Buonasera,
avrei bisogno di aiuto in merito alla seguente situazione per capire se, in termini di sicurezza, sarebbe necessario intervenire per la tutela dei condomini.
Nel mio condominio sono stati costruiti n.5 box di pertinenza seminterrati e tutti accessibili solo dall'esterno. Uno di questi box (circa 23 mq) è adiacente ad un locale cantina (di circa 30mq) originariamente accessibile solo dal vano scala condominiale. Suddetto box e cantina sono stati acquistati dalla stessa persona che ad un certo punto ha pensato bene (senza alcuna approvazione dell'ufficio tecnico comunale e dell'assemblea condominiale) di eliminare la parete che divideva le due unità immobiliari citate, ottenendo così un box di circa 50 mq che in questo modo diventa accessibile anche dal vano scala condominiale originariamente collegato con la sola cantina. La porta attraverso la quale oggi si accede dalla vano scala al box suddetto, (una volta ingresso della sola cantina) è di semplice metallo con spessore di qualche mm e quindi il quesito che vi pongo è il seguente:
"In caso di incendio nel box in questione, siamo sicuri con questa vecchia porta di metallo che lo separa dal vano scala condominiale, o dovrebbe essere installata una porta antincendio/parafiamma antipatico?"
Quale norma se esistente, dovrebbe essere applicata?
Faccio presente che l'altezza del nostro edificio è tra gli 11 e i 12 metri.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà essere così cortese da aiutarmi a capire il da farsi per la sicurezza delle persone nel mio condominio.
Donato Barbetta
Box di pertinenza condominiale comunicante con vano scala condominio
Moderatore: Edilclima
Re: Box di pertinenza condominiale comunicante con vano scala condominio
Per rispondere compiutamente occorrerebbe avere sotto mano la planimetria del piano autorimesse.
Comunque in via generale, le norme di prevenzione incendi divengono obbligatorie sopra i 300mq, senza contare in questa superficie i box direttamente accessibili dall'esterno.
Sotto i 300mq i VVF hanno emanato la circolare 19/12/2020 n.17496 di riferimento ma non obbligatoria.
Sotto i 100mq questa circolare prevede una resistenza al fuoco almeno pari a 30 per le strutture e le pareti di separazione dai locali adiacenti, mentre le comunicazioni con i vani condominiali possono essere fatte anche con una porta metallica piena.
Ovviamente se quella porta è invece di tipo tagliafuoco EI60 o anche EI120 (la differenza di prezzo è irrisoria) la sicurezza aumenta.
Comunque in via generale, le norme di prevenzione incendi divengono obbligatorie sopra i 300mq, senza contare in questa superficie i box direttamente accessibili dall'esterno.
Sotto i 300mq i VVF hanno emanato la circolare 19/12/2020 n.17496 di riferimento ma non obbligatoria.
Sotto i 100mq questa circolare prevede una resistenza al fuoco almeno pari a 30 per le strutture e le pareti di separazione dai locali adiacenti, mentre le comunicazioni con i vani condominiali possono essere fatte anche con una porta metallica piena.
Ovviamente se quella porta è invece di tipo tagliafuoco EI60 o anche EI120 (la differenza di prezzo è irrisoria) la sicurezza aumenta.
Re: Box di pertinenza condominiale comunicante con vano scala condominio
Grazie e comunque, non appena possibile, caricherò una foto delle planimetrie dell'area interessata