Applicazione DM 20/12/12
Moderatore: Edilclima
Applicazione DM 20/12/12
Non mi sembra che in passato sia stato affrontato l'argomento.
Il DM 20/12/12 è da applicare in caso di modifiche sostanziali = trasformazione della tipologia di impianto o ampliamento >50%
Trasformazione di tipologia = modifica della natura dell'impianto (ma che vuol dire natura dell'impianto) o dell'agente estinguente utilizzato
Per questione di prestazioni insufficienti devo prevedere il cambio di alimentazione di un impianto idranti da acquedotto a pompa+serbatoio.
L'attività autorimessa è provvista di CPI, autorizzata secondo DM86.
Sto trasformando la tipologia di impianto, ovvero la sua natura ?
la UNI 10779 non mi sembra aiuti molto.
Il DM 20/12/12 è da applicare in caso di modifiche sostanziali = trasformazione della tipologia di impianto o ampliamento >50%
Trasformazione di tipologia = modifica della natura dell'impianto (ma che vuol dire natura dell'impianto) o dell'agente estinguente utilizzato
Per questione di prestazioni insufficienti devo prevedere il cambio di alimentazione di un impianto idranti da acquedotto a pompa+serbatoio.
L'attività autorimessa è provvista di CPI, autorizzata secondo DM86.
Sto trasformando la tipologia di impianto, ovvero la sua natura ?
la UNI 10779 non mi sembra aiuti molto.
- weareblind
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Re: Applicazione DM 20/12/12
Per me no, non modifichi la natura dell'impianto.
Re: Applicazione DM 20/12/12
Grazie weare.
Ma per te cosa si deve intendere per "natura dell'impianto" ?
Ma per te cosa si deve intendere per "natura dell'impianto" ?
- weareblind
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Re: Applicazione DM 20/12/12
Eh a saperlo... però punto più sul cambio di prestazioni (passi da livello 2 a 3, o da interno ad anche esterno).
Re: Applicazione DM 20/12/12
Viene citato nel decreto, articolo 2 comma 3:
"Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere
adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle
rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto."
Ritengo quindi che possiamo seguire 2 strade: DM 1986 oppure regola tecnica del 2012.
Seguo quest'ultima e trovo:
"Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma;
Tipologia dell’impianto: natura dell’impianto o dell’agente estinguente utilizzato"
La tipologia resta costante. Se non ricordo male, ma posso sbagliarmi perché non sono più nel settore e non ho accesso alla normativa, la dimensione dell'impianto è funzione solo del numero di erogatori.
Se i miei ricordi sono esatti, penso che tu sia a posto e possa intervenire sulle prestazioni come da te detto.
Fammi sapere se sei d'accordo!
"Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere
adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle
rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto."
Ritengo quindi che possiamo seguire 2 strade: DM 1986 oppure regola tecnica del 2012.
Seguo quest'ultima e trovo:
"Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma;
Tipologia dell’impianto: natura dell’impianto o dell’agente estinguente utilizzato"
La tipologia resta costante. Se non ricordo male, ma posso sbagliarmi perché non sono più nel settore e non ho accesso alla normativa, la dimensione dell'impianto è funzione solo del numero di erogatori.
Se i miei ricordi sono esatti, penso che tu sia a posto e possa intervenire sulle prestazioni come da te detto.
Fammi sapere se sei d'accordo!

Re: Applicazione DM 20/12/12
la natura di un impianto io l'ho sempre considerata come la modifica signifcativa delle prestazioni.Terminus ha scritto: ven set 13, 2024 12:47 Il DM 20/12/12 è da applicare in caso di modifiche sostanziali = trasformazione della tipologia di impianto o ampliamento >50%
Trasformazione di tipologia = modifica della natura dell'impianto (ma che vuol dire natura dell'impianto) o dell'agente estinguente utilizzato
per le reti idranti la modifica del livello di prestazione (1, 2, 3)
per gli impianti sprinkler la modifica della classe di pericolo (LH, OH, HH)
la natura del tuo impianto a mio avviso non cambiaTerminus ha scritto: ven set 13, 2024 12:47 Per questione di prestazioni insufficienti devo prevedere il cambio di alimentazione di un impianto idranti da acquedotto a pompa+serbatoio.
