Buongiorno
volevo gentilmente avere una conferma in merito a chi deve gestire e redigere il Durc di Congruità.
Stiamo lavorando in un appartamento il quale sarà completamente ristrutturaro. Saranno necessarie opere edili, elettriche, idrauliche ecc...
Il titolare della casa ha dato incarichi diretti a tutte le ditte non creando veri e prori subappalti. L'ammontare totale degli interventi sorpassa abbondantemente i 70.000euro quindi il cantiere è soggetto al Durc di Congruità.
Noi come idraulici non essendo iscritti alle Casse Edili/Edilcasse e non essendo subappaltati non siamo soggetti a tali documento, da quello che so non possiamo redigere questo Durc, infatti inserendo il codice CNCEC90......... assegnato al cantiere non riusciamo nemmeno a trovarlo.
Gentilmente qualcuno sa dirmi dove posso trovare un documento scritto dove si evinca questa cosa?
grazie
DURC DI CONGRUITA'
Moderatore: Edilclima
Re: DURC DI CONGRUITA'
Ciao, in generale, il campo di applicazione del DURC di congruità è relativo alle sole imprese del settore edile.ZANIER_CLAUDIO ha scritto: gio nov 14, 2024 08:42 Buongiorno
volevo gentilmente avere una conferma in merito a chi deve gestire e redigere il Durc di Congruità.
Stiamo lavorando in un appartamento il quale sarà completamente ristrutturaro. Saranno necessarie opere edili, elettriche, idrauliche ecc...
Il titolare della casa ha dato incarichi diretti a tutte le ditte non creando veri e prori subappalti. L'ammontare totale degli interventi sorpassa abbondantemente i 70.000euro quindi il cantiere è soggetto al Durc di Congruità.
Noi come idraulici non essendo iscritti alle Casse Edili/Edilcasse e non essendo subappaltati non siamo soggetti a tali documento, da quello che so non possiamo redigere questo Durc, infatti inserendo il codice CNCEC90......... assegnato al cantiere non riusciamo nemmeno a trovarlo.
Gentilmente qualcuno sa dirmi dove posso trovare un documento scritto dove si evinca questa cosa?
grazie
Così recita l'art. 2 del DM 143 del 25/06/2021
Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La verifica della congruità di cui all’articolo 1 si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
2. Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Al seguente link trovi tutti i riferimenti giuridici
https://www.legislazionetecnica.it/1166 ... c-congruit
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Re: DURC DI CONGRUITA'
Grazier per la risposta 

Re: DURC DI CONGRUITA'
Dipende tutto da come lavora la cassa edile di riferimento e da come viene impostato il cantiere. Da me se c'è una ditta appaltatrice edile e vari subappaltatori non edili, la cassa ha richiesto alcune volte anche fatture/pagamenti verso quest'ultimi per accertarsi che lo scorporo dei lavori edili sia corretto.