Attività 12.1.A Deposito gasolio

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boba74
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Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Salve, ho un deposito di gasolio ad uso agricolo e rifornimento mezzi di un attività, da 5000lt, classica cisterna fuori terra con tettoia e serbatoio di contenimento. Perciò dovrebbe essere soggetto come attività 12.1.A.

Ora, ai sensi del DM 19/03/1990 che tratta appunto di questi serbatoi, è prescritta una distanza di protezione e una distanza di sicurezza interna pari a 3m, inoltre è prescritta la presenza di un'area profonda 3 me completamente sgombra di vegetazione.
Domanda: il limite di 3m va rispettato anche nei confronti di fabbricati?
Ad esempio, se la cisterna si trova in un piazzale, attorno è priva di vegetazione ma è a 1m di distanza da un fabbricato ad uso tecnico (locale pompe), ci può stare o la distanza di 3m rimane tassativa?
Perchè per distanza di protezione si fa riferimento al confine dell'attività, ma in questo caso siamo completamente all'interno del confine, e lo spazio sgombro di 3 m si riferisce alla presenza di vegetazione (o materiali combustibili), il fatto di avere un fabbricato (privo di materiali combustibili, e per altro privo di persone) esclude quindi la necessità di stare a 3m?
Nel DM 31/07/1934 ci sono dei riferimenti alle distanze, ma si parla sempre di grossi serbatoi, non riesco a inquadrare il mio caso, e soprattutto quando parla di edifici intende edifici di civile abitazione, o con affollamento o che trattano materiali combustibili, o intende "tutti" i fabbricati?....
:roll:
Terminus
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da Terminus »

In primo luogo se il CDM è a carico di azienda agricola, ai sensi della L.116/2014 non è soggetto a controllo VVF.
In secondo luogo il DM parla di 5 metri da fabbricati generici e 3 metri di area completamente sgombra da qualsiasi cosa.
boba74
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Terminus ha scritto: mar giu 03, 2025 13:17 In primo luogo se il CDM è a carico di azienda agricola, ai sensi della L.116/2014 non è soggetto a controllo VVF.
In secondo luogo il DM parla di 5 metri da fabbricati generici e 3 metri di area completamente sgombra da qualsiasi cosa.
Quale DM? Forse mi sono perso qualche norma...
boba74
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Riguardo all'azienda agricola, vale qualunque azienda agricola?
Nel mio caso specifico la proprietà e l'uso della cisterna è a carico di un'impresa agricola, ma si trova all'interno di un'attività di trasformazione di prodotti agricoli (dello stesso proprietario dell'azienda agricola vera e propria...), che sarebbe più un'attività industriale :roll:
boba74
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Scusa, non riesco a capire dove sta scritta la differenza tra distributori "mobili" e distributori rimovibili".... :roll:
Terminus
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da Terminus »

boba74 ha scritto: mar giu 03, 2025 14:38 Quale DM? Forse mi sono perso qualche norma...
hai citato il DM 19/03/1990, sì mi sa che ti sei perso qualcosa.
Il DM 22/11/2017 è quella la regola tecnica da applicare
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da Terminus »

boba74 ha scritto: mar giu 03, 2025 14:54 Scusa, non riesco a capire dove sta scritta la differenza tra distributori "mobili" e distributori rimovibili".... :roll:
Il vecchio DM 19/03/90 parlava di "contenitori-distributori mobili".
Ora si parla di "contenitori-distributori" rimovibili.
ma sono la stessa cosa
boba74
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Effettivamente mi ero perso qualcosina....
Ma allora, il mio caso è attività 13 o attività 12? Non ci sto più capendo... :roll:
Ultima modifica di boba74 il mer giu 04, 2025 08:34, modificato 2 volte in totale.
Terminus
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da Terminus »

Se hai un contenitore-distributore non ci sono dubbi, essendo la 13.1.A declaratoria specifica
boba74
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

OK se capisco bene:
il mio caso è il 13.1.A e si applica il DM 22/11/2017.
A meno che, trattandosi di azienda agricola, non è soggetto. Ma in tal caso, a prescindere dal fatto che non sia soggetto, si deve rispettare ugualmente il DM? :roll:
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da boba74 »

Altra domanda:
Sulle distanze di sicurezza, parla di 5m dai fabbricati.
Dopo però dice che tali distanze (tra cui anche quella dai fabbricati) possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione EI60 per un altezza pari a quella del contenitore +0,5m e una larghezza pari a quella del contenitore + 0,5m.
Ora, se il fabbricato in questione è costruito in laterizi semipieni (quindi è già REI60) e non ha aperture nella zona adiacente il contenitore (entro i limiti delle distanze laterali e superiori), si può automaticamente ridurre la distanza minima di sicurezza a 2,5m? :roll:
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da weareblind »

boba74 ha scritto: mer giu 04, 2025 08:34 OK se capisco bene:
il mio caso è il 13.1.A e si applica il DM 22/11/2017.
A meno che, trattandosi di azienda agricola, non è soggetto. Ma in tal caso, a prescindere dal fatto che non sia soggetto, si deve rispettare ugualmente il DM? :roll:
Certo, l'esenzione è sulla pratica amministrativa, non sulle misure di sicurezza. E l'esenzione è fino a 6 mc.
Legge 11 agosto 2014, n. 116
Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano
depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da Terminus »

boba74 ha scritto: mer giu 04, 2025 08:39 Altra domanda:
Sulle distanze di sicurezza, parla di 5m dai fabbricati.
Dopo però dice che tali distanze (tra cui anche quella dai fabbricati) possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione EI60 per un altezza pari a quella del contenitore +0,5m e una larghezza pari a quella del contenitore + 0,5m.
Ora, se il fabbricato in questione è costruito in laterizi semipieni (quindi è già REI60) e non ha aperture nella zona adiacente il contenitore (entro i limiti delle distanze laterali e superiori), si può automaticamente ridurre la distanza minima di sicurezza a 2,5m? :roll:
Bella domanda.
Verrebbe da dire di no, perchè hai comunque un fabbricato troppo vicino e la distanza di 5m (tanto più quella di 3m) prescinde dalla tipologia del fabbricato.
Se comunque il fabbricato, quindi la parete in questione, avesse dimensioni che superano l'ingombro del CDR di quei 50cm per parte, probabilmente si potrebbe accettare la situazione, visto che a quel punto quello che c'è dietro al muro (locale chiuso e spazio aperto) non conterebbe più.
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Re: Attività 12.1.A Deposito gasolio

Messaggio da weareblind »

A rigore e a prescindere, comunque a tutela dell'edificio, la norma chiede distanza dallo stesso. Per me non si può.
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