L'attività autorimessa è provvista di CPI, autorizzata secondo DM86.
Sto trasformando la tipologia di impianto, ovvero la sua natura ?
la rete idranti esistente rimarrà invariata
l'alimentazione idrica seguirà le norme tecniche attuali
Re: Applicazione DM 20/12/12
Per quello che ho capito rileggendo il DM, la natura dell'impianto sarebbe la risposta alla domanda "cosa è?".stfire ha scritto: sab set 14, 2024 08:49 la natura del tuo impianto a mio avviso non cambia
la rete idranti esistente rimarrà invariata
l'alimentazione idrica seguirà le norme tecniche attuali
Se modificassi una rete idranti in uno sprinkler, per intenderci, allora sì che sarebbe cambio natura dell'impianto (che rientra nel cappello "impianti di estinzione incendio").
Ritieni che la mia interpretazione possa essere condivisibile?
Re: Applicazione DM 20/12/12
Dunque, il DM86 prevede delle prestazioni e su queste è stato dimensionato ed autorizzato l'impianto.
Il DM 2012 abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto e stabilisce un livello 2 (nel mio caso) secondo UNI 10779, il che vuol dire in soldoni molta più acqua (per confronto la RTV si accontenta di un livello 1).
Ma a questo punto il DM 2012 è da applicare o posso rifarmi alle prestazioni del DM 1986 siccome non modifico la "natura" dell'impianto ?
Secondo me con modifica della "natura dell'impianto" non si può intendere il passaggio da idranti a sprinkler perchè in questo caso si ha senza alcun dubbio un nuovo impianto sprinkler che è cosa ben diversa.
Quindi rimanendo nell'ambito dell'impianto idranti, secondo voi la "natura" può identificarsi con il livello di prestazione, il che mi sembra abbastanza logico.
Il DM 2012 abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto e stabilisce un livello 2 (nel mio caso) secondo UNI 10779, il che vuol dire in soldoni molta più acqua (per confronto la RTV si accontenta di un livello 1).
Ma a questo punto il DM 2012 è da applicare o posso rifarmi alle prestazioni del DM 1986 siccome non modifico la "natura" dell'impianto ?
Secondo me con modifica della "natura dell'impianto" non si può intendere il passaggio da idranti a sprinkler perchè in questo caso si ha senza alcun dubbio un nuovo impianto sprinkler che è cosa ben diversa.
Quindi rimanendo nell'ambito dell'impianto idranti, secondo voi la "natura" può identificarsi con il livello di prestazione, il che mi sembra abbastanza logico.
Re: Applicazione DM 20/12/12
per me è proprio così.Terminus ha scritto: sab set 14, 2024 10:30 Quindi rimanendo nell'ambito dell'impianto idranti, secondo voi la "natura" può identificarsi con il livello di prestazione, il che mi sembra abbastanza logico.
il tuo impianto rimane come era autorizzatoTerminus ha scritto: sab set 14, 2024 10:30 Ma a questo punto il DM 2012 è da applicare o posso rifarmi alle prestazioni del DM 1986 siccome non modifico la "natura" dell'impianto ?
modifichi solo la sua alimentazione idrica
Re: Applicazione DM 20/12/12
Hai controllato come sei messo rispetto alla tabella della RTV? (La V.6-4)Terminus ha scritto: sab set 14, 2024 10:30 Il DM 2012 abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto e stabilisce un livello 2 (nel mio caso) secondo UNI 10779, il che vuol dire in soldoni molta più acqua (per confronto la RTV si accontenta di un livello 1).
La RTV risale al dm 18/10/2019 quindi immagino che sia preponderante rispetto al dm del 2012
Re: Applicazione DM 20/12/12
RTO+RTV nel mio caso sono facoltativi, avendo un'attività già autorizzata con la vecchia norma.Falcon2-1 ha scritto: sab set 14, 2024 19:49 Hai controllato come sei messo rispetto alla tabella della RTV? (La V.6-4)
La RTV risale al dm 18/10/2019 quindi immagino che sia preponderante rispetto al dm del 2012
Il DM 20/12/12 continua ad essere il riferimento impiantistico per chi opera con le vecchie norme verticali.