Buongiorno a tutti,
a seguito del post di qualche giorno volevo capire l'iter procedurale per tali edifici.
Faccio un riepilogo delle casistiche magari potrà tornare utile a qualche altro collega.
In sostanza edifici civile abitazione altezza 12/24 non sono soggetti a DPR151/11.
Se tale edifico è stato costruito prima del 27/06/87 ( giorno di entrata in vigore del DM 16.05.87) e non ha subito modifiche rilevanti ( 50%solai / scale / altezza ) ad oggi serve adeguarlo solamente al punto 9 bis del DM 25/01/2019.
Se lo stesso ha subito modifiche ( vedi sopra ) esso dovrà rispettare integralmente il DM 25/01/2019.
Se tale edificio è stato costruito dopo il 27/06/87 ( giorno di entrata in vigore del DM 16.05.87 ) tale edificio dovrà seguire integralmente il DM 25/01/2019.
Nello specifico per chiedere se dovessi applicare il DM 25/01/2019 per tali edifici non rientranti in attività soggetta devo effettuare tutta la progettazione come fosse una normale SCIA antincendio con la differenza che al comando VVF non va inviato nulla?
Quindi andranno fatti anche tutti i CERT-REI/DICH.PROD etc.. ma rimarranno archiviati nella pratica consegnata solo al titolare dell'attività?
Ringrazio
Edificio civile abitazione 12-24 m
Moderatore: Edilclima
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Credo tu stia facendo un pò di confusione.
Il DM 25/01/19 divide gli adempimenti nell'art.2 e nell'art.3
L'art.2 (facciate) di applica solo agli edifici soggetti a controllo, nuovi o in caso di rifacimento delle facciate oltre il 50%.
L'art.3 (GSA) si applica a tutti gli edifici anche non soggetti con le tempistiche e le modalità stabilite.
La data spartiacque per l'applicazione dell'art.2 è quella di entrata in vigore dello stesso DM (06/05/2019), non quella del DM 246/87, mentre l'art.3 si deve applicare comunque con i termini stabiliti (poi prorogati per l'emergenza Covid).
Il DM 25/01/19 divide gli adempimenti nell'art.2 e nell'art.3
L'art.2 (facciate) di applica solo agli edifici soggetti a controllo, nuovi o in caso di rifacimento delle facciate oltre il 50%.
L'art.3 (GSA) si applica a tutti gli edifici anche non soggetti con le tempistiche e le modalità stabilite.
La data spartiacque per l'applicazione dell'art.2 è quella di entrata in vigore dello stesso DM (06/05/2019), non quella del DM 246/87, mentre l'art.3 si deve applicare comunque con i termini stabiliti (poi prorogati per l'emergenza Covid).
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Allora, innanzitutto ringrazio sempre della collaborazione, forse ho espresso male il concetto in quanto non proprio afferrato su questo decreto.Terminus ha scritto: gio gen 23, 2025 12:11 Credo tu stia facendo un pò di confusione.
Il DM 25/01/19 divide gli adempimenti nell'art.2 e nell'art.3
L'art.2 (facciate) di applica solo agli edifici soggetti a controllo, nuovi o in caso di rifacimento delle facciate oltre il 50%.
L'art.3 (GSA) si applica a tutti gli edifici anche non soggetti con le tempistiche e le modalità stabilite.
La data spartiacque per l'applicazione dell'art.2 è quella di entrata in vigore dello stesso DM (06/05/2019), non quella del DM 246/87, mentre l'art.3 si deve applicare comunque con i termini stabiliti (poi prorogati per l'emergenza Covid).
Riepilogo:
Un edificio non soggetto (12/24 m) costruito prima del DM 246/87 doveva entro 5 anni dalla sua emanazione adeguarsi attraverso l art. 8 dell'appena menzionato decreto sempre che non siano state fatte modifiche sostanziali. (Tale articolo 8 però non fa menzione degli edifici di tipo ''a'')
Un edificio invece sempre non soggetto (12/24 m) ma costruito dopo il DM246/87 doveva seguire integralmente tale decreto.
Nel 2019 viene pubblicato il DM 25/01/2019 che prevedeva ulteriori integrazioni per gli edifici non soggetti attraverso l'art. 3. (tralascio le facciate in quanto parliamo solo di edifici non soggetti)
Per tanto alla data odierna se ho un edificio non soggetto costruito ante DM 246/87 dovrò integrare l'art. 8 del DM246/87 ( nulla previsto per edifici di tipo ''a'') + Art.3 del DM 25/01/2019
(sempre che non siano state effettuate modifichi sostanziali/strutturali)
Se alla data odierna invece ho un edifico non soggetto costruito dopo DM246/87 dovrò allegare alla relazione già esistente redatta con il DM 246/87 l'integrazione dell'art.3 del DM 25/01/2019.
E' corretto il ragionamento?
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Ok. Alla lettera del DM 246/87 un edificio 12/24m doveva comunque essere realizzato secondo lo stesso DM, anche se non occorreva dimostrarlo a nessuno (in teoria sarebbe dovuto essere il Comune in sede di rilascio del titolo o dell'agibilità a verificare l'ottemperanza, eventualmente mediante autocertificazione dei tecnici).
L'art.3 prevede che in sede di rinnovo venga dato atto ai VVF dell'ottemperanza del medesimo articolo, ma anche qui parlaimo di edifici soggetti quindi >24m.
Sotto i 24m i VVF non entrano in gioco ed il titolare/amministratore ottempera alla GSA su sua responsabilità.
L'art.3 prevede che in sede di rinnovo venga dato atto ai VVF dell'ottemperanza del medesimo articolo, ma anche qui parlaimo di edifici soggetti quindi >24m.
Sotto i 24m i VVF non entrano in gioco ed il titolare/amministratore ottempera alla GSA su sua responsabilità.
Re: Edificio civile abitazione 12-24 m
Grazie ancora terminus, per tanto alla luce di quanto detto se ho un edificio alla data odierna 12/24 m devo solo adeguarlo secondo l'art. 3 del DM 2019Terminus ha scritto: gio gen 23, 2025 15:05 Ok. Alla lettera del DM 246/87 un edificio 12/24m doveva comunque essere realizzato secondo lo stesso DM, anche se non occorreva dimostrarlo a nessuno (in teoria sarebbe dovuto essere il Comune in sede di rilascio del titolo o dell'agibilità a verificare l'ottemperanza, eventualmente mediante autocertificazione dei tecnici).
L'art.3 prevede che in sede di rinnovo venga dato atto ai VVF dell'ottemperanza del medesimo articolo, ma anche qui parlaimo di edifici soggetti quindi >24m.
Sotto i 24m i VVF non entrano in gioco ed il titolare/amministratore ottempera alla GSA su sua responsabilità.