Lo scopo del soppalco è quello di ottenere un volume facilmente climatizzabile, sopra il quale non è previsto lo stoccaggio di materiali.
Considerati i quantitativi di materiale da depositare, l’attività non rientra tra quelle soggette ai controlli VVF. Il capannone, tuttavia, è dotato di un progetto antincendio depositato e approvato nel 1996; il CPI non è però mai stato rilasciato poiché, all'epoca, non furono consegnate le certificazioni dei materiali e degli impianti allora richieste.
Inserendomi quindi in un’attività esistente e considerato che il progetto antincendio risulta depositato e approvato, avendo verificato che gli impianti e gli apprestamenti antincendio sono stati realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto, ritengo che gli adempimenti principali da effettuare siano:
- la verifica del rispetto delle lunghezze di esodo a seguito dell’inserimento del soppalco (direi secondo il Codice di prevenzione incendi);
- la realizzazione di una parete di compartimentazione nei confronti dI un capannone adiacente almeno EI60 (sugli altri prospetti sono presenti distanze sufficienti rispetto ad altri fabbricati).
Considerato che la storia del fabbricato risulta in parte “monca” e che, allo stato attuale, l’attività non è soggetta ai controlli dei VVF, mi chiedo se quanto sopra possa ritenersi sufficiente o se vi siano ulteriori aspetti da approfondire.
Ringrazio in anticipo chiunque vorrà rispondere!
- weareblind
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- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Se l'attività oggi non è soggetta, perché lo hai controllato, effettua valutazione di rischio incendio col D.M. 3 settembre 2021.
Se a basso rischio, userai il Minicodice, se no il Codice. Da lì salteranno fuori tutte le esigenze.
Se a basso rischio, userai il Minicodice, se no il Codice. Da lì salteranno fuori tutte le esigenze.
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Buongiorno, grazie per la risposta.
Ma il fatto che esista un progetto approvato e depositato ai VVF, secondo il quale il capannone è stato realizzato e mantenuto in esercizio, non conta nulla?
La realizzazione del soppalco non cambia nulla sostanzialmente alla sua funzione, anzi riduce l'area di stoccaggio a favore di uno spazio di lavoro a rischio minore...
Ma il fatto che esista un progetto approvato e depositato ai VVF, secondo il quale il capannone è stato realizzato e mantenuto in esercizio, non conta nulla?
La realizzazione del soppalco non cambia nulla sostanzialmente alla sua funzione, anzi riduce l'area di stoccaggio a favore di uno spazio di lavoro a rischio minore...
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Il progetto del 1996 è antecedente anche al vecchio DM 10/03/1998, quindi lo lascerei perdere completamente.
Oggi devi fare una VRI da inserire nel DVR aziendale e pertanto devi seguire le norme attuali.
Il soppalco in ogni caso modifica il layout del capannone ed inserisce postazioni di lavoro prima non presenti, quindi cambia tutto.
Oggi devi fare una VRI da inserire nel DVR aziendale e pertanto devi seguire le norme attuali.
Il soppalco in ogni caso modifica il layout del capannone ed inserisce postazioni di lavoro prima non presenti, quindi cambia tutto.
- weareblind
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Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Ieri era soggetta. se oggi no, tu valuti oggi. Il pregresso è irrilevante.
Scurdamc o passat
Scurdamc o passat
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Chiarissimo. Grazie mille ad entrambi!
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Ma la valutazione progetto approvata nel 96 a che attività faceva riferimento? Perchè allora era soggetta e oggi no? Sarà ben cambiato qualcosa...
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
In ogni caso, trattandosi di una VRI per il TUS, non si può certo fare riferimento ad una valutazione di 30 anni fa antecedente al DM 10/03/98.
Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Quello che è cambiato è la definizione dell'attività soggetta: prima bastava che la superficie lorda superasse i 1000 m2, mentre adesso secondo DPR 151/2011 devono coesistere due condizioni: non solo una superficie lorda superiore a 1000 m2, ma anche un quantitativo di merci e materiale combustibile superiore ai 5000 kg. Quest'ultima condizione non sussiste, per cui l'attività non è soggetta.boba74 ha scritto: lun feb 23, 2026 13:00 Ma la valutazione progetto approvata nel 96 a che attività faceva riferimento? Perchè allora era soggetta e oggi no? Sarà ben cambiato qualcosa...
- weareblind
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Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Allora Vri col Codice.