Ora, ai sensi del DM 19/03/1990 che tratta appunto di questi serbatoi, è prescritta una distanza di protezione e una distanza di sicurezza interna pari a 3m, inoltre è prescritta la presenza di un'area profonda 3 me completamente sgombra di vegetazione.
Domanda: il limite di 3m va rispettato anche nei confronti di fabbricati?
Ad esempio, se la cisterna si trova in un piazzale, attorno è priva di vegetazione ma è a 1m di distanza da un fabbricato ad uso tecnico (locale pompe), ci può stare o la distanza di 3m rimane tassativa?
Perchè per distanza di protezione si fa riferimento al confine dell'attività, ma in questo caso siamo completamente all'interno del confine, e lo spazio sgombro di 3 m si riferisce alla presenza di vegetazione (o materiali combustibili), il fatto di avere un fabbricato (privo di materiali combustibili, e per altro privo di persone) esclude quindi la necessità di stare a 3m?
Nel DM 31/07/1934 ci sono dei riferimenti alle distanze, ma si parla sempre di grossi serbatoi, non riesco a inquadrare il mio caso, e soprattutto quando parla di edifici intende edifici di civile abitazione, o con affollamento o che trattano materiali combustibili, o intende "tutti" i fabbricati?....
