Mi trovo a dover valutare uno stabilimento industriale costituito da un unico compartimento antincendio, all’interno del quale dovrebbero insediarsi due diversi affittuari, ciascuno con un proprio responsabile dell’attività.
Affittuario A: intende svolgere una lavorazione del legno, quindi rientra nell’attività n. 37 del DPR 151/2011.
Affittuario B: svolgerebbe semplicemente stoccaggio di bottiglie di vetro, che non ricade apparentemente in nessuna delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (la superficie è inferiore a quella per una 70).
La mia idea sarebbe quella di:
1)presentare una SCIA con VPRO per l’attività 73 da parte del proprietario dell’immobile, per gestire gli impianti comuni (es: Idrico, IRAI, SENFC, ecc...) e le interferenze tra i due affittuari;
2)presentare una seconda SCIA con VPRO per l’attività 37 relativa all’affittuario che tratta il legno.
Domanda:
Con questa impostazione (VPRO per il contenitore + VPRO per l’attività 37), è possibile mantenere un unico compartimento antincendio, senza dover realizzare una compartimentazione interna tra i due affittuari, creando quindi vie di esodo comuni?
In caso positivo sarebbe possibile eseguirlo senza ricorrere ad una deroga?
Attività 73 senza compartimentazione
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 73 senza compartimentazione
Sicuramente non è possibile in soluzione conforme, perché, come indicato nel capitolo S3 del codice, attività diverse (o aree della stessa attività con livelli di rischio differenti) devono essere collocate in compartimenti separati.
Inoltre, secondo il capitolo S.3.7.1, le pareti di separazione tra attività con responsabili differenti devono comunque avere una classe minima di resistenza al fuoco EI60.
Oltre a queste indicazioni, è necessario rispettare le superfici massime dei compartimenti previste dal Codice.
Se hai necessità di mettere in comunicazione le due attività, puoi realizzare delle comunicazioni (almeno tramite porte tagliafuoco), come previsto dal capitolo S.3.10.
Se è previsto un esodo comune tra le due attività, occorre inoltre applicare quanto indicato al capitolo S.4.5.13, facendo specifica valutazione del rischio.
In sintesi, la mancanza di compartimentazione non è ammessa con iter ordinario.
Le alternative sono: richiedere una deroga (molto difficile da ottenere), oppure valutare una soluzione alternativa attraverso analisi con FSE.
Secondo me, ti conviene realizzare la parete di compartimentazione, magari in cartongesso.
Inoltre, secondo il capitolo S.3.7.1, le pareti di separazione tra attività con responsabili differenti devono comunque avere una classe minima di resistenza al fuoco EI60.
Oltre a queste indicazioni, è necessario rispettare le superfici massime dei compartimenti previste dal Codice.
Se hai necessità di mettere in comunicazione le due attività, puoi realizzare delle comunicazioni (almeno tramite porte tagliafuoco), come previsto dal capitolo S.3.10.
Se è previsto un esodo comune tra le due attività, occorre inoltre applicare quanto indicato al capitolo S.4.5.13, facendo specifica valutazione del rischio.
In sintesi, la mancanza di compartimentazione non è ammessa con iter ordinario.
Le alternative sono: richiedere una deroga (molto difficile da ottenere), oppure valutare una soluzione alternativa attraverso analisi con FSE.
Secondo me, ti conviene realizzare la parete di compartimentazione, magari in cartongesso.
- weareblind
- Messaggi: 4041
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 73 senza compartimentazione
Lo trovo insensato, ma concordo.
Re: Attività 73 senza compartimentazione
Innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
cosa intendi?
- weareblind
- Messaggi: 4041
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 73 senza compartimentazione
Trovo insensato non poter rilasciare permessi di prevenzione incendi a più ragioni sociali, unico permesso cointestato.
Quindi concordo col collega.
Quindi concordo col collega.